Le controversie riguardanti la responsabilità dell'amministratore di condominio rientrano nella materia condominiale

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Avv. Micaela  Sedea

Tribunale di Bologna, sezione 3, 11.03.2022, sentenza n. 643, giudice dott. Pietro Iovino

A cura del Mediatore Avv. Micaela Sedea da Padova.
Letto 745 dal 21/11/2022

Commento:
La vicenda ha ad oggetto la controversia tra una società e l’amministrazione condominiale relativa alla responsabilità derivante da un incendio che danneggiava in maniera irreversibile l’immobile interno al condominio ma non coperto dalla polizza assicurativa. La società aveva dovuto affrontare importanti spese di manutenzione straordinaria necessarie in conseguenza dell'incendio e a causa dello stesso e della mancata copertura assicurativa, direttamente imputata a responsabilità dell'amministratore condominiale, la propria situazione economico patrimoniale si era aggravata fino alla procedura esecutiva immobiliare e vendita forzata del bene, con conseguente cessazione dell’attività sociale. La scopertura assicurativa in primis ed il conseguente proprio dissesto erano imputati a differente titolo ai convenuti ed in particolare all'amministratore condominiale.
Si costituivano tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza nel merito; la società eccepiva, tra l'altro, anche l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.  Sono altresì intervenute nel giudizio per chiamata a titolo di garanzia propria le compagnie assicurative.
Il Tribunale, a seguito delle reiterate eccezioni delle parti, dopo aver inutilmente invitato ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in parte anche in materia condominiale, e comunque facoltativa delegata, con ordinanza, rimetteva la causa in decisione.
 
L'attrice attribuiva all'amministratore del condominio la responsabilità per aver erroneamente escluso l'immobile di sua proprietà dalla polizza assicurativa, violando il regolamento condominiale allegato all'atto di compravendita dell'unità immobiliare di sua proprietà, il quale prevedeva l'accordo di gestire in comune l'assicurazione globale fabbricati, con copertura per incendio e responsabilità civile del condominio, costringendola così ad accollarsi le spese per la manutenzione derivate dall'incendio.
Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda attorea per il mancato esperimento di rituale e valido tentativo di mediazione in quanto non si è potuto svolgere alcun rituale tentativo di mediazione, il cui onere grava sulla parte che propone la domanda e ciò in considerazione dell'espresso e non condivisibile, rifiuto della stessa a procedervi.
Il Tribunale ha ritenuto che anche le controversie riguardanti la responsabilità dell'amministratore di condominio rientrano nell'ambito della materia condominiale e, quindi, sono soggette al tentativo obbligatorio di mediazione. Anche se si volesse ritenere la domanda attorea, ha concluso il Tribunale bolognese, non assoggettabile al procedimento di mediazione obbligatoria, ciò non escluderebbe l'improcedibilità della stessa in quanto, una volta che il giudice dispone la mediazione in qualsiasi causa, con qualsiasi oggetto, essa diventa condizione di procedibilità della domanda stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma il Tribunale non ritiene di dover pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. al solo fine di non aggravare ulteriormente la posizione economica e processuale della società attorea. °
 
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Micaela  Sedea Mediatore Avv. Micaela Sedea
Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.





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