BANCHE: UNO "STIMOLO" A PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE ATTIVAMENTE

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Avv. Giuseppe Ruotolo

LA CORTE DI GIUSTIZIA RITIENE LEGITTIMO BLOCCARE LE ESECUZIONI IN PRESENZA DI CLAUSOLE ABUSIVE IMPOSTE AL CONSUMATORE ED ANCHE LE ISCRIZIONI IPOTECARIE PER IL CREDITO CORRISPONDENTE

A cura del Mediatore Avv. Giuseppe Ruotolo da Verona.
Letto 3306 dal 26/01/2015

Per la seconda volta in pochi mesi (cfr.C. Giust. UE, sent. n.C-34/13 del 10.09.14) la Corte di Giustizia interviene stabilendo, non solo che eventuali esecuzioni immobiliari iniziate non possano procedere, ma anche che le ipoteche non possano essere iscritte a fronte di contratti di credito che presentino clausole che pongono oneri particolarmente stringenti al consumatore, vietate dalle direttive UE (c.d. clausole abusive) e, se iscritte, dichiarate nulle.
Il diritto all'abitazione viene quindi considerato preponderante, con invito agli Stati aderenti a far cessare l'utilizzazione delle suddette clausole qualificate illegittime.
La Corte Europea sancisce quindi la facoltà del Giudice di adottare ogni provvedimento ritenuto utile al fine di bloccare l'esecuzione intrapresa dalla finanziaria o dall'Istituto in forza di un contratto che contenga clausole abusive.
Con questo ulteriore nuova pronuncia, la Corte Europea torna in argomento (C. Giust. UE, sent. n.C-482/13 del 21.01.15) spingendosi oltre, affermando che, nel caso di mutuo ipotecario, questo rimane valido solo per la parte di interessi conformi alla legge, mentre per il resto va ricalcolato.
I Giudici Europei, insomma, considerano vessatorie tutte quelle clausole che prevedono interessi di mora di gran lunga superiore a quelli legali, considerando queste in contrasto con le norme comunitarie in materia, recepite in Italia con il c.d. codice del consumo.
A fronte di un credito ipotecario che ha dato vita ad un'esecuzione immobiliare, ben potrebbe il Giudice fare ricalcolare le somme dovute in virtù di un mutuo con interessi moratori. Tale ricalcolo non rimetterebbe in ogni caso in gioco tutto il contratto, ma solo la parte illecita.
Uno stimolo in più, quindi, per le banche "recalcitranti" a fronte delle istanze di mediazione presentate da cittadini, tese a vederci chiaro nella pattuizione degli interessi di mora ed a fronte del "conteggio" che di questi viene fatto dall'Istituto.
Invece di intestardirsi in giudizi civili e perizie contabili a prova e controprova molto meglio dunque aderire ad una procedimento di Mediazione per capire fino a che punto sia invece più utile soddisfare e - forse - mantenere tra le proprie file quel cliente "insoddisfatto".

-482/13
C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14
C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14
C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14

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Chi è l'autore
Avv. Giuseppe Ruotolo Mediatore Avv. Giuseppe Ruotolo
Ha frequentato l'Università degli Studi di Bologna, laureandosi in Giurisprudenza l'11.03.1987. Interessato soprattutto alla materia civilistica ha curato in particolare lo studio del diritto commerciale e contrattuale. Ha rivolto quindi la sua attenzione soprattutto ai contratti bancari e di finanziamento. Incline alle istanze di giustizia particolarmente pressanti dell'odierna società ed a queste naturalmente portato anche e soprattutto per merito dell'attività forense svolta attraverso divers...
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