D. Lgs 28 giugno 2000 n.253

Letto 4658 dal 20/05/2011

 

Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri.
 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, della citata legge;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intende per:
a) "direttiva", la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri;
b) "banca", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;
c) "altro ente", ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attivita' effettua bonifici transfrontalieri;
d) "ente", una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti;
e) "ente intermediario", l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;
f) "cliente" a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario;
g) "cause di forza maggiore", circostanze anormali e imprevedibili, esterne al soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza;
h) "giorno lavorativo bancario", un giorno di operativita' delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero;
i) "bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere;
j) "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facolta' di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi;
k) "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente;
l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;
m) "beneficiario", la persona fisica o giuridica a favore della quale e' messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero;
n) "interesse legale", il tasso di interesse previsto dall'articolo 1284 del codice civile;
o) "data di accettazione", la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bonifici transfrontalieri denominati nelle valute degli Stati membri dell'Unione, nelle valute dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e in euro di ammontare non superiore a 50.000 euro o un controvalore equivalente eseguiti da una banca o da un altro ente.
2. Le disposizioni del presente decreto possono essere derogate dalle parti solo in senso piu' favorevole al cliente.
Art. 3.
Obblighi di informazione
1. Gli enti rendono pubbliche in via preventiva le informazioni concernenti le condizioni praticate per le operazioni di bonifico transfrontaliero; tali condizioni devono rispondere a criteri di rapidita', economicita' e sicurezza dei bonifici transfrontalieri. Le informazioni includono almeno quanto segue:
a) il termine entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero impartito all'ente, i fondi sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo;
b) il termine entro il quale, in caso di ricevimento di un bonifico transfrontaliero, i fondi accreditati sul conto dell'ente sono messi a disposizione del beneficiario;
c) le modalita' di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente;
d) l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;
e) l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalita' per accedervi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8 e 9;
f) l'indicazione del tasso di cambio.
2. Gli enti forniscono a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, successivamente all'esecuzione del bonifico, a meno che questi non vi rinuncino espressamente e specificamente per iscritto. Le informazioni includono almeno quanto segue:
a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero;
b) l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;
c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente;
d) l'eventuale data di valuta applicata.
3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere da un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia e tenuto conto di quanto disposto dal presente articolo, puo' specificare il contenuto delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e di quelle ulteriori da pubblicizzare e puo' dettare disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate.
5. Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dal proprio ente.
6. In caso di conversione di valute, l'ente che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.
Art. 4.
Tempi di esecuzione e indennizzo
1. L'ente dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero.
2. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei termini indicati nel comma 1, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la mancata esecuzione del bonifico nei termini e' imputabile a un ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante.
3. L'indennizzo previsto dal comma 2 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 1 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario. Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini e' imputabile all'ordinante non e' dovuto alcun indennizzo.
4. L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui l'importo stesso e' accreditato sul conto del medesimo ente.
5. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' messo a disposizione del beneficiario nei termini previsti dal comma 4, l'ente del beneficiario indennizza il beneficiario.
6. L'indennizzo previsto dal comma 5 consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini previsti dal comma 4 e la data nella quale l'importo del bonifico transfrontaliero e' messo a disposizione del beneficiario. Nel caso in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei termini e' imputabile al beneficiario, non e' dovuto alcun indennizzo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero.
