Per garantire una proficua partecipazione alla mediazione il procedimento si deve svolgere dinanzi ad un organismo competente e professionale.

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Avv. Margherita Mari

Tribunale di Roma, ordinanza dell' 11/03/2019

A cura del Mediatore Avv. Margherita Mari da Prato.
Letto 1317 dal 06/04/2020

Commento:
La partecipazione personale delle parti e dei loro difensori è richiesta al fine di garantire la piena efficacia e proficuità del procedimento di mediazione. Sempre per tali finalità e affinchè siano garantite alle parti tutti i vantaggi da un punto di vista economico e fiscale, è importante che la mediazione sia condotta dinanzi ad un organismo che vanti importanti caratteristiche di competenza e professionalità. Solo da tali organismi, infatti, può essere garantita una conclusione vantaggiosa per tutte le parti.

Testo integrale:

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti 1 le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata; Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.3.2019, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l’;effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/10 come modificato dal D.L.69/13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis 
P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede, DISPONE che le parti, compresa l’Assicurazione, procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia; INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona3 , assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione; INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
nonché dall’art. 96 III ° cpc; VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 23.4.2019 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;
RINVIA all’udienza del 23.9.2019 h.9,30 per quanto di ragione.-
Roma lì 11.3.2019
AVVISI
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

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Chi è l'autore
Avv. Margherita Mari Mediatore Avv. Margherita Mari
MARI MARGHERITA

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Prato dal 1997

In Studio Associato con padre, avv. Mariano Mari e fratello Avv. Gaetano Mari

Consulente legale UPPI (Unione Piccole Proprietari Immobiliari)

Corso di Diritto di Famiglia – Roma – Cassa Forense periodo 2003/ 2004

Iscritta a Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sez. Prato

Mediatore civile dal 2011 iscritto all’OCF presso il Tribunale di Prato
Iscritta a AIADC -Pratica Collaborativa dal 2016 -Corso ba...
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