L'AVVOCATO IN MEDIAZIONE, TRA OBBLIGO E FACOLTÀ L'ASSISTENZA LEGALE IN MEDIAZIONE: una necessità o solo un'opportunità?

Rss feed Invia ad un amico
l-avvocato-in-mediazione-tra-obbligo-e-facolta-l-assistenza-legale-in-mediazione-una-necessita-o-solo-un-opportunita-770-40.jpg

Una pronuncia del Tribunale di Vasto del 9 aprile scorso porta l'attenzione sull'ambiguità e apparente indecifrabilità di alcune previsioni del D.Lgs. n.28/2010, così come riformato dal D.L. n.69 del 2013. Queste, facendo dubitare della necessità dell'assistenza legale in ogni ipotesi di mediazione, hanno aperto la breccia a proposte interpretative, quali quelle del Tribunale di Vasto, che in realtà appaiono poco attente al dato normativo, risultano spesso frutto di fraintendimenti e sono a loro volta fonte di travisamenti sia sul ruolo dell'avvocato (fuori e dentro la mediazione), che sulla natura stessa di questo istituto. Prendendo spunto dalle tesi proposte dal giudice, si tenta di risolvere l'apparente contrasto normativo fornendo una lettura delle norme del decreto che ha introdott

A cura del Mediatore Avv. Silvio Zicconi da Sassari. Letto 15273 volte dal 26/07/2018


PREMESSA
 
Una recente pronuncia del Tribunale di Vasto1, già notata dalla dottrina per la riconosciuta compatibilità della norma nazionale con quella comunitaria, appare meritevole di attenzione anche con riguardo al ruolo da essa attribuito all'avvocato in mediazione, frutto, talvolta, più di preconcetti che di una attenta analisi della norma.
 
LA QUESTIONE
 
  • L'oggetto del contendere2 era il preteso annullamento di un contratto finanziario per vizio del consenso. In mediazione la banca convenuta aveva rifiutato di farsi assistere da un avvocato, fatto per cui il mediatore aveva steso verbale negativo per la mancata partecipazione dell’istituto di credito. Nel successivo giudizio, il Tribunale di Vasto ha risolto la questione con la condanna di quest’ultimo al pagamento della sanzione di legge3, reputando ingiustificato il rifiuto, per violazione della legge (che imporrebbe l'assistenza legale nelle ipotesi di mediazione obbligatoria).
  • La tesi posta a fondamento della pronuncia appare non condivisibile sotto diversi profili.
  • Non risulta adeguata neanche l'analisi della norma e della giurisprudenza comunitaria, che avrebbe invece garantito una migliore comprensione delle previsioni di cui al D.Lgs. n.28/2010, solo apparentemente contraddittorie.
LE CONTRADDIZIONI DELLA NORMATIVA.
 
Come ricordato dal giudice, mentre l'art.5 comma 1bis4 e l'art.8 comma 1 del D.Lgs. n.28/20105 sembrano avvalorare la tesi dell'obbligatorietà dell'assistenza legale in mediazione, l'art.12 del medesimo decreto6 lascerebbe intendere, in maniera tutt'altro che velata, la possibilità che la mediazione si svolga anche senza l'assistenza legale7.
 
LA TESI DEL TRIBUNALE
 
  • Nell'intento dichiarato di comporre un apparente contrasto, il Tribunale di Vasto ipotizza un'assistenza legale obbligatoria solo ove la mediazione costituisca condizione di procedibilità, rimanendo facoltativa ed eventuale in tutte le altre ipotesi8.
  • Questo, secondo il giudice, consentirebbe di valorizzare gli elementi di differenziazione di quelle che individua come due forme di mediazione:
  • "quella obbligatoria, in cui la previsione dell'assistenza legale obbligatoria è funzionalmente correlata alla necessità di fornire alle parti il supporto di una adeguata consulenza professionale per il corretto compimento di valutazioni e scelte dal cui esercizio possono derivare rilevanti conseguenze sul piano della effettività della tutela dei diritti dei soggetti protagonisti";
  • "quella volontaria, il cui tratto distintivo risiede nella centralità del ruolo dell'autodeterminazione delle parti"9.
  • La stessa sarebbe anche maggiormente rispettosa della ratio della novella del 201310, che "nel riformare la disciplina della mediazione, introducendo l'obbligo dell'assistenza legale [avrebbe] inteso, in chiave protettiva degli interessi dei soggetti coinvolti in una controversia, attribuire una nuova centralità al ruolo del professionista forense"11.
  • Questa scelta legislativa avrebbe quale conseguenza, "[l']emersione di una nuova figura professionale - quella dell'avvocato esperto in tecniche negoziali, che assiste la parte nella procedura di mediazione", così distinguendola "dalla figura tradizionale dell'avvocato, esperto di tecniche processuali, che rappresenta la parte nel processo"12.
  • La previsione di ipotesi di mediazione quale condizione di procedibilità del successivo giudizio poi, sarebbe compatibile con il diritto comunitario e col principio della tutela giurisdizionale effettiva,rimarcato dalla sentenza n.457/2017 della Corte di Giustizia U.E.13, ancor più in considerazione della reputata applicabilità della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato ad ogni ipotesi di mediazione14.
LA CRITICA
La ricostruzione proposta dal provvedimento in commento non appare corretta.

