La sottoscrizione del verbale di mediazione costituisce la prova della presenza della parte all’incontro di mediazione (anche se il verbale non ne dà atto)

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Avv. Giorgia Eliana Russo

Cassazione, Sez. II, 14.07.2025, ordinanza n. 19349

A cura del Mediatore Avv. Giorgia Eliana Russo da Bologna.
Letto 26 dal 22/03/2026

Commento:

La Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l’appello per mancato regolare svolgimento del procedimento di mediazione ordinato dal giudicante, in quanto all’incontro di mediazione non aveva partecipato la parte personalmente né un suo rappresentante munito del potere di disporre del diritto sostanziale. Aveva infatti presenziato un avvocato delegato dal difensore della parte ma sprovvisto di delega o di specifica procura a rappresentare la parte. La società soccombente ricorre per cassazione, basandosi sull’unico motivo del vizio di omesso esame di fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.: la Corte d'Appello aveva omesso di considerare il fatto decisivo che alla riunione avesse partecipato il legale rappresentante della società appellante, e ciò si poteva evincere dalla sottoscrizione del verbale di mediazione (anche se, per un errore nella sua redazione, non si era dato atto del suo intervento).
Il motivo viene ritenuto fondato e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
In primo luogo, viene disattesa l'eccezione svolta dalla società controricorrente di inammissibilità del motivo, per violazione del principio di autosufficienza, per avere la ricorrente richiamato il verbale di mediazione, senza riprodurne il contenuto. La corte precisa che il principio dell'autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico (Cass. Sez. un. n. 8950 del 2022).
Il supremo collegio dà atto che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare il fatto decisivo, dedotto dalla parte, che il verbale negativo di mancata conciliazione era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società. La sottoscrizione, pur in assenza dell’indicazione del l.r. fra i presenti, attesta la presenza personale della parte su cui gravava l'onere di attivare la mediazione, confermando il regolare svolgimento del procedimento di mediazione

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere Rel. Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere Dott. TRAPUZZANO Cesare - Consigliere Dott. CAPONI Remo - Consigliere
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
So.Nu. Srl, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante dott. Va.Mi., rappresentata e difesa dall'Avvocato Gi.Ge.

  • Ricorrente - contro
Iv. Spa, con sede in Torino, in persona del procuratore sig. Ro.St., rappresenta e difesa dall'Avvocato Ma.Vi..
  • Controricorrente -
e
In. Bus di In.Gi. E C. Sas
  • Intimata -
avverso la sentenza n. 1860/2024 della Corte di appello di Napoli, depositata il 29.4.2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.6.2025 dal consigliere Mario Bertuzzi.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con sentenza n. 1860 del 29.4.2024 la Corte di appello di Napoli dichiarò improcedibile, per mancato regolare svolgimento del procedimento di mediazione ordinato dal giudicante, l'appello proposto da So.Nu. Srl avverso la sentenza n. 6235 del 2017 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato la appellante al pagamento in favore di In. Bus di In.Gi. E C. Sas della somma di Euro 12.051,26 a titolo di risarcimento dei danni e rigettato la sua domanda di manleva avanzata nei confronti di Ir.It. Spa
La Corte motivò tale conclusione affermando che il procedimento di mediazione non si era validamente svolto, non avendo ad esso partecipato la parte personalmente né un suo rappresentante munito del potere di disporre del diritto sostanziale.
Nel caso di specie, infatti, al procedimento di mediazione non aveva partecipato la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, ma per essa era comparsa l'avvocato So.An. per conto dell'avvocato Gi.Ge., difensore della parte, senza delega di quest'ultimo e senza che lo stesso avesse comunque specifica procura a rappresentare la parte nel relativo procedimento.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso So.Nu. Srl, affidato ad un unico motivo.
Iv. Spa, già Ir.It. Spa, ha notificato controricorso, mentre In. Bus di In.Gi. E C. Sas non ha svolto attività difensiva.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
  1. L'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere fondato la conclusione accolta sulla asserita mancata partecipazione della parte appellante al procedimento di mediazione, omettendo di considerare che seppure il verbale dell'incontro di mediazione non dava atto dell'intervento del legale rappresentante della società So.Nu., sig. Va.Mi., questi vi aveva in realtà partecipato, come attestato dalla sottoscrizione da lui apposta in calce al verbale, circostanza questa mai contestata dalle controparti.
Il motivo è fondato.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione svolta dalla società controricorrente di inammissibilità del motivo, per violazione del principio di autosufficienza, per avere la ricorrente richiamato il verbale di mediazione, senza riprodurne il contenuto.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che il principio dell'autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico (Cass. Sez. un. n. 8950 del 2022), quasi fosse una barriera all'esame della censura, dovendo la sua applicazione conformarsi e non porsi in contrasto con il principio, di rango costituzionale e convenzionale, della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti apprestata dall'ordinamento.
In questa prospettiva deve ritenersi che il requisito della specificità del motivo formulato con il ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1 nn. 4 e 6, c.p.c., risulti rispettato, pur senza riproduzione testuale dell'intero atto, quando la censura di omesso esame di un fatto decisivo investa un dato preciso e determinato del documento, avente propri connotati e valenza giuridica, come nel caso di specie la presenza o meno in un verbale della sottoscrizione della parte.
Tanto precisato, si ravvisa nel caso di specie il vizio denunciato. La Corte di appello, invero, pur dando atto della deduzione della appellante, secondo cui al procedimento di mediazione aveva partecipato il sig. Va.Mi., legale rappresentante della società So.Nu., che aveva sottoscritto il verbale di esito negativo e che solo per un errore nella sua redazione non si era dato atto del suo intervento, è giunto alla conclusione di ritenere non validamente svolto il procedimento di mediazione per la ragione che "l'appellante, So.Nu. Srl, era presente non personalmente ma tramite un delegato (avv. So.An.) del proprio difensore (avv. Gi.Ge.)".
La Corte di merito, nel giungere a tale conclusione, ha però omesso di esaminare, dandone conto, il fatto, dedotto dalla parte, che il suddetto verbale era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società So.Nu..
Tale sottoscrizione risulta effettivamente presente a pag. 11 del verbale di mancata conciliazione, datato 20.3.2018, prodotto dal ricorrente ai sensi dell'art. 369, comma 2 n. 4), c.p.c., e costituisce all'evidenza un fatto avente carattere decisivo al fine della risoluzione della questione relativa al regolare svolgimento del procedimento, attestando la presenza personale della parte su cui gravava l'onere della sua attivazione.
  1. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025. Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2025.
 

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Chi è l'autore
Avv. Giorgia Eliana Russo Mediatore Avv. Giorgia Eliana Russo
Sono un avvocato che da anni opera nell'ambito del diritto di famiglia. Ritengo che l'avvocato ed il mediatore debbano avere oltre alla competenza professionale anche una buona capacità comunicativa e di comprensione dello stato d'animo con cui le persone affrontano le difficoltà che le hanno condotte alla mediazione.
Il mio motto è quello di operare insieme per raggiungere la meta a cui aspirano le parti.






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