Procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

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Avv. Maria Michela Fois

Tribunale Bologna - Giudice Dott. Marco D'Orazi - Sez. II, Sent. n. 96 del 14/01/2022.

A cura del Mediatore Avv. Maria Michela Fois da Sassari.
Letto 2447 dal 02/12/2022

Commento:

Il caso de quo riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Entrambe le parti eccepivano l’improcedibilità del rito in virtù della mancata attivazione della mediazione.
A tal riguardo il Tribunale ha ritenuto infondata tale eccezione e, di conseguenza, procedibile la domanda giudiziale, per i seguenti motivi:
  • la normativa stabilisce che non si debba procedere con la mediazione fino alla decisione sull’esecutorietà del decreto ingiuntivo e, pertanto, viene consentita la prosecuzione del giudizio senza mediazione fino alla prima udienza;
  • è stata comunque espletata una mediazione prima del ricorso per decreto ingiuntivo, ma nel procedimento monitorio la parte opposta poteva anche prescindere dalla mediazione fino all’udienza in cui il Giudice ha deciso in ordine all’esecutorietà del decreto ingiuntivo;
  • la mediazione è stata comunque svolta, ma in quel momento non era affatto condizione di procedibilità, e la parte opposta avrebbe potuto semplicemente richiedere il decreto ingiuntivo;
  • a seguito dell’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione parziale al decreto, deve invece procedersi con la mediazione quale condizione di procedibilità;
  • dopo la prima udienza si è svolto il primo incontro di mediazione;
  • anche l’eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla parte opposta sulla base della mancata estensione della mediazione alla domanda riconvenzionale è infondata poiché tale procedimento ha lo scopo di deflazionare il carico giudiziario e per tale ragione, una volta che il processo è iniziato, non è necessario proporre tante mediazioni quante siano le domande (riconvenzionali o simili); in ogni caso, nella seconda mediazione espletata dopo la decisione in merito alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, sono state proposte tutte le domande e la mediazione è stata svolta sull'intero tema del decidere. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE II CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16994/2019 promossa da:

G.L.C., con il patrocinio dell'avv. SPINELLI MARCO, elettivamente domiciliato in …………., presso il difensore avv. …………
C.P., con il patrocinio dell'avv. ……….., elettivamente domiciliato in ……….., presso il difensore avv. ………
ATTORI OPPONENTI

contro

D.D., con il patrocinio dell'avv. ………. e dell'avv. ……..…………; , elettivamente domiciliato in ………….., presso il difensore avv. ……………….
L.R., con il patrocinio dell'avv. …………e dell'avv. ……………..; elettivamente domiciliato in ………….., presso il difensore avv. …………
CONVENUTO/I

A seguito di interruzione, riassume per L.R. il signor D.D., con il medesimo difensore, quale erede di R.

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo numero 4665/2019 del 27 agosto 2019 di questo Tribunale.
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo numero 4665 del 2019, con il quale decreto ingiuntivo i signori R. e D. ingiungevano agli odierni opponenti (meglio indicati sopra come "attori", in intestazione di questa sentenza) il pagamento di Euro 5.012,00 a titolo di canoni scaduti ed accessori, in relazione ad un contratto di locazione, che vedeva come conduttori gli stessi opponenti. Le specifiche del contratto di locazione, nonché l'immobile locato, si leggono nel ricorso per decreto, cui si rinvia.
Proponevano opposizione gli attori, meglio indicati sopra in intestazione.
Svolgevano, in sintesi, le seguenti difese:
- Contestavano la titolarità del diritto in capo agli opposti, chiedendo che dessero prova di essere nudo proprietario ed usufruttuario;
- Affermavano non esservi condizione di procedibilità;
- Nel merito, affermavano come vi fossero stati tali vizi nell'immobile, da rendere lo stesso non idoneo all'uso; - Sempre nel merito, si affermava come parte delle spese condominiali fossero prescritte;
- In via riconvenzionale, si chiedevano poi i danni, per il periodo in cui avevano dovuto alloggiare in condizioni precarie.
La citazione in opposizione, in ogni caso, dava atto che la controversia riguarda ormai solo profili economici; nell'atto di opposizione, infatti, si chiariva che il bene era stato rilasciato e che il contratto era dunque risolto. Il nucleo di merito della difesa della parte opponente si concentrava nel fatto che l'immobile era largamente inidoneo all'uso.
Si costituivano gli opposti.
Chiedevano il rigetto della opposizione.
Esigenze di concisione di questa sentenza impongono un richiamo agli atti introduttivi hinc inde.
Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto, alla udienza del 12 novembre 2020 (e successiva ordinanza). Provvedeva in ordine alla istruzione alla udienza del 20 maggio 2021.
L’istruzione si svolgeva nel successivo periodo primaverile ed estivo dell'anno 2021.
Nel corso del processo, si verificava un effetto interruttivo, con riassunzione rituale.
All’udienza che precede del 16 settembre 2021, la causa veniva trattenuta in decisione.
Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza; pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso, a seguito della novella dell'articolo 132 del codice di procedura civile. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può essere limitato a quanto precede; per quanto qui non narrato, si rinvia agli atti ed ai documenti di causa.