Art. 5.
Esecuzione del bonifico secondo le istruzioni
1. A partire dalla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, gli enti eseguono il bonifico per l'intero importo, salvo il caso in cui l'ordinante abbia espressamente indicato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono addebitate, in tutto o in parte, al beneficiario, e quindi dedotte dall'importo del bonifico.
2. Quanto disposto al comma 1 non pregiudica la possibilita', per l'ente del beneficiario, di addebitare a quest'ultimo le spese relative alla gestione del suo conto, secondo le norme e le condizioni applicabili; tale addebito non puo' comunque essere utilizzato dall'ente per sottrarsi agli obblighi fissati nel comma 1.
3. Quando, in violazione di quanto disposto dal comma 1, l'ente dell'ordinante effettua una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero, lo stesso ente, su richiesta dell'ordinante, trasferisce senza indugio al beneficiario la somma corrispondente all'importo detratto, salvo che l'ordinante chieda che l'importo sia messo a sua disposizione. L'importo detratto e' trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente dell'ordinante.
4. L'ente intermediario che effettua una detrazione in violazione di quanto disposto dal comma 1, trasferisce senza indugio all'ente dell'ordinante o, se l'ente dell'ordinante lo richiede, al beneficiario, la somma corrispondente all'importo detratto. L'importo detratto e' trasferito, senza ulteriori detrazioni, a spese dell'ente intermediario che ha effettuato la detrazione.
5. L'ente del beneficiario che non ha eseguito il bonifico transfrontaliero nel rispetto delle istruzioni dell'ordinante rimborsa senza indugio al beneficiario a proprie spese qualsiasi importo indebitamente detratto.
Art. 6.
Mancata esecuzione del bonifico
1. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non e' accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero restituisce all'ordinante una somma, a titolo di provvisionale, corrispondente all'importo del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di 12.500 euro, maggiorata:
a) dell'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra la data di accettazione dell'ordine di bonifico e quella dell'accredito;
b) delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall'ordinante.
2. La somma prevista dal comma 1 e' messa a disposizione dell'ordinante entro quattordici giorni lavorativi bancari dalla sua richiesta, salvo che l'importo del bonifico sia stato accreditato nel frattempo sul conto dell'ente del beneficiario.
3. L'ordinante non puo' chiedere la restituzione della somma prevista dal comma 1 prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 4, comma 1.
4. Nel caso previsto al comma 1, l'ente intermediario che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero rimborsa, a proprie spese, l'importo del bonifico, comprensivo di spese e interessi, all'ente dal quale ha ricevuto l'ordine di eseguire il bonifico stesso, che lo restituisce all'ordinante, salvo che la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero sia imputabile all'ente dal quale ha ricevuto l'ordine; in tale ultimo caso, l'ente intermediario si adopera comunque per rimborsare l'importo del bonifico.
5. In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero e' imputabile a un ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario o all'ente del beneficiario, quest'ultimo ente mette a disposizione del beneficiario l'importo previsto dal comma 1 e si adopera per il buon fine dell'operazione.
6. In deroga al comma 1, quando la mancata esecuzione del bonifico e' imputabile a un errore o a un'omissione nelle istruzioni impartite dall'ordinante al proprio ente o alla mancata esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero da parte dell'ente intermediario scelto dall'ordinante stesso, tutti gli enti si adoperano per rimborsare l'importo del bonifico. Nel caso in cui l'importo sia recuperato, in tutto o in parte, dall'ente dell'ordinante, l'ente e' tenuto a metterlo a disposizione dell'ordinante; gli enti che hanno partecipato all'operazione di recupero non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi e possono dedurre dall'importo del bonifico le spese documentate sostenute per l'operazione di recupero.
7. Ove il bonifico venga eseguito o il relativo importo venga restituito all'ordinante, successivamente al trasferimento dell'importo di cui al comma 1, a seconda dei casi, all'ordinante o al beneficiario, questi ultimi sono tenuti a restituire tempestivamente tale importo trattenendo gli interessi e le spese.
Art. 7.
Cause di forza maggiore
1. Gli enti che partecipano alla esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero non rispondono dell'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 quando possono invocare cause di forza maggiore.
Art. 8.
Soluzione delle controversie
1. A fronte dell'esecuzione delle operazioni di bonifico transfrontaliero gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, assicurano adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie tra l'ordinante o il beneficiario e gli enti medesimi.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.