1. L'UNICITA' DELLA MEDIAZIONE.

Come detto, il Tribunale di Vasto ipotizza "due forme di mediazione, quella obbligatoria [...] e quella volontaria".

Una simile tesi è però contraddetta dalla normativa vigente.
  • Ferma l'esistenza di una varietà di procedure ADR, il legislatore individua e tipizza un unico istituto, che denomina "Mediazione" e di cui fornisce la definizione15:
  • L'unicità, così come la tipicità dell'istituto è confermata dalla Direttiva 2008/52 C.E. che, all'art.1 paragrafo 1, enuncia che essa ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime, incoraggiando il ricorso alla mediazione.
  • Analoga conclusione deve raggiungersi anche considerando la nuova normativa in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati, che all'art.5 del D.M. n.37/2018 ha previsto l'inserimento del comma 1Bis all'art.20 del D.M. n.55/2014, ove testualmente rimarca l'unicità dell'istituto: "L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita...".
  • inoltre Il D.Lgs n.28/2010 appare, assolutamente chiaro al riguardo16: che sia obbligatoria, volontaria o delegata, la mediazione consisterà sempre nell'attività di un terzo imparziale (tenuto agli obblighi di cui agli artt.10 e 15) tesa ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole17; sarà introdotta nei modi e nelle forme di cui all'art.4; avrà la durata di cui all'art.6 e seguirà il procedimento disciplinato dall'art.8, concludendosi nei modi di cui all'art.11. Essa sarà soggetta al regime fiscale di cui all'art. 17 e l'eventuale accordo sarà esecutivo nei modi e nelle forme previste dall'art.12.
  • Non si condivide neanche la diversificazione funzionale prospettata18.
  • Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, si reputa che la parte abbia necessità dell'assistenza tecnica anche nelle mediazioni c.d. volontarie; questo proprio in ragione della specificità e tecnicità della procedura. A tal riguardo basti considerare la normativa in materia di competenza territoriale dell'Organismo di Mediazione, condizionante la validità della procedura e dell'eventuale accordo, specie ove lo si debba porre in esecuzione per inadempimento. La necessità di assicurare l'effettività della tutela dei diritti (ribadita dalla Corte Europea), la validità dell'accordo, così come la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, inducono a ritenere indispensabile il "supporto di una adeguata consulenza professionale".
  • Non si deve poi trascurare la scelta del legislatore di inserire la previsione dell'obbligo dell'assistenza legale in un articolo valido per ogni ipotesi di mediazione (art.8), non relegandola all'interno dell'art.5 e delle fattispecie obbligatorie ivi disciplinate.
2. L'AVVOCATO.
  • Non condivisibile appare anche la tesi secondo cui la normativa in oggetto avrebbe determinato la nascita di una nuova figura professionale legale specifica: quella di un avvocato che assiste ma non rappresenta la parte, un avvocato che, dotato di "nuove competenze di tipo umano [...], comprende il punto di vista dell'altra parte, per arrivare ad una cooperazione con la stessa".
  • Le indispensabili nuove competenze che gli sono richieste in mediazione, infatti, si reputa, non siano tali da qualificarlo come esponente di una nuova species di avvocato, che al momento non è prevista dal nostro Ordinamento19.
  • Il Tribunale di Vasto non risulta avere considerato adeguatamente neanche il fatto che "l'avvocato ha la funzione di garantire alla parte l'effettività della tutela dei diritti"20: compito sottolineato dalla Direttiva Comunitaria n. 2013/1121.
  • Esso dimentica ancora che "sono attività esclusive dell'Avvocato" (e non del solo Avvocato c.d. tradizionale) "l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi"22 e che il nostro ordinamento non diversifica l'avvocato che assiste la parte rispetto all'avvocato che la rappresenta o a quello che la difende. Sono diversi, certo, i modi in cui l'avvocato garantisce "l'effettività della tutela dei diritti del proprio assistito", ma ciascuno di essi è espressione dell'esercizio della medesima attività di garanzia che la legge gli richiede.
  • Questa visione non viene in alcun modo intaccata dal fatto che l'Ordinamento preveda la possibilità per gli avvocati di specializzarsi23 o imponga loro di curare la formazione e l'aggiornamento professionale, a tal riguardo reputando rilevante un'attività formativa anche in settori connotati da interdisciplinarietà, purché comunque attinenti alla professione (quali appunto quelli connessi alla negoziazione ed alla mediazione)24.
