Il precetto e l'esecuzione dopo l’accordo di mediazione

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Avv. Mario Antonio Stoppa

I passi necessari per avviare una azione esecutiva nei confronti della parte che non mantiene gli impegni presi in mediazione.

A cura del Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa da Lecce.
Letto 25265 dal 24/11/2016

In poco meno del 50 % delle mediazioni effettivamente avviate (fonte ministeriale), le parti giungono ad un accordo con cui regolamentano reciprocamente le condizioni e i termini dei rispettivi interessi.
La soluzione amichevole viene siglata nella consapevolezza di chiudere definitivamente una relazione conflittuale, fonte di stress, rischi e di potenziali perdite economiche.
Ma non sempre l’accordo è la pietra tombale della lite.
Può accadere, ad esempio, che anche dopo la stesura dell’accordo, una delle parti non mantenga gli impegni presi in mediazione.
 
In assenza di condizioni favorevoli ad una ripresa del dialogo, il ruolo del mediatore è sostanzialmente esaurito e non sarà più necessario il suo intervento.
Nessuna norma prevede la mediazione obbligatoria durante la fase processuale esecutiva, sia che si tratti di un accordo di mediazione, che di altro titolo (ad esempio, si pensi un decreto ingiuntivo divenuto definitivo).
Ritorna predominante il ruolo dell’avvocato che deve avviare la fase prodromica all’esecuzione, formulando l’atto di precetto fondato sull’accordo di mediazione e curarne la relativa notifica.
 
L’accordo è un titolo esecutivo?
Come noto, l’accordo sottoscritto dalle Parti e dagli avvocati che ne attestano e certificano la sua conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico *, è
- titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
- l'esecuzione per consegna e rilascio,
- l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare,
- nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale,
sia che si tratti di mediazione obbligatoria che volontaria (art.12 D.Lgs. 28/2010).
Fa eccezione, l’ipotesi dell’accordo sottoscritto dalle sole Parti.
In tal caso, per conferire l’efficacia di titolo esecutivo, l’Avvocato deve presentare ricorso al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l’Organismo di Mediazione, che previo accertamento della regolarità formale del verbale di accordo e del rispetto dei principi dell'ordine pubblico e delle norme imperative, lo omologa con decreto.
Altra eccezione è rappresentata dall’accordo raggiunto nelle controversie trasfrontaliere, in cui il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
L'omologa, rappresenta perciò una garanzia per l'osservanza dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, soprattutto nel caso in cui una parte non ne rispetti i termini e le condizioni.
La procedura di omologazione, differentemente da quella di mediazione, non è esente da spese, prevedendo un esborso di:
- € 98,00 per il contributo unificato;
- € 27,00 di Marca per i diritti forfetizzati;
L’accordo omologato è invece esente dalla tassa di registro fino a €50.000 (mentre si paga €200 per importi superiori a €50000).
 
Come avviare l’esecuzione con l’accordo?
Se la legge non dispone altrimenti, recita il codice di rito, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (art.479 cpc).
Va innanzitutto chiarito se è necessario apporre la formula esecutiva sull’accordo di mediazione.
Quando è sottoscritto dalle Parti e dagli avvocati, non è necessario (l’art. 475 cpc, non lo prevede, né è prevista, ad esempio, per i verbali di conciliazione rilasciati dal Co.re.com).
Se invece l’accordo è sottoscritto dalle sole Parti, l’efficacia di titolo esecutivo si ottiene col decreto di omologa emesso dal Presidente del Tribunale, e si ritiene perciò necessario far apporre la formula esecutiva (art.475 cpc).
In secondo luogo occorre definire il contenuto del precetto fondato sull’accordo di mediazione, nella prassi ancora poco chiaro.
Nell’atto deve essere riportato integralmente il testo dell’accordo di conciliazione e il pedissequo verbale, rilasciati in originale nelle mani della Parte o dell’avvocato dall’Organismo di Mediazione.
In pratica, come avviene per l'assegno e la cambiale, nel corpo dell’atto di precetto da notificare sarà sufficiente trascrivere il testo dell'accordo, allegare una fotocopia del verbale e aggiungere la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario che ne attesti la sua conformità rispetto all’originale esibito.
Da non dimenticare anche l’avvertimento al debitore sulla possibilità di ricorrere alla procedura da sovra-indebitamento.
In ultimo, la notifica del precetto andrà effettuata alla Parte personalmente tenendo presente quanto dispone l’art.479 c.p.c. secondo cui “…. l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. ….  Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.”.
 
* L’omessa certificazione e attestazione di conformità, secondo una recentissima giurisprudenza, costituisce una mera irregolarita` formale, inidonea ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo (Trib. Bari, 7.9.2016).

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Chi è l'autore
Avv. Mario Antonio Stoppa Mediatore Avv. Mario Antonio Stoppa
Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016).
E' mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le pr...
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