Le ragioni della lite devono essere esplicitate chiaramente nella domanda di mediazione

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Dott.ssa Beatrice Benenati

Tribunale di Verona, ordinanza 15.12.2016

A cura del Mediatore Dott.ssa Beatrice Benenati da Sassari.
Letto 2508 dal 10/01/2017

Commento:

La domanda di mediazione deve consentire una sufficiente comprensione della materia del contendere e, quindi, delle ragioni delle pretese.
Il contenuto poco chiaro, vìola il disposto dell’art.4, II comma, D.Lgs. 28/2010, e non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità .       

Testo integrale:

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ordinanza
Nella causa civile di primo grado promossa da
X srl
Contro
Istituto di Credito Spa
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza
rilevato che
la mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, non soddisfa la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010;
infatti, nell’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, le ragioni della pretesa dell’attrice sono state indicate, testualmente, nella “applicazione di interessi illegittimi su n.2 rapporti contrattuali”, e tale dicitura non individua con sufficiente precisione la materia del contendere poiché non esplicita la ragione della pretesa illegittimità dei citati interessi;
inoltre l’istanza non precisa i rapporti intercorsi tra le parti poiché si limita a menzionare due, non meglio individuati, rapporti di conto corrente;
ancora deve evidenziarsi come l’attrice abbia posto a fondamento della domanda giudiziale pretese ulteriori da quelle menzionate, nei termini assai generici sopra riferiti, nell’istanza di mediazione, vale a dire l’addebito della commissione di massimo scoperto e di spese nonché la responsabilità precontrattuale della convenuta;
l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art.4, II comma, d.lgs. 28/2010;
P.Q.M.
Assegna alle parti il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo alle ragioni delle pretese azionate in giudizio che non sono state oggetto della precedente mediazione e rinvia la causa all’udienza del ____ aprile 2017 ore 10.00
Verona 15/12/2016
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
 
 
 
 

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Chi è l'autore
Dott.ssa Beatrice Benenati Mediatore Dott.ssa Beatrice Benenati
Sono consulente , libero professionista dal 2005, nel settore del risanamento del debito bancario e tributario in sofferenza di famiglie ed imprese ed eventuale studio del riassetto societario.
Seguo questo ambito con particolare attenzione e dedizione avvalendomi anche della competenza di dott.ri commercialisti e Avvvocati tributaristi per la verifica di anomalie bancarie anatocismo, usura su C/C affidati, mutui, cessioni del quinto e carte revolving e della collaborazione di uno ...
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