La mediazione è un procedimento snello, elastico e privo di formalità, che si contrappone al processo e alla sua rigidezza (“gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità” art. 3, comma 3, D.lgs. 28/2010, nonché “Il procedimento si svolge senza formalità” art. 8, comma 2).
Nonostante il principio di fondo, la giurisprudenza si è posta l’obiettivo di prevedere per la mediazione un livello minimo di formalità procedimentale, necessario a garantirne uno svolgimento efficace, reale, in conformità all’obiettivo postosi dal legislatore e alla stessa ratio dell’istituto mediaconciliativo.
Attraverso l’interpretazione delle norme, alcuni requisiti sono divenuti imprescindibili, come
a) la necessaria adesione del convocato in mediazione e
b) la partecipazione personale della Parte e dell’avvocato (con le conseguenze anche sulle spese).
Meno conosciuti sono altri requisiti che la domanda di mediazione deve possedere (istanza o adesione), e la cui assenza può creare dei seri problemi all’avvocato:
1. la precisa indicazione del soggetto convocato, che consente inequivocabilmente di individuare il destinatario della mediazione. Nel dubbio, la mediazione non può dirsi correttamente instaurata (Trib. Mantova, 10.03.2016).
2. i poteri del soggetto istante e del suo avvocato.
I poteri giustificativi del soggetto istante permettono di valutare il corretto avvio della mediazione come anche il potere del soggetto convocato di presenziare e di poter decidere come definire la conciliazione. Entrambi devono poter disporre dei relativi diritti in contesa, nelle forme previste dalla legge. La presenza dell’avvocato, delegato al deposito della domanda per conto del cliente e all’assistenza in mediazione, è necessaria, e non si ritiene possa sostituire la Parte, che deve quindi essere presente necessariamente per non inficiare la procedura (Trib. Modena, 10.6.2016. Trib. Modena, 2.5.2016; Trib. Pavia, 9.3.2015).
3. la dettagliata precisazione dell’oggetto della controversia che consente al convocato di comprendere appieno la questione che affronterà. Un oggetto generico non consente di farlo (ad esempio, è generico l’oggetto “contratto bancario” perché non consente di comprendere a quale contratto bancario si faccia riferimento). La precisazione serve anche al giudice per verificare l’esatta corrispondenza tra le domande avanzate in mediazione e nel processo: se la mediazione era delegata, quelle non mediate diventano improcedibili, se invece la mediazione era obbligatoria (ante causam), il giudice concederà un termine di quindici giorni per la presentazione della istanza (Trib. Mantova, 10.03.2016; Trib. Verona, 23.6.2016).
4. le ragioni della pretesa, necessarie per far comprendere i motivi che impediscono a priori l’accordo. Sebbene manchi una specificazione normativa, si ritiene che le ragioni debbano essere espresse in forma succinta ma pur sempre chiare e precise. Nell’interesse del buon esito della mediazione è sempre opportuno allegare la documentazione utile al mediatore (es., documentazione catastale, contrattuale o l’ordinanza del giudice). La condotta della parte assente o presente che non illustra compiutamente le proprie ragioni, spinge necessariamente la controparte a percorrere la via giudiziaria, ed il giudice può tenerne conto nel regolamento delle spese di lite del processo, compensandole (Trib. Verona, 19.01.2016).
5. la corretta individuazione dell’Organismo competente a conoscere la controversia, incide sulla regolarità della mediazione poiché è richiesta l’osservanza delle norme del codice di rito.
L’unica deroga alla competenza territoriale ex lege è prevista in caso di accordo tra le parti o in presenza di clausole contrattuali (Trib. Napoli, sentenza 14.03.2016).
Ma vi sono anche altri requisiti, successivi alla compilazione dell’istanza, che possono incidere sulla corretta validità dello svolgimento della mediazione.
Ad esempio:
- l’indicazione dello strumento di notificazione e la relativa prova dell’avvenuta conoscenza. La notifica, secondo la legge sulla mediazione, deve avvenire con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Si ritiene necessario comunque specificare nel verbale il mezzo attraverso cui questa avviene e la prova che il convocato sia stato informato. In assenza, la mediazione non può dirsi correttamente instaurata (Trib. Mantova, 10.03.2016).
- il superamento del primo incontro che è generalmente ritenuto obbligatorio nella mediazione delegata, dove l’invito ad intraprendere la mediazione proviene dal giudice ed il giudizio sulla mediabilità della lite è insito nell’ordinanza che la dispone. Per questa ragione si ritiene che la sua violazione determini la improcedibilità della domanda giudiziale (Trib. di Roma, 14.7.2016)
Concludendo, anche se i requisiti elencati possono apparire come un tentativo volto a “formalizzare” la mediazione, in realtà mirano ad avviare una procedura che sia improntata alla leale collaborazione tra le parti, il mediatore e (se manca l’accordo) il giudice della causa: tutti, sia pure da punti di vista diversi, hanno interesse ad una corretta ed esaustiva conoscenza della questione ed al contempo, sapere (o dimostrare) che vi è stata una reale cooperazione in mediazione.