Motivi della decisione

Il rito e le altre questioni processuali
Va rilevato come la causa sia iniziata con il rito ordinario e vi possa proseguire.
Infatti, sia pure con una domanda che nasce dal rapporto locatizio, non tutte le domande derivano direttamente dal contratto di locazione; vi è anche una domanda di risarcimento danni, solo remotamente collegata alla vicenda locatizia. Tale domanda solo in via remota può dirsi riconducibile alla locazione. Vi è connessa ma non è una domanda che nasca direttamente dal contratto di locazione.
Pertanto, nel presente processo si cumulano, connesse, un numero (maggioritario) di domande locatizie con una domanda non strettamente locatizia. Si versa dunque nella ipotesi di cui all'articolo 40, comma terzo, c.p.c.. Tale norma va interpretata nel senso che si ha prevalenza del rito del lavoro solo se una delle cause connesse riguarda la materia lavoristica, come previsto dalla norma di cui all'articolo 40 c.p.c. cit. (che fa riferimento a materie di cui ad artt. 409 e 442 c.p.c.); non anche se una delle cause connesse va trattata con il rito del lavoro.
Dunque, nel caso di specie, si è in presenza di cause da trattare con il rito ordinario e cause da trattare con il rito del lavoro (ma non in materia di lavoro). Si applica dunque la ipotesi regolare di tale comma e non la relativa eccezione; eccezione applicabile, si ripete, solo se vi sono domande nella materia del lavoro (non invece tutte le cause da trattare con il rito del lavoro).
In sintesi, si è applicato il rito ordinario.
Va peraltro rilevato come, a questo punto della trattazione, la causa sia ormai in fase decisoria con il rito ordinario.
Va affrontata, in questa sezione di motivazione, anche una seconda questione processuale, sollevata da entrambe le parti, sia pure in senso diverso ed opposto fra le due parti.
Si tratta della questione della improcedibilità del rito, in ragione della mancata attivazione della mediazione. Entrambe le parti hanno affermato la improcedibilità.
Entrambe, infondatamente.
E valga il vero.
La parte opponente ha sostenuto che la domanda sostanziale - domanda sostanziale che si estrinseca attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo - sia improcedibile, per il mancato esperimento della mediazione. Tale affermazione era manifestamente infondata, come già fu motivato nella ordinanza del giorno 12 novembre 2020, la cui motivazione in estratto qui si riporta:
" Rilevato che la eccezione di improcedibilità, quale proposta da parte opponente, è manifestamente infondata;
Rilevato, infatti, che la normativa prevede che non si debba (nel senso che non vi è onere di) esordire mediazione, fino alla decisione sulla esecutorietà del decreto ingiuntivo, consentendosi dunque di proseguire senza mediazione fino alla prima udienza, cioè fino ad oggi (articolo 5, comma quarto, lettera a), del D.Lgs. n. 28 del 2000); nella quale prima udienza si deve decidere sulla provvisoria esecuzione (articolo 648 c.p.c.);
Rilevato che ogni questione di procedibilità, allo stato, è prematura; Rilevato che non muta il panorama la circostanza che vi sia stata una mediazione prima del ricorso per decreto; la parte opposta poteva infatti anche prescindere dalla mediazione; infatti, il procedimento monitorio, fino a questa udienza, non è vincolato alla (nel senso che non vi è onere di) mediazione; la mediazione, bene o male, è stata fatta ma non era affatto condizione di procedibilità fino ad oggi; la parte opposta ben avrebbe potuto semplicemente richiedere il decreto ingiuntivo;
Rilevato che, dopo questa ordinanza, va invece imposta mediazione, quale condizione di procedibilità; che le parti valuteranno, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, ben illustrati da parte opponente nella discussione, a chi spetti iniziare la mediazione; ". Tale motivazione viene qui confermata ed è da ritenersi richiamata.
In ogni caso, dopo la prima udienza, in data 14 gennaio 2021 si è svolto il primo incontro di mediazione.
La parte opposta, per contro, ha a sua volta invocato il meccanismo della mediazione, a suo favore. Ha infatti sostenuto come la domanda riconvenzionale della parte opponente non sarebbe procedibile, sempre per il mancato avvio della mediazione, che non è stata estesa alla riconvenzionale.
Anche tale difesa è infondata.
Per quanto si leggano in alcune pronunce obiter dicta che affermano come la mediazione abbia una funzione di garanzia per il debitore - funzione da escludere - la funzione della mediazione è quella di deflazionare il carico giudiziario. Pertanto, una volta che il processo sia iniziato, non è necessario proporre tante mediazioni quante siano le domande (riconvenzionali o simili).
In ogni caso, quando fu esordita la mediazione, con il primo incontro del 14 gennaio 2021 (si intende la seconda mediazione, essendosene verificata altra, prima della stessa ingiunzione), tutte le domande erano già proposte. Dunque, la mediazione era già una mediazione generale, sull'intero tema del decidere.
La presente causa è dunque procedibile.

