Natura e modalità di recupero della sanzione ex. art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n. 28/2010

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In riferimento alle sanzioni applicabili alla parte che non partecipa al procedimento di mediazione l’art 8 comma 4-bis del d.lgs 28/2010 prevede che “…il giudice condanna la parte costituita che nei casi previsti dall’articolo 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Letto 7458 dal 30/05/2019



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In riferimento alle sanzioni applicabili alla parte che non partecipa al procedimento di mediazione l’art 8 comma 4-bis del d.lgs 28/2010 prevede che “…il giudice condanna la parte costituita che nei casi previsti dall’articolo 5 non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

È importante specificare che nell’ipotesi sopra prospettata la parte non è chiamata a pagare un ulteriore contributo unificato ma, semplicemente, è assoggettata ad una sanzione di natura processuale. Il riferimento al contributo unificato ha quale unico scopo quello di determinare l’ammontare della sanzione che dovrà essere inflitta alla parte. L’unico contributo unificato dovuto è, dunque, quello per l’iscrizione della causa a ruolo. Da ciò ne consegue che l’importo previsto dal dlgs 28/2010 non è assoggettabile alle regole dettate per il contributo unificato. Solo quest’ultimo, infatti, assume la qualifica di entrata tributaria erariale.

Chiarita la natura della sanzione è opportuno affrontare un ulteriore e non meno importante argomento: come deve essere versata la sanzione? E, nel caso in cui la parte non adempie, come la si può recuperare?

Trattandosi di provvedimento giurisdizionale, competente al recupero è la cancelleria del giudice il cui provvedimento contenente la condanna  è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto esecutivo.

Da un punto di vista normativo, invece, trovano applicazione le disposizioni dettate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e successive modifiche e integrazioni.
Per il recupero, infine, trova applicazione la convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni tra il Ministero della Giustizia e Equitalia Giustizia S.p.A. E, nello specifico, la convenzione 23 settembre 2010 , modificata, con integrazioni, dalla convenzione 28 dicembre 2017.

Più nello specifico, per ciò che concerne il recupero, potrebbero verificarsi delle problematiche nella circostanza in cui la parte è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello stato. La circolare ministeriale giustizia DAG.08/02/2011.0016318.U prevede che nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente”. Di conseguenza non è possibile agire nei confronti della parte ammessa al gratuito patrocinio per il recupero del contributo unificato non versato. Questo perché, la parte, non è tenuta, a monte, al pagamento del contributo unificato stante la prenotazione a debito di cui gode.
Detto principio, però, non trova applicazione nei casi di condanna a sanzioni amministrative e/o processuali.
Infatti, stante la natura di sanzione processuale che assume la condanna ai sensi del comma 4-bis articolo 8 decreto legislativo n. 28/2010, qualora la parte non dovesse onorare la stessa vi è la possibilità di agire nei suoi confronti per recuperare quanto dovuto anche nel caso in cui, nel giudizio di merito, è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ulteriore precisazione la meria la clausola “nulla per le spese” in riferimento alle spese processuali. Anche in questo caso, non avendo la sanzione ex art 8 comma 4-bis del d.lgs 28/2010 natura di spese di giustizia, vi sarà la possibilità di agire nei confronti della parte per un eventuale recupero.

Gianmauro Calabrese