    Pertanto, la circostanza che l'assistenza legale in mediazione abbia caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti nelle altre ipotesi di assistenza (giudiziale e stragiudiziale), non comporta di per sé la necessità di teorizzare una nuova tipologia di avvocato.
3. IL RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA MEDIAZIONE
  • NECESSARIO. Appare infine non corretto (sotto il profilo del diritto positivo) e fuorviante, sostenere che il ruolo del professionista sia, non solo quello di comprendere il punto di vista dell'altra parte, ma anche quello di "arrivare ad una cooperazione con la stessa". Una simile prospettiva dimentica che l'obbligo giuridico e deontologico dell'Avvocato è nei confronti del proprio cliente e solo nei suoi confronti, dovendone garantire la tutela dei diritti. Contrariamente a quanto presunto dal Tribunale di Vasto, questo risultato lo si può ottenere non soltanto assistendo e difendendo in giudizio il proprio cliente ma anche aiutandolo ad addivenire ad un componimento bonario della controversia; risultato che può raggiungersi evidenziando profili di vantaggio e percorsi risolutivi che, senza la sua assistenza tecnica, il cliente non potrebbe individuare né raggiungere. Il "comprendere" la controparte e "cooperare" con essa, certamente presenti ed opportune in mediazione, non debbono indurre a ritenere che sia venuto meno né sia in alcun modo limitato il dovere che l'avvocato ha nei confronti del proprio cliente, il cui diritto ed il cui interesse esclusivo è chiamato a salvaguardare, proprio in quanto avvocato. Questo obiettivo lo si potrà raggiungere, non assecondando pedissequamente e acriticamente il proprio cliente su percorsi destinati a frustrare i suoi interessi o, per usare un termine caro alla scienza della mediazione, i suoi bisogni, ma suggerendo, consigliando e, spesso, anche rimarcando l'erroneità di certe valutazioni e/o le conseguenze nefaste di certi comportamenti. Fare questo però, non significa cooperare con la controparte, ma, a opinione dello scrivente, costituisce la massima espressione dell'assistenza che l'avvocato è chiamato a svolgere in favore del proprio cliente. La guarigione talvolta, si sa, richiede l'assunzione di una medicina amara, che solo l'avvocato può indurre il proprio 'paziente' a mandar giù. Per concludere sul punto, non si dimentichi la definizione di mediazione fornita dal nostro legislatore quale "attività, [...], svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia"25. Ovvero: mentre l'avvocato assiste in mediazione il proprio cliente (garantendo che l'accordo sia valido e conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico), è il mediatore, quale terzo imparziale, che assiste entrambe le parti nella ricerca di un accordo. A ciò si aggiunga che, come correttamente ricordato anche dal giudice di Vasto, seppur con riguardo alla sola mediazione obbligatoria, il ruolo di protagonista in mediazione è ricoperto dalla parte, non già dal suo avvocato. E' la parte che dovrà confrontarsi con la controparte, sforzarsi di comprenderla così da addivenire ad un accordo, in ciò assistita dal proprio avvocato e dal mediatore, ciascuno per quanto di sua spettanza. In questo quadro, l'autodeterminazione e la libertà delle parti assumono la rilevanza che il legislatore ha voluto riconoscere loro e la giurisprudenza rimarcare con un crescendo di pronunciamenti che, ormai in maniera pressoché univoca, richiedono la partecipazione personale delle parti ai fini della valutazione dell'effettività della mediazione espletata26.
Pertanto
 
considerato il ruolo che è chiamato a svolgervi (non di attore ma di assistente tecnico della parte), deve concludersi che l'assistenza dell'avvocato sia necessaria in qualsiasi ipotesi di mediazione, sia essa obbligatoria, volontaria o delegata dal giudice.
  • OBBLIGATORIO. Necessità però non è sinonimo di obbligatorietà.La pronuncia oggi in commento perviene alla conclusione che l'assistenza non sia obbligatoria nei casi in cui la mediazione non è condizione di procedibilità del giudizio.
- In realtà si reputa che la previsione di cui all'art.12 D.Lgs. n.28/2010 acquisti significato se rapportata a quanto previsto dalla normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea.

