La domanda è improcedibile se non viene data la prova della tempestiva attivazione del procedimento di mediazione e se l’istante non si presenta innanzi al mediatore senza addurre alcuna valida giustificazione

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Avv. Nausicaa Gindro

Tribunale di Napoli, Sez. XI, sentenza n. 1019/2024, giudice Vincenzo Pappalardo

A cura del Mediatore Avv. Nausicaa Gindro da Torino.
Letto 136 dal 25/04/2024

Commento:

Il Giudice di Pace di Napoli si era pronunciato su un contratto di finanziamento. Avverso tale sentenza proponeva appello la compagnia assicuratrice ritenendo che il primo giudice avesse erroneamente accolto la domanda proposta ex adverso, sebbene la stessa fosse improcedibile, per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Come motivo d’appello, la compagnia rilevava nuovamente il mancato assolvimento del predetto onere, allegando che tra le medesime parti era intervenuto ulteriore giudizio di contenuto analogo per altro contratto di finanziamento, sostenendo che l’appellato avesse posto in essere un vero e proprio “abuso del processo” avendo introdotto due distinti giudizi relativi a ragioni creditorie in tutto analoghe fra loro.

La difesa dell’appellato produceva documentazione asseritamente attestante l’assolvimento della condizione di procedibilità in relazione ad entrambe le cause.

L’eccezione di improcedibilità viene accolta dal Tribunale che ha ritenuto anche sussistente l’abuso dello strumento processuale. L’appellato infatti ha depositato documentazione incongruente da cui non si evince la prova della tempestiva attivazione del procedimento di mediazione (in particolare ha depositato un elenco di istanze non riconducibili ai finanziamenti e non corrispondenti alla data in cui sarebbe stato avviato il procedimento di mediazione per l’attuale giudizio).

La domanda viene dichiarata improcedibile anche in ragione dell’ingiustificata assenza dell’istante, non presentatosi innanzi al mediatore senza addurre alcuna valida giustificazione. Il giudice richiama la giurisprudenza di merito (Vasto, Brescia) secondo cui il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non giustificato in caso sia di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia; alle parti, infatti, non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sul prosieguo della procedura di mediazione. L’improcedibilità va dichiarata anche quando l’attore introduce la procedura ma la diserta ingiustificatamente. Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall'istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court dell’introduzione della domanda di mediazione. °

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Nausicaa Gindro Mediatore Avv. Nausicaa Gindro
Buongiorno, sono Nausicaa Gindro, dopo 15 anni di avvocatura in Torino ho notato che comporre i conflitti mi piaceva e mi riusciva e così ho allargato i miei orizzonti alla mediazione. Svolgo la professione con passione e amo aiutare le parti ad individuare la soluzione non prevista, a vedere oltre le difficoltà fino a risolverle, a trasformare il conflitto in collaborazione o, quanto meno, in reciproca soddisfazione. Sono una persona determinata e mi piace impegnarmi fino a raggiungere i risult...
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