Sul rapporto tra i costi della mediazione e quelli della negoziazione

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Prof. Avv. Peter Lewis Geti

Tribunale di Verona, ordinanza del 16/01/2020

A cura del Mediatore Prof. Avv. Peter Lewis Geti da Pisa.
Letto 1553 dal 25/02/2020

Commento:
Tra i criteri che devono caratterizzare tutte le procedure di ADR riveste un ruolo fondamentale quello del contenimento dei costi della procedura. La Cote di Giustizia europea con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 ha ribadito che la procedura di conciliazione non deve generare costi ingenti per le parti. 

Dati questi presupposti, si può giungere alla conclusione che la negoziazione assistita, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, non comporta costi contenuti per le parti in causa.
Il regolamento che disciplina la negoziazione, infatti, non prevede un contenimento dei costi neanche in quella circostanza in cui il lavoro dell'avvocato si arresti al semplice invio dell'invito/rifiuto al procedimento di negoziazione. 


Questo è in netto contrasto con quanto previsto in materia di mediazione. Il d.m. 180/2010 ha stabilito forti riduzioni del compenso per i casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed una indennità fissa, di importo esiguo, per l'ipotesi in cui il procedimento si arresti al primo incontro.
Ciò in pieno assenso con quanto indicato a livello europeo.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
VERBALE DELLA CAUSA N. 8144 DELL’ANNO 2019

FRA G P rappresentato e difeso dall'avv.----

e

A. de G., rappresentato e difeso dall’avv.

Oggi innanzi al giudice unico dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:

Per la parte attrice l’avv. S W e

Per parte convenuta: l’avv. E. S, già costituitasi telematicamente, che si riporta alle eccezioni di carattere preliminare/pregiudiziale svolte in comparsa di costituzione nonchè alle deduzioni di merito svolte in tale atto; l’avv. Selmo contesta quanto dedotto ed eccepito da controparte ed in particolare con riguardo alla richiesta di riunione osserva atteso che l’altra causa a cui ha fatto riferimento controparte ha un oggetto diverso dalla presente e riguarda un convenuto diverso da D G A e chiede la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. Sono presenti ai fini della pratica forense: la .dott.ssa E. A. L’eccezione, sollevata dal convenuto, di improcedibilità della domanda, che, avuto riguardo all’entità della somma che ne è oggetto sarebbe soggetta a negoziazione assistita, è infondata alla luce delle considerazioni già svolte da questo giudice in altri provvedimenti di rigetto di analoga eccezione. Occorre infatti prendere le mosse dalla recente sentenza n.457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue che, ribadendo i principii già affermati dalla sentenza del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la Corte tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni: 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti; 2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione; 4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (evidenziazione dello scrivente), per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone. Ciò detto, ad avviso di questo giudice, la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta la penultima delle predette condizioni, poiché, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Sul punto è allora opportuno innanzitutto evidenziare come la sentenza n.457/2017, nel ribadire la necessità che qualsiasi forma di Adr obbligatoria determini costi non ingenti (evidenziazione dello scrivente) per le parti, non abbia inteso considerare le specifiche caratteristiche di ogni singolo istituto come disciplinato dalle leggi nazionali, lasciando così intendere che siffatto presupposto è comune ad esse e imprescindibile. Né potrebbe validamente obiettarsi, al fine di escludere la rilevanza del profilo in esame, che i costi per l'assistenza difensiva possono essere recuperati dalla parte che, dopo aver preso parte alla negoziazione, risulti vittoriosa nel successivo giudizio o, in alternativa, in virtù di una transazione raggiunta con la controparte poiché tali esiti sono incerti sia nell'a nell'an che nel quando, mentre ciò che la Corte di Giustizia, con le indicazioni sopra riportate, ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata dalla relativa obbligazione. Non è dubitabile poi che l'esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto della evidenza di un accordo sul punto, gli importi dei valori medi di liquidazione fissati dal d.m. 37/2018. E' appena il caso di precisare poi che tale valutazione va effettuata ex ante, ossia con riguardo all'ipotesi in cui il procedimento di negoziazione si svolga effettivamente, senza arrestarsi allo scambio invio dell'invito/rifiuto dello stesso. Peraltro il suddetto regolamento non prevede nemmeno un compenso ridotto per l'avvocato che assista la parte in quella fase iniziale della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicchè per la relativa quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa consistenza. Ad un contenimento dei costi di assistenza difensiva non può poi giovare il carattere ampiamente discrezionale dei parametri poiché esso, inevitabilmente, determina soluzioni diversificate mentre per raggiungere quell'obiettivo sarebbe necessaria la fissazione per via normativa di importi fissi inderogabili, ovvero una sorta di calmiere, analogamente a quanto è stato previsto per le spese di mediazione. Palese risulta infatti la differenza del suddetto regime con quello relativo alle modalità di determinazione del compenso per i mediatori, atteso che il d.m. 180/2010 ha stabilito marcate riduzioni di esso per i casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 16, comma 4, lettera d], del d.m. n. 180/2010) ed una indennità fissa, di importo esiguo, per l'ipotesi in cui il procedimento si arresti al primo incontro. Tali scelte si giustificano proprio per l'esigenza di contenere dei costi dell'Adr di cui si è detto e risultano quindi anche pienamente compatibili con i principii comunitari. Pertanto la norma che viene qui in rilievo (art. 3, comma 1. D.1. 132/2014), essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tutti i profili fin qui evidenziati non sono stati esaminati dalle decisioni della Corte Costituzionale che hanno dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale della disciplina in tema di negoziazione assistita e in ogni caso la norma del trattato Ue sopra citata è sovraordinata rispetto a quelle costituzionali che possono venire in rilievo nel caso di specie. Per contro emergendo profili di connessione oggettiva della presente causa con l’altra indicata da parte convenuta il fascicolo va trasmesso al Presidente del Tribunale per le valutazioni di sua competenza sulla istanza di riunione avanzata dalla convenuta.
P.Q.M.

Rigetta l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e dispone che il fascicolo sia trasmesso al Presidente per le valutazioni di sua competenza sulla istanza di riunione avanzata dalla convenuta.

Verona 16 gennaio 2020

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Peter Lewis Geti Mediatore Prof. Avv. Peter Lewis Geti
Mi sono approcciato alla mediazione/conciliazione nel 2008, credendo fortemente nella possibilità di risolvere le controversie valorizzando i rapporti personali e aumentando la soddisfazione personale.
Mi occupo di diritto immobiliare da diversi anni, acquisendo conoscenze specifiche nel settore e occupandomi attivamente di condominio, diritti reali, locazioni e comodato.
Curioso ed eclettico, cerco di creare una relazione comunicativa efficace tra le parti, gli avvocati e gli eventuali consul...
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