Il merito: necessità di una decisione secondo stretto diritto
Si è in presenza di una serie di questioni e di domande, invero complessa.
La complessità di tali profili - in una con l'alea della causa e la relatività delle somme in giuoco - avrebbe suggerito una soluzione conciliativa. Lo sfogo conciliativo è stato tentato dal giudice e, deve ritenersi, anche nei procedimenti di mediazione da parte dei mediatori.
Tali tentativi non hanno avuto successo.
La causa, nonostante appunto i valori economici non particolarmente rilevanti, presenta molte difese, a volte sovrapposte; con questioni giuridiche da affrontare dettagliatamente.
Le domande vanno, innanzi tutto, chiarite nella successiva sezione di motivazione.
All'esito, la causa va trattata secondo stretto diritto, proprio per la constatazione del fallimento di ogni possibile soluzione conciliativa; vanno dunque applicati rigorosamente i principi di diritto.
La determinazione del tema del decidere
Si è in presenza di atti lunghi, che narrano dettagliatamente le vicende della locazione e dei presunti danni, nonché delle doglianze hinc inde.
Proprio la lunghezza delle difese impone una chiarificazione tecnica delle domande che sono proposte al giudice.
La parte opposta, con il ricorso ed il pedissequo decreto, pone una domanda contrattuale: chiede i canoni non pagati, nonché spese condominiali, di cui si è fatta carico la proprietà. Tale può dirsi la domanda principale (A), sia per canoni sia per spese condominiali.
La parte opponente - convenuta sostanziale - propone una prima difesa di merito, difesa fondata sulla mancanza di titolarità attiva in capo agli attori sostanziali; tali attori, originariamente due, sono oggi da ricondursi al solo signor D..
Tale la prima difesa di parte opponente, alla pagina 2 della opposizione, al numero 1 di tale pagina: (B). Se tale domanda sia ammissibile - e dunque sia effettivamente parte del thema decidendum - si veda il seguito della motivazione. Si è in realtà in presenza, come oltre si dirà, di domanda inammissibile.
Le pagine 4 e 5 della opposizione contengono una premessa sulle trattative fra le parti; non vi sono tuttavia domande specifiche, quanto affermazioni eventualmente rilevanti ai fini del carico di spese.
Alle pagine 6-7 vengono poste eccezioni, relative alle spese condominiali. Esse si possono riassumere in tre argomenti: (C1) il primo di essi sostiene che la somma è "veramente esagerata"; si contesta la mancata sottoposizione dei conteggi in precedenza; (C2) si afferma poi la prescrizione di tali somme; (C3) si contesta infine la prova di tali somme.
La opposizione prosegue censurando una richiesta extragiudiziale di danni all'immobile. Trattasi di affermazioni, per così dire ad colorandum, non rilevanti ai fini del giudizio.
Ancora, la parte opponente (D) narra di avere richiesto la riduzione del canone.
Vi è poi una menzione del deposito cauzionale (E), che ad avviso di parte opponente non è stato restituito. Se tale profilo del deposito cauzionale sia domanda effettivamente proposta, si veda il seguito della motivazione.
Si legge poi una (F) domanda riconvenzionale, per danni subiti dagli opponenti: risulta "come, invero, siano gli odierni opposti a dover reintegrare il danno non patrimoniale patito dagli ex conduttori per tutto il periodo in cui la locazione si è protratta nelle condizioni esposte in narrativa; risarcimento che, comprovato il duplice presupposto dell'esistenza di danni risarcibili e della impossibilità di dimostrare il loro preciso ammontare, si rimette alla valutazione in via equitativa."
Seguivano le conclusioni.
La parte opposta si costituiva.
In generale, chiedeva il rigetto di tutte le difese di controparte.
In via riconvenzionale, chiedeva (G) la condanna degli opponenti al pagamento in favore degli opposti della somma di Euro 543,14 a titolo di rimborso di spese emerse successivamente al decreto, sempre anticipate dalla parte opposta. Chiedeva altresì (H) il risarcimento dei danni, per ammaloramento dell'immobile; danni che venivano quantificati in Euro 4.000,00. Tale domanda non era proposta con la domanda monitoria - e la parte opponente ha per così dire "anticipato" una difesa rispetto ad una domanda che ancora non era proposta - ma viene proposta comunque dalla parte opposta.
In sintesi:
(A), (G) (H) sono domande o difese di parte opposta
(B) (C) (D) (E) (F) sono domande, prospettazioni o difese della parte opponente.
La ricchezza e complessità delle domande hinc inde impone di affrontarle in dettaglio, nelle successive sezioni di motivazione.