Art. 9.
Disposizioni finali
1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, e le comunicano alla Banca d'Italia. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli enti che non abbiano definito le procedure secondo i criteri di cui all'articolo 8 o entro il predetto termine di centoventi giorni, previa diffida ad adempiere da parte della Banca d'Italia, e' applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni per ogni mese o frazione di mese in cui persiste l'inadempienza. Nei casi piu' gravi, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' dei bonifici transfrontalieri. La sanzione e' comminata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica applicando la procedura prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, su proposta della Banca d'Italia.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 8 non pregiudicano il ricorso in qualunque momento a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.


D.M. 13 Dicembre 2001, n. 456
Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri, e in particolare l'articolo 8,comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati;

Visto l'articolo 9,comma 2, del citato decreto legislativo n. 253 del 2000, il quale prevede che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8,comma 1, del medesimo decreto legislativo e le comunicano alla Banca d'Italia;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 300;

Vista la proposta della Banca d'Italia formulata con nota n. 20152 del 18 ennaio 2001;

Visto l'articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;

Ritenuto di non conformarsi alle indicazioni contenute nel predetto parere in ordine alla opportunita' di fornire la definizione di"reclamante", in quanto tale nozione risulta essere gia' sufficientemente definita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, nonche' di chiarire, con riferimento all'articolo 3, comma 1,lettera h), il senso dell'espressione "adeguati requisiti di esperienza e professionalita'" essendo la stessa idonea ad assicurare che la scelta dei soggetti chiamati a far parte degli organi sia ispirata a criteri di professionalita.

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,comma 3, della citata legge n.400 del 1988, effettuata con nota n.ACG/116/DGT/5697 del 5 novembre 2001

A d o t t a
il seguente regolamento:

art. 1 Definizioni
1.Ferme restando le definizioni previste nell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, nel presente decreto si intende per:
a)"consumatori": i clienti persone fisiche che effettuano o ricevono bonifici transfrontalieri per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b)"organo decidente": l'organo preposto alla soluzione delle controversie di cui all'articolo 8,comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253.
art.2 Disposizioni di carattere generale
1.Gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, disciplinano con apposito atto di autoregolamentazione la composizione dell'organo decidente e la procedura di soluzione delle controversie, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
2.Gli enti forniscono alla clientela adeguata informativa in ordine alla costituzione degli organi decidenti e alle procedure di reclamo, anche al fine di assicurare la massima facilita' di accesso a queste ultime. I clienti hanno diritto di ottenere copia dell'atto di autoregolamentazione.
3.I costi relativi al funzionamento degli organi decidenti non possono essere posti a carico dei clienti che presentano reclamo. Un contributo per le spese puo' essere chiesto alle associazioni dei clienti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3,comma 1, che abbiano effettuato le designazioni.

art.3 Composizione degli organi
1. L'atto di autoregolamentazione prevede che:
a)gli organi preposti alla decisione delle controversie sono composti da un Presidente e da almeno quattro membri e comunque da un numero dispari di componenti;
b)il presidente e' nominato dal Governatore della Banca d'Italia tra persone di riconosciuta professionalita' e indipendenza;
c) almeno due membri sono nominati dagli enti o dalle loro associazioni di categoria;
d) almeno un membro e' nominato dagli enti o dalle loro associazioni di categoria su designazione delle associazioni dei consumatori e almeno un membro su designazione delle associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti;
e)la designazione dei componenti rappresentativi dei consumatori e' affidata ad almeno tre associazioni di categoria, prescelte dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n.281, tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della medesima legge, ovvero allo stesso Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti;
f)la designazione dei componenti rappresentativi delle altre categorie di clienti e' affidata ad almeno due associazioni, prescelte dagli enti o dalle loro associazioni, che raccolgono un significativo numero di aderenti, che abbiano svolto attivita' continuativa nei tre anni precedenti e che siano presenti su una porzione significativa del territorio nazionale;
g)sia assicurata la presenza di membri rappresentativi dei clienti in numero paritetico rispetto ai membri rappresentativi degli enti o delle loro associazioni;
h)i membri devono essere in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalita', in particolare in materia giuridica;
i)non possono essere nominati membri coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attivita' di lavoro subordinato, ovvero autonomo, avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti;
l)il presidente rimane in carica cinque anni con mandato non rinnovabile o rinnovabile una sola volta. I membri del collegio rimangono in carica tre anni, con mandato non rinnovabile o rinnovabile una sola volta
Il presidente e i membri non sono revocabili, se non per giusta causa.

