Non è censurabile l’assenza all’incontro di mediazione dell’avvocato che ha richiesto il rinvio non accettato da controparte

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Avv. Stefania Arru

Consiglio Nazionale Forense, 22.04.2024, sentenza n. 141

A cura del Mediatore Avv. Stefania Arru da Sassari.
Letto 457 dal 01/11/2024

Commento:

Un avvocato del Foro di Bergamo ricorreva avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia con la quale era stata applicata la sanzione della censura. Il P.G. presso la Corte di Cassazione concludeva per il rigetto del ricorso.
La controversia nasce da un esposto della cliente che lamentava il comportamento del suo legale che, a seguito della revoca del mandato, aveva inviato una lettera con diverse minacce, insulti e richieste di pagamento non dovute. Nell’esposto veniva inoltre evidenziato che l’avvocato non si era presentato ad un incontro di mediazione per il quale l’esponente aveva conferito il mandato, provocando il verbale negativo. Il COA ha rilevato sia la violazione dei doveri di correttezza, probità, dignità e decoro di cui all'art. 9 CDF nonché quello di cui all'art. 52 CDF di evitare espressioni offensive e sconvenienti nell'esercizio dell'attività professionale sia la violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e diligenza di cui agli artt. 9 e 12 CDF, nonché quello di cui agli artt. 26 comma 3 CDF e 27 comma 7 CDF, avendo l’avvocato omesso di adempiere correttamente agli atti inerenti al mandato o alla nomina conferitigli in presenza di non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita non partecipando all'incontro di mediazione e non avendo previamente comunicato alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente all'incarico in essere, informandola del fatto che il giorno x si sarebbe tenuto l'incontro di mediazione e che ella avrebbe potuto/dovuto parteciparvi personalmente, anche in assenza del difensore.
Avanti al CNF l’avvocato riferiva che la cliente, a fronte del mancato rinvio dell’incontro di mediazione, ebbe a riferire di non averne più interesse. Tanto, secondo lo stesso, risulterebbe provato dalla circostanza che la signora, ricevuta tutta la documentazione inerente all’adesione alla mediazione, non versò in tempo l’indennità per parteciparvi.
Il CNF conferma che la valutazione dei fatti accaduti così come emergenti dalle prove e dall’istruttoria, non può portare ad un giudizio di colpevolezza del ricorrente per violazione degli articoli 9, 12 e 26 del CDF.
Nella fattispecie, l’avvocato aveva comunicato la propria impossibilità a presenziare all’incontro di mediazione nella data stabilita, chiedendo un rinvio.  Tale richiesta non veniva accolta dalla parte istante (e si evince che il mediatore aveva tenuto l'incontro verbalizzando l'esito negativo). Il ritardo nel pagamento dell’indennità da parte della signora viene considerato irrilevante. Secondo il CNF, la mancata concessione del rinvio non può fare ritenere censurabile la condotta avuta dal ricorrente e l’appello viene accolto parzialmente con conferma della sanzione della censura per il contenuto della missiva.°

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Stefania Arru Mediatore Avv. Stefania Arru
Avvocato civilista, dal 2003 sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Sassari, e dal 2019 sono Consigliere del predetto Ordine.
Ho studio a Sassari ove svolgo attività di consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto civile, occupandomi prevalentemente di diritto di famiglia e minorile, successioni, divisioni, diritti reali, diritto condominiale, obbligazioni e contratti, risarcimento danni in materia assicurativa e infortunistica, nonchè esecuzioni e recu...
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