Quando la mediazione viene disposta dalla Corte di Appello devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto

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Prof. Avv. Brunella Brunelli

Corte d’Appello di Napoli, 9.01.2023, sentenza n.36, giudice ausiliario relatore Marco Marinaro

A cura del Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli da Bologna.
Letto 1003 dal 23/02/2023

Commento:
In una controversia bancaria iniziata nel 2005, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda attorea, dichiarava la nullità del conto corrente in ragione dell’illegittimo interesse anatocistico trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto facendo propria la risultanza della CTU contabile e condannava la Banca a pagare una somma di denaro. Lo stesso attore, ritenendo che il Tribunale fosse incorso in errori di valutazione dei documenti contabili e di conteggio delle somme dovute dalla banca convenuta, proponeva appello nel 2013 avanti alla Corte distrettuale di Napoli. Nel corso del giudizio di appello, la Corte disponeva la mediazione nel 2019 ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010 e la parte appellante depositava il verbale del primo incontro di mediazione conclusosi con esito negativo. La banca appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello in quanto la procedura di mediazione sarebbe stata esperita presso un organismo territorialmente non competente (Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino). La Corte inoltre disponeva con l'ordinanza indicata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado.
In via preliminare, la Corte esamina le due eccezioni proposte dalla difesa della banca appellata tra cui quella relativa alla procedibilità dell'appello in esito alla disposta mediazione. Sulla base della documentazione depositata dalla parte appellante e non contestata dalla parte appellata, con riguardo alla procedura di mediazione emerge il corretto svolgimento della stessa ai fini della verifica dell'esperimento della condizione di procedibilità. L’appellante aveva depositato presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino (iscritto al n. 345 del Registro ministeriale) la domanda di mediazione. Il citato Organismo nominava come mediatrice una dott.ssa commercialista in quanto competente nella materia bancaria. Le parti, correttamente rappresentate e assistite, partecipavano al primo incontro. In particolare la Banca era rappresentata da un procuratore speciale con procura speciale sostanziale rilasciata ad hoc per la mediazione e autenticata da notaio. In tale primo incontro la Banca non riteneva sussistenti i presupposti per poter avviare la mediazione pertanto la procedura veniva chiusa con esito negativo.
La banca appellata eccepisce la violazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 che prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un Organismo che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La Corte rigetta l’eccezione in quanto la mediazione è stata disposta dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 e devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni ritenendo la procedura in questione correttamente incardinata presso un organismo di mediazione che ha sede in Avellino che rientra nel distretto della Corte di Appello di Napoli (considerato che il Comune di Avellino è sede del Tribunale il cui circondario e parte del distretto territoriale per cui è competente questa Corte). Una diversa interpretazione della norma apparirebbe del tutto irragionevole posto che il legislatore ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio dovendosi quindi tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (giudice di pace, tribunale, corte di appello). A supporto di tale lettura interpretativa la Corte richiama i chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale Forense il 22 novembre 2013 secondo cui  l'accettazione dell'invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga. Inoltre, quanto alla derogabilità del criterio legale di territorialità resta infine da osservare che il legislatore con la recente riforma adottata con il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha integrato il comma 1 dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 (con entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ex L. n. 197 del 2022) proprio al fine di chiarire che "La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti".°
 
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Brunella Brunelli Mediatore Prof. Avv. Brunella Brunelli
Conseguita la laurea presso l’Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L'arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l'abilitazione, mi sono iscritta all’Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986.
Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell’Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure ...
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