Commento:
Alcuni condomini impugnano una delibera condominiale, per una serie di vizi formali.
Trattandosi di materia condominiale, prima dell’instaurazione della causa, gli attori avevano avviato la mediazione obbligatoria, senza parteciparvi personalmente e mandando al loro posto il proprio avvocato. La mediazione si concludeva con esito negativo.
Durante il processo, il giudice verifica come si è svolta la mediazione e scopre che:
- l’avvocato aveva rappresentato i condomini con una procura non valida (autenticata da lui stesso);
- non era stato indicato alcun motivo per giustificare la loro assenza.
Pertanto, la mediazione è considerata non validamente esperita e scatta d’ufficio l’improcedibilità della domanda.
La sentenza valorizza un principio ormai consolidato: quello per cui la mediazione richiede la partecipazione personale delle parti, salvo giustificati motivi.
A quest’ultimo riguardo, il giudice chiarisce che:
- la delega è possibile solo in presenza di impedimenti concreti e specifici;
- il delegato deve avere conoscenza dei fatti e poteri sostanziali di decisione.
Prosegue poi il giudice rilevando un punto tecnico fondamentale, spesso sottovalutato nella prassi: la procura alle liti (tipica del processo) non basta per la mediazione, ove serve invece una procura sostanziale distinta, non autenticabile dall’avvocato stesso.
Il Tribunale, infine, respinge le contestazioni degli attori sulla tardività del rilievo, chiarendo anche che:
- l’improcedibilità può essere rilevata d’ufficio alla prima udienza “sostanziale”;
- non conta il dato formale, ma il momento processuale effettivo (art. 183 c.p.c.).
Ciò, all’evidenza, consente una maggiore elasticità, ma anche un ampliamento del potere officioso del giudice.
Concludendo, dunque, questa decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato che interpreta la mediazione obbligatoria non come un mero adempimento formale, ma quale condizione di procedibilità sostanziale. Per soddisfarla occorre:
- una mediazione reale, non formale;
- la partecipazione attiva delle parti;
- il rispetto rigoroso delle forme della delega.
- rileva d’ufficio il vizio della mediazione;
- impone alle parti di produrre le procure;
- valuta nel merito la qualità della partecipazione alla mediazione.
Questo segna il passaggio da un controllo formale a un controllo sostanziale della condizione di procedibilità.



