Affinché sia provata con certezza la provenienza della procura da parte del soggetto il quale abbia potere di disposizione del diritto - come richiesto dall'art. 1966 c.c., è necessaria la procura notarile o autenticata ai sensi dell'art. 2703 c.c.

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Avv. Simone Tiraoro

Tribunale di Benevento, Sezione 2, 27.08.2021 sentenza n.1705, giudice Luigi D’Ambrosio

A cura del Mediatore Avv. Simone Tiraoro da Genova.
Letto 2645 dal 05/12/2022

Commento:
In una controversia bancaria avente ad oggetto l’addebito di somme non dovute, la domanda viene dichiarata improcedibile.
Parte convenuta, all'atto della costituzione in giudizio, avvenuta tempestivamente, sollevava eccezione relativa alla inidoneità della procedura di mediazione obbligatoria ante causam, svoltasi su iniziativa dell'attrice, all'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dal Dlgs n. 28/10. Detta eccezione veniva fondata su due ordini di motivazioni: 1) la mancata partecipazione personale del legale rapp.te della società attrice alla prima seduta tenutasi davanti al mediatore; 2) la mancata sovrapponibilità delle domande svolte in sede di mediazione con quelle svolte nel presente giudizio. Le due motivazioni sono state ritenute fondate.
Quanto alla mancata partecipazione personale del legale rapp.te della (...) Srl, attrice nel presente procedimento, all'incontro di mediazione, il giudice richiama l'orientamento della Suprema Corte sul tema, espresso nella massima n. 8473/19: Una semplice, benché ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia, dal valore meramente processuale, pertanto, non attribuisce al difensore la rappresentanza sostanziale della parte". La partecipazione alla procedura di mediazione, quindi, può comportare disposizione di diritti ulteriori rispetto a quello controverso, sicché la procura rilasciata per la partecipazione alla procedura di mediazione, la quale potrà essere conferita anche al difensore costituito in giudizio, esula dai poteri anche conciliativi attribuiti con la procura alle liti. La stessa, infatti, attribuisce poteri processuali al difensore in relazione al solo oggetto della domanda giudiziale evidenziandosi, altresì, che con esclusivo riferimento agli stessi il difensore ha poteri certificativi dell'autenticità e provenienza della sottoscrizione.  Né può trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 185 c.p.c. che, in caso di conciliazione giudiziale, attribuisce al difensore la possibilità di autenticare la procura speciale conferita dalla parte con la finalità di conciliare o transigere la controversia. Trattasi, infatti, di deroga alla disciplina generale in tema di autenticazione di scritture private di cui all'art. 2703 c.c., il quale attribuisce solo al notaio o ad un pubblico ufficiale a ciò autorizzato il potere di autentica delle sottoscrizioni. Proprio dal disposto dell'art. 185 c.p.c., peraltro, si trae prova del fatto che la procura conferita al fine di conciliare o transigere una controversia, sia essa generale o speciale, sia procura di carattere sostanziale, diversa ed ulteriore rispetto al mandato alle liti, sicché ove l'avvocato munito di mero ius postulandi partecipi alla procedura di mediazione, costui non potrà essere ritenuto un rappresentante sostanziale della parte.
In assenza di disciplina specifica circa il potere certificativo della procura sostanziale da eventualmente attribuire al difensore, occorre fare applicazione delle regole generali in tema di rappresentanza di cui agli artt. 1387 e ss. c.c., le quali consentono di attribuire al rappresentante una procura di carattere sostanziale a transigere. La procura da conferirsi a tal fine dovrà avere, in forza del disposto dell'art. 1392 c.c., la stessa forma prescritta per il contratto da stipulare e, quindi, essendo relativa ad un negozio transattivo, dovrà rivestire forma scritta ai fini probatori ex art. 1967 c.c., salvo il disposto dell'art. 1350 n. 12) c.c..
Occorre, inoltre, che sia provata con certezza la provenienza della procura da parte del soggetto il quale abbia potere di disposizione del diritto - come richiesto dall'art. 1966 c.c. -. Tale finalità è conseguibile solo con una procura notarile o autenticata ai sensi dell'art. 2703 c.c., dovendosi distinguere la posizione del rappresentante sostanziale della parte da quella del difensore, il quale dovrà assistere la parte sostanziale nel corso della procedura di mediazione, pur potendo le due figure essere concentrate in un unico soggetto, seppur in forza di due rapporti di mandato differenti: l'uno sostanziale, l'altro processuale.
Nel verbale redatto dal mediatore incaricato dall'Istituto di Mediazione a tanto abilitato, allegato alla domanda introduttiva dall'attrice, si rinviene la sola presenza del difensore della società attrice "con mandato di rappresentanza ed assistenza" nella procedura di mediazione e non risulta presente in atti una procura, rilasciata nelle forme sopra citate, conferita per quella fase che contenga espressamente la possibilità per il difensore di disporre dei diritti oggetto della controversia. °
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Simone Tiraoro Mediatore Avv. Simone Tiraoro
Laureato in giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Genova, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile dal 2003 con passione e dedizione, ispirandomi continuamente ai principi e valori di correttezza, rispetto, educazione e riservatezza. Le recenti esperienze ricoperte in un organo elettivo amministrativo e di governace in società a partecipazione pubblica hanno accresciuto in modo significativo il mio bagaglio personale e professionale nonché il modo di ...
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