art.4 Presentazione del reclamo
1.L'atto di autoregolamentazione puo' prevedere un termine massimo per la presentazione del reclamo all'organo decidente. Tale termine non puo' essere inferiore a novanta giorni dalla scadenza del termine convenuto con l'ordinante per l'esecuzione dell'ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell'importo del bonifico.
2.Non possono essere proposti reclami inerenti a controversie sottoposte al giudizio dell'autorita' giudiziaria o rimesse a decisione arbitrale.
3.I clienti presentano il reclamo contestualmente sia all'ente sia all'organo decidente.
4.Il reclamo e' di norma presentato, anche in forma elettronica, utilizzando un modulo standardizzato, messo a disposizione dei clienti dagli enti. Il reclamo deve indicare gli estremi del ricorrente, dell'ente e del bonifico in questione e deve riportare i motivi del reclamo e la sottoscrizione o analogo elemento che permetta di identificare con certezza il reclamante.
5.Sono validi i reclami presentati senza utilizzare il modulo standardizzato, purche' contengano gli elementi di cui al comma 4.
6.Gli enti sono tenuti a prestare assistenza ai clienti nella predisposizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto da vizi formali.

art.5 Durata della procedura.
1.L'atto di autoregolamentazione fissa un termine, non superiore a trenta giorni dalla ricezione del reclamo, entro il quale l'ente puo' presentare deduzioni e documenti.
2.L'organo decidente si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'ente o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime. L'organo decidente puo' sospendere la decorrenza del termine per chiedere ulteriori
elementi alle parti, fissando un termine per la loro produzione.
3.Il reclamante puo' farsi assistere o rappresentare nella procedura

art.6 Decisione.
1.La decisione del reclamo e' assunta a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
2.La decisione e' adeguatamente motivata e comunicata tempestivamente alle parti; essa e' assunta sulla base dei principi della direttiva 97/5/CE, delle previsioni di legge applicabili, di eventuali codici di condotta o secondo equita'. La decisione e' vincolante per l'ente se accettata dal reclamante.
3.La decisione prevede un termine breve di adempimento per l'ente.
L'atto di autoregolamentazione prevede penali adeguate in caso di ritardo nell'adempimento.

art.7 Ufficio reclami
1.L'atto di autoregolamentazione puo' prevedere l'obbligo di esperire in via preventiva un tentativo di conciliazione tramite il ricorso all'ufficio reclami istituito presso l'ente. In tal caso l'atto di autoregolamentazione prevede che:
a)il reclamo e' presentato o trasmesso all'ufficio reclami dell'ente;
b)l'ufficio reclami dell'ente decide entro trenta giorni dal reclamo, dandone tempestiva comunicazione al cliente;
c)il cliente rimasto insoddisfatto della decisione dell'ufficio reclami, o il cui reclamo non abbia avuto esito entro il termine di cui alla lettera b), puo' ricorrere all'organo decidente entro trenta giorni, informandone l'ente o, in alternativa, incaricare l'ente di investire della controversia l'organo medesimo con la massima tempestivita'. In ogni caso l'ente e' tenuto a trasmettere senza ritardo all'organo decidente tutta la documentazione, comprese le controdeduzioni;
d)l'organo deve decidere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione


art.8 Disposizioni finali
1.Gli enti che alla data di pubblicazione del presente regolamento gia' effettuano bonifici transfrontalieri, devono trasmettere, anche attraverso le associazioni di categoria, alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni, l'atto di autoregolamentazione che intendono adottare.
2.Gli enti che, successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendano intraprendere l'effettuazione di bonifici transfrontalieri, trasmettono alla Banca d'Italia l'atto di autoregolamentazione che intendono adottare e possono iniziare tale attivita' dopo la verifica di conformita' prevista dal comma 3.
3.La Banca d'Italia verifica la conformita' degl atti di autoregolamentazione ai criteri previsti nel presente regolamento, valutando, in particolare, che risultino assicurate l'imparzialita' dell'organo e la rappresentativita' dei soggetti interessati.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'atto di autoregolamentazione,questo si intende approvato. Tale termine si intende interrotto nel caso in cui la Banca d'Italia richieda chiarimenti o modifiche da apportare all'atto di autoregolamentazione.
4.Gli organi decidenti e gli enti inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e all'eventuale mancata ottemperanza alle decisioni.
5.Gli organi decidenti pubblicano una relazione annuale relativa alle decisioni adottate, che consenta di valutare i risultati ottenuti e di identificare la natura delle controversie che sono state loro sottoposte.

Il presente decreto,munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

 


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