La difesa di cui al punto B: inammissibilità e, comunque, manifesta infondatezza
La difesa di cui al punto (B) è inammissibile e, comunque, manifestamente infondata in merito.
In primo luogo, essa è inammissibile per la sua assoluta genericità; si tratta di una difesa del tipo nego quia nego; essa è dunque del tutto generica e non raggiunge, nemmen lontanamente, i requisiti di cui all'articolo 115, primo comma, ultima parte, codice di procedura civile. Essa è dunque inammissibile, innanzi tutto; il parametro dell'articolo 115 c.p.c. cit., infatti, si applica anche alle allegazioni
contenute nella opposizione. Se quest'ultima non è sufficientemente specifica e precisa, non vale come contestazione; inoltre, se si tratta di indeterminatezza contenuta nella opposizione, la rende inammissibile (dovendo la opposizione essere proposta, validamente, entro i termini fatali).
In ogni caso, è difesa manifestamente infondata.
La parte opposta, con il ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, non ha presentato una domanda ex proprietate ovvero ex dominio. Gli attori sostanziali, cioè gli opposti, propongono una domanda ex contractu. Dunque, sono i contraenti - e non già i proprietari o titolari di altro diritto reale - che possono richiedere la somma di cui al contratto (con gli accessori delle spese). Il contratto è prodotto; gli opposti ne sono i locatori. Sono dunque i locatori i titolari dei diritti nascenti dal contratto.
La assoluta evidenza di quanto precede esime da ogni ulteriore sforzo motivazionale.
Non è contestata la successione a titolo di eredità del D., rispetto all'altra ingiungente signora L.R.. Quanto al punto (B) scompare, dunque, dall'orizzonte decisorio.

La domanda attorea per canoni e spese (A) (G): liquidità ed ammissibilità della prima, liquidità ed inammissibilità della seconda.
La domanda principale dell'attore sostanziale, cioè la parte opposta, è contenuta nel decreto ingiuntivo.
Essa consiste nella richiesta del pagamento di canoni, per Euro 3.250,00 (da luglio a novembre 2018), nonché per spese condominiali (Euro 1.762,00), per un totale a monitorio di Euro 5.012,00.
Tale somma è liquida e non vi è contestazione sul fatto che non è stata pagata (peraltro, la parte opponente afferma di non averla pagata, in ragione di controcrediti; infine, avrebbe dovuto dare la prova del pagamento). Si tratta della domanda, agita in forme monitorie, sopra indicata alla lettera (A).
La parte opposta, inoltre, ha richiesto somme per ulteriori spese riferibili al periodo in questione. Tali spese ammontano ad Euro 543,14, come a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta e nelle conclusioni a pagina 9, in fondo, del medesimo atto. Si tratta della domanda sopra indicata alla lettera (G).
La domanda è inammissibile.
Essa si presenta come reconventio reconventionis.
In via generale, nel processo ordinario, il convenuto può proporre domande riconvenzionali (reconventio), se connesse al titolo agito come azione. A tale blando requisito contenutistico (la mera connessione con la azione) si accompagna un limite temporale; per il processo ordinario, questo limite temporale è rappresentato dagli articoli 166 e 167 c.p.c.; per il processo di opposizione a decreto ingiuntivo, tale limite è costituito dalla citazione in opposizione. Infatti, in tale modalità processuale, il termine fatale per le riconvenzionali è costituito appunto dalla opposizione, in cui il convenuto sostanziale (opponente, attore formale) può presentare le riconvenzionali.
E' poi possibile presentare domande riconvenzionali anche da parte dell'attore; tali domande assumono nel gergo legale il nome di reconventio reconventionis. Esse sono sottoposte tuttavia a vincoli non solo di meccanica processuale ma, anche, di contenuto, assai più stringenti di una mera connessione (connessione, che è sufficiente per la "prima" riconvenzionale).
Nel processo ordinario, la reconventio reconventionis è possibile, dal punto di vista della meccanica processuale, fino alla prima udienza,
nella quale possono essere proposte tali domande. Il limite contenutistico è, come si è detto, stringente: occorre infatti che le domande siano conseguenza delle domande del convenuto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 183 c.p.c..
Si ha dunque un limite temporale ed anche la necessità che la reconventio reconventionis sia conseguenza delle difese del convenuto. Nel caso del processo per decreto ingiuntivo, le medesime regole debbono essere applicate, mutatis mutandis. La domanda sostanziale è il monitorio; cui seguono le difese del convenuto, che sono contenute nella citazione in opposizione (il convenuto sostanziale è dunque l'opponente).
Evidentemente, la reconventio reconventionis dell'opposto-attore sostanziale deve essere sottoposta agli stessi limiti: dunque, da un canto, deve essere contenuta nella prima difesa utile, cioè la comparsa di costituzione e risposta; d'altro canto, deve essere conseguenza delle domande e difese del convenuto sostanziale (attore formale; cioè le domande e difese contenute nella opposizione).
Nel caso di specie, sussiste il primo requisito, cioè la tempestività: si riguardi infatti la pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta, nonché la fine della pagina 9 del medesimo atto. La reconventio reconventionis è stata presentata nella prima difesa utile.
Non sussiste tuttavia il requisito contenutistico della stretta derivazione della domanda dalle difese del convenuto sostanziale (gli opponenti signori L.C. e P.). Si tratta di spese condominiali che sono state notate, probabilmente, in epoca successiva a quelle di cui al decreto ingiuntivo.
Tuttavia, la liquidazione di tali spese, da parte dell'amministrazione condominiale, è avvenuta comunque prima della notificazione del decreto ingiuntivo. Se, infatti, si riguarda il documento 3 bis di parte opposta, cioè il sollecito della amministrazione B. s.r.l., datato 15.11.2018, si nota che già da tale data vi era la quantificazione e liquidazione delle spese condominiali, ulteriori rispetto a quelle del decreto ingiuntivo. Tali spese sono quantificate in Euro 543,14.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 27 agosto 2019 e notificato successivamente a tale data (la data di notificazione del decreto, come è noto, crea la pendenza della causa). Pertanto, alla data della pendenza, la parte opposta ben poteva già includere tale somma nella propria domanda sostanziale. In ogni caso, non può dirsi che la domanda di Euro 543,14 sia conseguenza delle difese degli opponenti signori L.C. e P..
Tale domanda è dunque inammissibile.
In sintesi, con riferimento alle domande (A) e (G), solo la prima è ammissibile.
La domanda di parte opposta, liquida e risultante documentalmente, è ammissibile per Euro 5.012,00. Quanto individuato sub (G) scompare dunque dalla decisione di merito, siccome domanda inammissibile.
Rispetto alla originaria domanda contenuta del decreto ingiuntivo (A), la parte opponente contesta sia la parte relativa ai canoni sia quella relativa alle spese. In relazione alla parte relativa ai canoni, la difesa è relativa al cattivo stato dell'immobile (D); varie le difese relative alle spese (C). Su tali difese, (D) e (C), si vedano le due successive sezioni di motivazione.