Nonostante il principio di fondo, la giurisprudenza si è posta l’obiettivo di prevedere per la mediazione un livello minimo di formalità procedimentale, necessario a garantirne uno svolgimento efficace, reale, in conformità all’obiettivo postosi dal legislatore e alla stessa ratio dell’istituto mediaconciliativo.
Attraverso l’interpretazione delle norme, alcuni requisiti sono divenuti imprescindibili, come
a) la necessaria adesione del convocato in mediazione e
b) la partecipazione personale della Parte e dell’avvocato (con le conseguenze anche sulle spese).
Meno conosciuti sono altri requisiti che la domanda di mediazione deve possedere (istanza o adesione), e la cui assenza può creare dei seri problemi all’avvocato:
1. la precisa indicazione del soggetto convocato, che consente inequivocabilmente di individuare il destinatario della mediazione. Nel dubbio, la mediazione non può dirsi correttamente instaurata (Trib. Mantova, 10.03.2016).
2. i poteri del soggetto istante e del suo avvocato.
I poteri giustificativi del soggetto istante permettono di valutare il corretto avvio della mediazione come anche il potere del soggetto convocato di presenziare e di poter decidere come definire la conciliazione. Entrambi devono poter disporre dei relativi diritti in contesa, nelle forme previste dalla legge. La presenza dell’avvocato, delegato al deposito della domanda per conto del cliente e all’assistenza in mediazione, è necessaria, e non si ritiene possa sostituire la Parte, che deve quindi essere presente necessariamente per non inficiare la procedura (Trib. Modena, 10.6.2016. Trib. Modena, 2.5.2016; Trib. Pavia, 9.3.2015).
3. la dettagliata precisazione dell’oggetto della controversia che consente al convocato di comprendere appieno la questione che affronterà. Un oggetto generico non consente di farlo (ad esempio, è generico l’oggetto “contratto bancario” perché non consente di comprendere a quale contratto bancario si faccia riferimento). La precisazione serve anche al giudice per verificare l’esatta corrispondenza tra le domande avanzate in mediazione e nel processo: se la mediazione era delegata, quelle non mediate diventano improcedibili, se invece la mediazione era obbligatoria (ante causam), il giudice concederà un termine di quindici giorni per la presentazione della istanza (Trib. Mantova, 10.03.2016; Trib. Verona, 23.6.2016).
4. le ragioni della pretesa, necessarie per far comprendere i motivi che impediscono a priori l’accordo. Sebbene manchi una specificazione normativa, si ritiene che le ragioni debbano essere espresse in forma succinta ma pur sempre chiare e precise. Nell’interesse del buon esito della mediazione è sempre opportuno allegare la documentazione utile al mediatore (es., documentazione catastale, contrattuale o l’ordinanza del giudice). La condotta della parte assente o presente che non illustra compiutamente le proprie ragioni, spinge necessariamente la controparte a percorrere la via giudiziaria, ed il giudice può tenerne conto nel regolamento delle spese di lite del processo, compensandole (Trib. Verona, 19.01.2016).
5. la corretta individuazione dell’Organismo competente a conoscere la controversia, incide sulla regolarità della mediazione poiché è richiesta l’osservanza delle norme del codice di rito.
L’unica deroga alla competenza territoriale ex lege è prevista in caso di accordo tra le parti o in presenza di clausole contrattuali (Trib. Napoli, sentenza 14.03.2016).
Ma vi sono anche altri requisiti, successivi alla compilazione dell’istanza, che possono incidere sulla corretta validità dello svolgimento della mediazione.
Ad esempio:
- l’indicazione dello strumento di notificazione e la relativa prova dell’avvenuta conoscenza. La notifica, secondo la legge sulla mediazione, deve avvenire con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Si ritiene necessario comunque specificare nel verbale il mezzo attraverso cui questa avviene e la prova che il convocato sia stato informato. In assenza, la mediazione non può dirsi correttamente instaurata (Trib. Mantova, 10.03.2016).
- il superamento del primo incontro che è generalmente ritenuto obbligatorio nella mediazione delegata, dove l’invito ad intraprendere la mediazione proviene dal giudice ed il giudizio sulla mediabilità della lite è insito nell’ordinanza che la dispone. Per questa ragione si ritiene che la sua violazione determini la improcedibilità della domanda giudiziale (Trib. di Roma, 14.7.2016)
Concludendo, anche se i requisiti elencati possono apparire come un tentativo volto a “formalizzare” la mediazione, in realtà mirano ad avviare una procedura che sia improntata alla leale collaborazione tra le parti, il mediatore e (se manca l’accordo) il giudice della causa: tutti, sia pure da punti di vista diversi, hanno interesse ad una corretta ed esaustiva conoscenza della questione ed al contempo, sapere (o dimostrare) che vi è stata una reale cooperazione in mediazione.