Ecco in sintesi le principali novità.
L’istituto della mediazione - nonostante la richiesta di una parte dell’avvocatura – resta obbligatorio, ma entra in una fase sperimentale di 4 anni, al termine dei quali verranno esaminati i risultati per deciderne la sorte.
Viene, altresì, accolta la richiesta del Consiglio Nazionale Forense di gratuità del primo incontro al tavolo di mediazione, senza sanzione per la parte in causa che rifiuti il tentativo senza avere un valido motivo (se dovesse venire approvata in questi termini, la mediazione resterebbe obbligatoria sulla carta ma non nei fatti).
Inoltre, al fine di promuovere l'istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), potrebbe essere reso del tutto gratuito.
Mentre, con il testo originario, i sinistri stradali erano stati esclusi in toto dalle materie di interesse della conciliazione obbligatoria, ora vengono reinseriti quelli senza danno alle persone; oltre alle diatribe patrimoniali nel caso di separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età. Vengono, altresì, inserite le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese; nonché le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale e i contratti di somministrazione.
La domanda di mediazione dovrà essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
Viene, poi, chiarito, che sono di diritto mediatori, gli avvocati se iscritti ad organismi di mediazione e adeguatamente formati in materia di mediazione; inoltre, devono mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis del codice deontologico.
Inoltre, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, dunque, gli avvocati si troveranno costretti a coordinare gli sforzi compiuti dai mediatori professionisti.
In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
Particolarmente apprezzabile è, poi, l'emendamento che prevede di ampliare l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro, prevedendo un incremento dell’importo del verbale ai fini dell’esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro.
Per risolvere i seri problemi interpretativi in relazione alle controversie in materia di usucapione, si prevede una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell’accordo che accerta l’usucapione, intervenendo sull'art. 2643 c.c. (e quindi, per rinvio, sull’articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.