La domanda di riduzione del canone (D): ammissibilità e parziale fondatezza
Occorre affrontare il tema della riduzione del canone.
Si tratta della ipotesi di cui all'articolo 1578, primo comma, del codice civile. Occorre preliminarmente chiedersi se la parte opponente abbia invocato anche tale norma. Infatti, una lettura degli atti di tale parte - che non riporta gli articoli di legge ma solo giurisprudenza - evidenzia una concentrazione delle difese nella domanda di danni di cui all'articolo 1578, secondo comma, del codice civile (nemmeno tale comma è menzionato e, tuttavia, la domanda risarcitoria è sicuramente presente).
Deve dirsi come, pur in presenza di questa ambiguità dell'atto introduttivo, sia presente anche la domanda di riduzione del canone di cui al primo comma dell'articolo 1578 c.c., cioè (D); non solo quella per risarcimento danni (che è invece espressa chiaramente; passim: (F).
In particolare, a pagina 7 della opposizione si fa riferimento alla difficile situazione dei conduttori. Le conclusioni sono abbastanza generiche, richiamando la narrativa della opposizione, poiché si limitano a chiedere la revoca del decreto. Dunque, deve dirsi, con una interpretazione dell'atto introduttivo, larga e non formale, che anche la domanda di riduzione del canone è presentata dalla parte opponente.
Essa è fondata.
Occorre rilevare come la parte opponente abbia presentato un corredo fotografico che mostra, invero, condizioni di agibilità non ottimali. La presenza di muffe è evidente.
Ritiene questo giudice che la riduzione del canone possa essere disposta nella misura del venti per cento. Da un canto, infatti, una minore percentuale non darebbe adeguato peso alla presenza di tali muffe, che creano un indubbio disagio, soprattutto nel contesto contemporaneo, che vede un innalzamento degli standard abitativi.
Una percentuale maggiore di riduzione del canone sarebbe tuttavia eccessiva; di fatto, si è in presenza di situazione sgradevole, non del tutto salubre. Tuttavia, il godimento del bene non è stato integralmente pregiudicato; tenendo conto, per massima di esperienza, che non si tratta di vizi strutturali ed in parte riducibili con adeguati mezzi, anche di manutenzione ordinaria.
Pertanto, la somma dovuta per canoni viene ridotta ad euro 2.600,00, cioè i canoni ridotti del venti per cento. Le difese relative alle spese (C): manifesta infondatezza
Oltre alla domanda per canoni, la parte opposta chiede, con il decreto ingiuntivo, anche spese. Tali spese sono parimenti liquide e documentate.
La parte opponente svolge alcune difese, in relazione a tali spese, sopra indicate alla lettera (C). Sono tutte manifestamente infondate.
La affermazione (C1) che le somme sarebbero "esagerate" è priva di consistenza giuridica. Lo stesso dicasi per la difesa basata sulla mancata comunicazione di tali spese. Questo ultimo profilo è negato dagli opposti; non è credibile che gli opponenti nulla mai abbiano saputo delle spese condominiali, poiché gli opponenti, come è noto, hanno diritto di partecipare alle assemblee condominiali e di chiedere informazioni all'amministratore: l'eventuale ignoranza delle spese condominiali da parte del conduttore rappresenta dunque colpa grave, come tale equiparabile alla conoscenza (1147 c.c.). In ogni caso, tale profilo è irrilevante: infatti, la mancata conoscenza non è causa di estinzione del debito; al più, gli opponenti potrebbero chiedere di non essere gravati da interessi di mora; interessi di mora che non vengono riconosciuti nel dispositivo che segue e, tuttavia, le spese vanno pagate dai conduttori, per la loro parte.
La affermazione della mancata prova (C2) è smentita dalla documentazione prodotta da parte opposta, entro la quale vi è un bonifico alla amministrazione condominiale, da parte dell'opposto.
In ordine alla prescrizione, non è indicata la norma fra quelle della prescrizione, che darebbe luogo alla prescrizione, né il termine a quo ed il termine ad quem, rispetto al quale sarebbe decorsa la prescrizione. La mancanza di questi elementi di diritto - sono menzionate solo sentenze, le quali non in termini con questa fattispecie; senza indicazione di norme di legge - e di fatto - le date della prescrizione - rendono la relativa eccezione inammissibile. E' appena il caso di rilevare come la prescrizione, essendo eccezione in senso stretto, deve essere proposta, in termini sufficientemente precisi, mancando i quali non può ritenersi proposta.
Anche a ritenere ben proposta la eccezione di prescrizione e dunque ammissibile, sembra che la parte opponente (come detto, attraverso sentenze che la menzionano) faccia riferimento alla prescrizione biennale di cui all'articolo 6 della L. n. 841 del 1973; tale legge è stata tuttavia abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, convertito nella L. n. 133 del 2008.
Se dunque si tiene in considerazione la legislazione vigente, rispetto al pagamento del 2014 (bonifico del 29 ottobre 2014) vi sono atti interruttivi (lettera del giorno 11 febbraio 2019, ad esempio) che escludono la prescrizione.
La somma dovuta per spese è dunque pari ad euro 1.762,00.
Sommando tale somma a quella per canoni, ridotta come da precedente sezione di motivazione, si perveniene alla somma di euro: 1.762,00 + 2.600,00 = Euro 4.362,00.

