La domanda di mediazione presentata davanti ad un organismo che non si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia rende improcedibile la domanda giudiziale.

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Avv. Silvia Issoglio

Tribunale di Civitavecchia, 06.03.2023, sentenza n. 245, giudice Estensore Daniele Sodani

A cura del Mediatore Avv. Silvia Issoglio da Torino.
Letto 413 dal 30/04/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, il Giudice assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per l’introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
La mediazione veniva attivata dalla parte opposta, ma l’opponente contestava la competenza territoriale dell’Organismo di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la domanda di mediazione deve essere presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia;
- la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e, pertanto, la stessa deve essere considerata come non espletata;
- il Tribunale ha già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione non esperito antecedentemente al giudizio ed  è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente.
Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dalla parte attrice e revocato il decreto ingiuntivo.  *
 
 
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
 
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 3632/2018
TRA x OPPONENTI
CONTRO
Società SPA, - OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE 
1. Con atto di citazione, regolar mente notificato, ed -- proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 995/2018 emesso dal Tribunale di Civitavecchia che li vedeva ingiunti al pagamento in favore di SPA della somma di euro 25.897,83 quale saldo debitore del prestito personale n. oltre interessi e spese della fase monitoria. Contestavano, in particolare, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria; l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di per mancato rispetto dei ter mini di cui all'art. 644 c.p.c.; l'illegittima dichia razione di decadenza del beneficio del termine; l'inosserva nza della richiesta di esibizione ex art. 119 Tub; la genericità dell'importo ingiunto; la mancata certificazione dell'estratto conto ex art. 50 Tub; la vessatorietà della clausole relative agli interessi pattuiti; l'erronea indicazione del Taeg in violazione dell'art. 125 bis Tub.
2. Si costituiva in giudizio -SPA, contestando l'infondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Assegnati i termi ni di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Successivamente rimessa sul ruolo per l'esperimento della mediazione, come da provvedimento del 28.04.2022 e ancora trattenuta per la decisione con concessione dei termi ni di cui all'art. 190 c.p.c..
4. Con il provvedimento del 28.04.2022 veniva affermato quanto segue "rilevato che con l'opposizione risulta espressamente eccepita la mancata attivazion e della mediazione obbligatoria in controversia, di natura bancaria, soggetta al procedimento di conciliazione; che, tuttavia, il giudice alla prima udienza non ha assegnato il termine per la mediazione, essendo questo, invece, adempimento previsto obbligatoriamente, in presenza della tempestiva eccezione, dall'art 5 della L n. 28/2010; considerato che occorre, quindi, assegnare il termine per lo svolgimento della mediazione ad opera della parte opposta, quale attore sostanziale, non potendosi altrimenti dichiarare l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo, operanti invece nella diversa ipotesi di inosservanza del termine stabilito dal giudice, ma qui mai assegnato; PQM DISPONE la rimessione della causa sul ruolo; ASSEGNA alla parte opposta termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, RINVIANDO all'udienza del 17.11.2022 per il prosieguo, udienza che verrà tenuta con la modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino a 7giorni prima per il deposito delle relative note".
5.Rimessa la causa sul ruolo, la mediazione veniva svolta dalla parte opposta, quale attrice sostanziale, presso la --- srl.
Tuttavia, con la nota di trattazione scritta per l'udienza del 17.11.2022 l'opponente contestava che alcuna sede (principale o secondaria) l'organismo di mediazione prescelto aveva nel circondario del Tribunale di CIVITAVECCHIA e depositava documento ripreso dalla pagina web di -- srl contenente l'elenco delle sedi in base all'accordo dell'art. 7 comma 2 lett. c del DM n. 180/2010, tra le quali appunto non vi era il Tribunale di Civitavecchia.
6.Con la nota di trattazione scritta per l'udienza del 17.11.2022 nulla, sotto tale profilo, deduceva e depositava l'opposto. L'udienza veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.12.2022, per la quale l'opposto non depositava la relativa nota per la trattazione scritta, nulla quindi deducendo e depositando in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione prescelto. Solo con la comparsa conclusionale l'opposto sosteneva la presenza della sede di Civitavecchia tra quelle di srl e depositava documento che tuttavia risulta inutilizzabile in quanto depositato in seguito alla precisazione delle conclusioni.
Sulla scorta, invece, del documento depositato tempestiva mente dall'opponente, tratto dal sito Web di -- srl, la sede di Civitavecchia non risulta esservi con conseguente incompetenza territoriale di -- Sri.
7. Ai sensi art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell'ufficio giudiziario competente per la controversia. Secondo condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste da lla legge. Va osservato, altresì, che, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all'organismo competente
8. Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda proposta dalla parte attrice deve essere dichiarata improcedibile.
9. Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene che la natura meramente processuale del motivo posto alla base della decisione nonché la peculiarità della questione trattata costituiscano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.

P.Q.M.
 
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 995/2018 emesso dal Tribunale di C Civitavecchia e DICHIARA la domanda proposta dalla società opposta improcedibile;
- COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.

Civitavecchia, 6.03.2023

Il giudice Daniele Sodani
 

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Chi è l'autore
Avv. Silvia Issoglio Mediatore Avv. Silvia Issoglio
Laureata presso l'Università degli Studi di Torino, iscritta all'Albo degli Avvocati di Torino dal 2007, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile e di famiglia.
Proprio l'attività di patrocinatore delle parti mi ha consentito di comprendere l'importanza di una efficace gestione del conflitto, che consente di giungere, nella maggior parte dei casi, ad un risultato utile per tutti i contendenti, consentendo loro di risparmiare risorse sia economiche che umane.
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