- Come ricordato dalla Corte Europea27, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo che vedeva contrapposti due consumatori ad un istituto di credito italiano, la Direttiva CE 2008/52 dovrebbe applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere28 ma nulla vieta agli Stati membri di applicarne le disposizioni anche ai procedimenti interni. Tra le previsioni di detta normativa vi è quella secondo cui il procedimento dovrebbe essere di volontaria giurisdizione, nel senso che le parti lo gestiscono ed organizzano come desiderano e possono porvi fine in qualsiasi momento29. Ciò che rileva però, secondo la Corte, non sarebbe tanto il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che sia preservato il diritto di accesso al sistema giudiziario. A detta condizione gli Stati membri conserverebbero la loro piena autonomia legislativa30. La previsione di una tappa aggiuntiva da superare prima di poter accedere al giudice, posto che secondo la costante giurisprudenza europea i diritti fondamentali non sono prerogative assolute ma possono soggiacere a restrizioni in presenza di interessi generali da perseguire, è quindi consentita alle legislazioni nazionali e la previsione della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale può quindi rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva31.

- La Direttiva UE n.2013/11 poi (che modifica il regolamento CE n.2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - sull'ADR per i consumatori), ai sensi dei Considerando 16, 19 e 45, dovrebbe applicarsi ai reclami presentati dai consumatori nei confronti dei professionisti. Essa pertanto non dovrebbe applicarsi ai reclami presentati dai professionisti nei riguardi dei consumatori o alle controversie tra professionisti.
Questa prevede all'art.8 che "Gli Stati membri garantiscono che le procedure ADR siano efficaci e rispettino i seguenti requisiti: [...] b) le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere ad un avvocato o consulente legale". Ai sensi dell'art.9 poi "Gli Stati membri garantiscono che nell'ambito delle procedure ADR [...] b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere ad un avvocato o consulente legale".
 
- Il Legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva con il D.Lgs. n.130/2015, inserendo nel Codice del Consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005 il Titolo II-bis rubricato "Risoluzione extragiudiziale delle controversie". L'art.141 del medesimo ha quindi previsto che "le disposizioni del predetto titolo si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione Europea [...] e in particolare agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo. [...] Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie: [...] a) art.5 comma 1bis D. Lgs. n.28/2010, che disciplina i casi di condizione di procedibilità".

- Avendo il Tribunale di Verona riscontrato un contrasto tra le disposizioni del diritto italiano in materia di mediazione obbligatoria e la direttiva 2013/11, ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea. Questa, con la sentenza n.C-75/16 del 14.06.2017, innanzitutto reputa che la previsione di una mediazione come condizione di procedibilità del giudizio risulti compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva qualora la procedura non conduca ad una decisione vincolante, non comporti ritardi sostanziali, sospenda prescrizioni e decadenze e non generi costi ingenti32, e che pertanto la sua previsione da parte del legislatore nazionale (art.5 D.Lgs.28/2010) sia compatibile con l'art.1 della Direttiva 2013/11.
Visti invece i citati articoli 8 e 9 della Direttiva, secondo la Corte la normativa nazionale non può imporre al consumatore di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato ove convenga un professionista in una procedura ADR.
Detta Direttiva osterebbe quindi ad una normativa nazionale che imponga ai consumatori l'assistenza legale e limiti il loro diritto di ritirarsi dalla procedura di mediazione al solo caso in cui dimostrino l'esistenza di un giustificato motivo a sostegno della loro decisione.
 