Le allegazioni di cui al punto (E) e la richiesta di danni da parte del locatore (H). La ammissibilità di entrambe le domande.
La parte opponente menziona la mancata restituzione del deposito cauzionale.
La parte opposta, non in sede di decreto (rectius: di ricorso monitorio) ma successivamente, ha richiesto danni alla controparte.
Dal punto di vista sostanziale, si tratta di due domande omogenee e per così dire contrapposte: il deposito cauzionale ha appunto la funzione di assicurare il locatore, rispetto ad eventuali danni subiti dall'immobile. Dunque, nel caso di specie, una parte prospetta la possibile restituzione del deposito cauzionale; l'altra parte invoca danni (il che comporterebbe la mancata o la parziale restituzione del deposito cauzionale).
Anche in relazione a queste domande, occorre dipanare singolarmente le domande, anche al fine di verificarne la ammissibilità.
In ordine alla domanda di parte opponente di restituzione del deposito cauzionale, sub (E), può dubitarsi che essa sia stata validamente e chiaramente proposta in questo giudizio; vi sono infatti aloni di indeterminatezza, sul punto.
Può, in sintesi, dirsi che la parte opponente abbia richiesto la restituzione del deposito cauzionale. Ciò con una valutazione, per così dire sintetica, dell'atto di opposizione.
Infatti, il deposito cauzionale è ripetutamente menzionato, anche lamentandosi della condotta avversaria; viene indicato il dovere restitutorio, censurando la avversa condotta. Pur con alcune difficoltà nella lettura della opposizione, ad adottare una interpretazione larga e disinibita dell'atto di opposizione, sì può dirsi presentata una domanda di restituzione nella cauzione.
Così, a pagina 7 della citazione, si afferma come "controparte non menziona mai il deposito cauzionale, somma che non è stata tenuta in considerazione come conto pigione, ma che non è nemmeno stata restituita"; tale affermazione non è evidentemente una domanda ma un rimprovero a controparte e tuttavia viene fatto un primo cenno al deposito cauzionale. A pagina 8, nella prima metà della pagina, si afferma che i signori L.C. e P. "sarebbero stati legittimati ad
avviare un'azione giudiziaria per ottenere la restituzione della somma pari ad Euro 1.950,00"; il condizionale è evidentemente indice di una domanda che non è proposta e che non si intende proporre ma che, appunto, potrebbe essere proposta in futuro. Sembra dunque, in alcuni passi, che si escluda la domanda in quella sede.
Tuttavia, alla successiva pagina 8, vi è una affermazione per cui si richiede, con una certa chiarezza, la ripetizione della somma di Euro 1.950,00 (pagina 9, riga 12).
Infine, le conclusioni non sono a loro volta precise e possono essere interpretate in entrambi i sensi; al punto 2, infatti, si chiede il rigetto della avversa domanda ed al punto 3 si chiede la domanda risarcitoria, cioè quello che sopra si è indicata al punto (F); non vi è una specifica richiesta della restituzione del deposito cauzionale.
Nonostante questi segnali semiotici e tecnico-giuridici non sempre coerenti - anzi, francamente ambigui - ritiene questo giudice, appunto con una interpretazione non formalistica dell'atto, che la domanda di restituzione del deposito cauzionale sì è presente nella opposizione.
Si valorizza in particolare la frase all'indicativo, alla pagina 9, righe 12 ss. della citazione. Inoltre, nelle conclusioni va detto che si è in presenza di una generica richiesta di rigetto della avversa domanda, per i motivi di cui alla citazione, che sono dunque richiamati. Le somme di cui al deposito cauzionale, deve allora ritenersi, rientrano nella generica richiesta di revocare il decreto ingiuntivo e di rigettare la domanda monitoria, se non altro come compensazione (rispetto alla somma agita in via monitoria).
Ritenuta come adeguatamente configurata la domanda di restituzione della cauzione (E) - dunque ammissibile - è ammissibile par ricochet la domanda di parte opposta di danni all'immobile (H). Quest'ultima, come detto, non fu proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo ma solo successivamente. E' dunque una reconventio reconventionis.
Si è detto sopra, nella sezione di motivazione relativa alle domande di parte opposta, che la reconventio reconventionis della parte opposta è ammissibile se e solo se: a) è presentata nella comparsa di costituzione e risposta; b) è conseguenza delle domande della parte opponente (convenuto sostanziale).
Nel caso di specie, ricorrono questi due requisiti; la domanda di danni (H) è dunque ammissibile.
Infatti, dal punto di vista della meccanica processuale, essa è stata presentata con la comparsa di costituzione e risposta, prima difesa utile per la parte opposta. Si riguardi in particolare la pagina 7 della comparsa di costituzione e risposta. In ordine al profilo contenutistico, non vi è dubbio che si è in presenza di una domanda che deriva dalle difese degli opponenti. Poiché infatti si ritiene che sia effettivamente proposta la domanda di restituzione del deposito cauzionale - come detto nella prima parte di questa sezione di motivazione - deve allora dirsi che la domanda di risarcimento per danneggiamento all'immobile è evidentemente ammissibile; si tratta anzi della domanda, per così dire, speculare rispetto alla domanda di restituzione del deposito cauzionale; ne è conseguenza diretta. Se infatti la parte opponente chiede la restituzione della cauzione prevista per i danni, è strettamente connessa a tale domanda, la riconvenzionale per danni all'immobile, per contrastare la domanda di restituzione della cauzione (domanda di restituzione della cauzione che, implicitamente, è una affermazione di non avere cagionato danni).

Le domande di cui al punto (E) ed (H). Il merito
Occorre sul punto adottare un franco criterio equitativo ai fini della liquidazione.
I danni sussistono.
Occorre premettere che tali danni, prima della valutazione equitativa, vanno comunque limitati concettualmente.
In primo luogo, ovviamente, non possono essere tenuti in considerazione gli ammaloramenti dell'immobile, che già sussistevano al momento in cui l'immobile fu consegnato ai conduttori. Tale povera situazione abitativa è anzi già stata considerata, in relazione alla domanda (D) della parte opponente. Dunque, è evidente che non può imputarsi ai conduttori la situazione di umidità dell'immobile.
Per altro verso, vanno esclusi anche i deterioramenti che derivano dal comune uso dell'immobile "in conformità del contratto" (c.d. deterioramento fisiologico).
Il perito di parte opposta A.M. ha prestato testimonianza; in relazione alla sua testimonianza, che ha confermato la relazione del giorno 8 gennaio 2019, vanno distinti due aspetti: per la parte valutativa, la testimonianza del geometra M. non può essere presa alla base della decisione; nel senso che non può introdursi una consulenza a mezzo testimonianza, né sarebbe stato peraltro economico disporre consulenza di ufficio in questo processo; in sintesi, i danni subiti dalla proprietà non possono essere indicati in Euro 4.000,00, fra l'altro indicati dal geometra M. "salvo ogni ulteriore approfondimento". Invece, per la parte in cui il M. dichiara di avere constatato deterioramenti - anche supportati da corredo fotografico - egli riferisce fatti e non valutazioni; dunque, quanto da lui dichiarato è acquisito, come fatto, al processo.
Sono sicuramente danneggiamenti riconducibili ad incuria e non al naturale deterioramento: cinghia della tapparella rotta (non anche le muffe, come da primo alinea della relazione, poiché non riconducibili ai conduttori); porta di ingresso del secondo piano con capostipite staccato; scarsa cura per le piastrelle di cucina; foratura delle piastrelle del bagno; vari fori.
In via equitativa, ritiene questo Tribunale che tali danni possano essere rimediati con un conto di Euro 750,00 già quivi inclusa IVA (che è un costo per l'opposto).
Pertanto, poiché vi è un deposito cauzionale di Euro 1.950,00, non contestato, parte opposta deve restituire euro 1.200,00.

Sintesi dei rapporti dare/avere fra le parti
In sintesi:
gli opponenti debbono a parte opposta la somma di euro 4.362,00, per canoni e spese (i canoni già ridotti ut supra); gli opposti debbono restituire la somma di euro 1.200,00.
Segue una condanna degli opponenti per Euro 3.162,00

La domanda risarcitoria (F): infondatezza
Vi è infine domanda di risarcimento dei danni.
E' infondata.
Si tratta della ipotesi normativa di cui al secondo comma dell'articolo 1578 del codice civile. La norma prevede la risarcibilità di danni, derivanti dai vizi della cosa.
Nel caso di specie, non sono allegati con sufficiente precisione i
danni, né vi è prova dell'"an" degli stessi. In via di allegazione, si parla di danni psicologici; di costi per il trasferimento; ecc.
Si tratta di danni non risarcibili, poiché non patrimoniali; ovvero non provati. La parte opponente invoca i poteri equitativi del giudice. In realtà, il giudice gode di poteri equitativi in punto a liquidazione quantitativa; la prova della esistenza di danni è onere di chi li invoca.
Dunque: a) alcuni danni, non patrimoniali, non sono risarcibili; b) per i danni da trasloco, non vi è prova del nesso causale con la situazione dell'immobile.

Le spese di lite
Seguono la soccombenza.
Va infatti rilevato che gli opposti originari, nonché l''opposto oggi ancora parte di questo giudizio, abbiano avuto bisogno di tutela giurisdizionale.
La posizione degli opposti/dell'opposto è dunque una posizione complessivamente di credito e non debito. Pertanto, senza questo giudizio, la parte che ha ragione non avrebbe potuto ricevere il dovuto spontaneamente, senza questo giudizio.
Per il principio chiovendiano, per cui chi ha ragione deve ricevere tutto e proprio tutto quello cui ha diritto (dunque, senza la falcidia delle spese a suo carico), le spese vanno riconosciute alla parte opposta.
Lo scaglione è quello del riconosciuto (cioè della somma che è stata riconosciuta in questa sentenza, non la somma originariamente richiesta in forme monitorie). La liquidazione delle spese si allontana dai valori medi, verso l'alto. Va infatti rilevato come, nonostante la non grande rilevanza economica della causa (tale profilo influenza lo scaglione, non la individuazione del valore medio, minimo o massimo), la causa si sia sviluppata attraverso una serie di temi, rilevante.
Pertanto, essa si pone nella parte alta, come impegno, del segmento previsto per lo scaglione. Equo quanto oltre in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 16994/2019;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. ACCOGLIE PARZIALMENTE LA OPPOSIZIONE.
2. REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, meglio indicato sopra in oggetto.
3. DICHIARA che il debito dei signori G.L.C. e C.P., fra loro in solido, con creditore il signor D.D., ammonta ad Euro 3.162,00;
4. CONDANNA i signori G.L.C. e C.P., fra loro in solido, a pagare a D.D. la somma di Euro 3.162,00; con interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo effettivo. Nel caso in cui il saldo totale o parziale di tale somma sia già avvenuto a seguito della provvisoria esecutività o con la esecuzione susseguente, interessi fino alla soddisfazione del creditore, avvenuta con tale provvisoria esecutività; altrimenti, fino all'effettivo pagamento.
5. DICHIARA che la condanna che precede è in continuità esecutiva, ai sensi dell'articolo 653, comma secondo, c.c., rispetto alla esecutività parziale del decreto ingiuntivo.
6. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di parte opposta al pagamento della somma di Euro 543,14. 7. RESPINGE la domanda risarcitoria degli opponenti.
8. CONDANNA i signori G.L.C. e C.P., in solido fra loro, a pagare al signor D.D. le spese di lite di questa causa, che si liquidano in: Euro 3.800,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; anticipazioni pari ad Euro 76,00.

Così deciso in Bologna, il 12 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2022.
 

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Chi è l'autore
Avv. Maria Michela Fois Mediatore Avv. Maria Michela Fois
Sono un Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati del COA di Sassari.
Oltre che del tradizionale contenzioso in ambito giudiziale mi occupo di mediazione civile e commerciale da una decina d'anni, in particolare nel settore dei diritti reali, obbligazioni e contratti, successioni e divisioni, diritto di famiglia.
L'esperienza maturata nell'ambito mediativo a confronto con quella giudiziale, mi convince ogni giorno di più delle enormi potenzialità e benefici che la mediazione offre alle parti....
continua





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