PERTANTO
 
La pronuncia della Corte di giustizia europea induce a ritenere che il legislatore italiano con il D.L. n.69 del 21.06.2013 che ha modificato l'art.12 del D.Lgs, n.28/2010, fosse ben consapevole della Direttiva Comunitaria adottata solo un mese prima (21.05.2013), ragion per cui ha previsto una diversa disciplina dell'efficacia esecutiva dell'accordo a seconda che tutte le parti siano o meno assistite legalmente in mediazione.
Si reputa, quindi, che l'assistenza legale nelle procedure di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010, siano esse o meno soggette alla condizione di procedibilità o delegate dal giudice, sia necessaria ed obbligatoria in assenza di norme speciali che la prevedano come facoltativa.
In detti ultimi casi la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, così come la regolarità formale della procedura, in assenza dell'avvocato, verrebbe garantita dall'autorità giudiziaria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 T. Vasto, ordinanza 09.04.2018 R.G. 701/2017.
2 Il giudizio era stato preceduto dalla mediazione, obbligatoria ex art.5 comma 1Bis D.Lgs. n.28/2010.
3 V. art.8 comma 4bis D.Lgs n.28/2010: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
4 Art.5 comma 1bis D.Lgs. n.28/2010: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione".
5 Art.8 comma 1:"al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato".
6 Art. 12: "ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata [...]. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico [...]. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico".
7 Cfr. Trib. Vasto ordinanza 09.04.2018 pag. 2: "tale [ultima] norma, regolando compiutamente sia il caso in cui le parti siano tutte assistite dall'avvocato, sia il diverso caso in cui ciò non accada, si presta ad essere interpretata nel senso che l'assistenza legale in mediazione è indispensabile solo al fine di attribuire efficacia di titolo esecutivo all'accordo raggiunto in mediazione, ma non è sempre necessaria"; infatti, "nell'ipotesi in cui taluna delle parti non sia assistita da un avvocato, l'accordo necessita di un decreto di omologa da parte del Presidente del Tribunale".
8 Cfr. Trib. Vasto ordinanza 09.04.2018: "il primo periodo dell'art.12 [...] che prefigura ipotesi di mediazioni in cui taluna delle parti non sia assistita da un avvocato, farebbe riferimento alle mediazioni attivate su base volontaria, nelle quali l'esperimento del procedimento di mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
9 Trib. Vasto 9.4.2018 ordinanza pag. 2: ""[...] dal Considerando n. 13 della Direttiva Comunitaria n.2008/52, [...] si desume che il carattere volontario della mediazione consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che "le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento", senza l'obbligo di una previa assistenza legale, della quale le parti sono libere di decidere se avvalersi o meno"".
10 D.L. 21.06.2013 n. 69.
11 Cfr. Trib.Vasto ordinanza 9.4.2018 pag.2, secondo cui: "compito [dell'avvocato] sarebbe quello di accompagnare il proprio cliente nella procedura tutelando sia le sue pretese che i suoi interessi, da un lato lasciandogli la possibilità di partecipare attivamente nella gestione del conflitto che lo vede protagonista e, dall'altro, cercando di dissuaderlo da tutte quelle condotte elusive dell'obbligo di partecipazione effettiva alla procedura di mediazione che potrebbero avere gravi ripercussioni di tipo sanzionatorio, sia sul piano processuale che economico"
12 Cfr. Trib.Vasto 9.4.2018 ordinanza pag.3 ove sottolinea la nascita di una nuova species professionale dotata di "nuove competenze di tipo umano e relazionale che si aggiungono a quelle di difesa tecnica tradizionale. Tali competenze professionali, presupponendo l'approfondimento di aspetti che vanno al di là di quelli giuridici ed appartengono alla sfera dei valori, dei sentimenti e delle emozioni che sono alla base di ogni conflitto, richiedono l'abbandono della logica avversariale e di scontro [...], per passare al negoziato di interessi [...] in modo collaborativo, volto a che il professionista comprenda il punto di vista dell'altra parte, per arrivare ad una cooperazione con la stessa ed eventualmente al raggiungimento di un accordo condiviso"
13 Cfr. Corte di Giustizia Europea sentenza n.457/2017 che esclude incompatibilità nella misura in cui la mediazione non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda prescrizione e decadenza dei diritti e generi costi non ingenti". Cfr. anche artt.6 e 13 CEDU e art.47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E..
14 Cfr. S. Zicconi, Mediazione Obbligatoria e Gratuito Patrocinio, ovvero chi paga l'avvocato della parte ammessa?, in ; cfr. Tribunale Firenze 13.1.2015 e 13.12.2016.
15 Art.1 lett. a) D. Lgs. n.28/2010 come modificato da D.L. n.69/2013; per Mediazione deve intendersi "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".
16 V. ad es.: art.2 D.Lgs. n.28/2010: "Chiunque può accedere alla mediazione [...] secondo le disposizioni del presente decreto".
17 V. art.1 lett.1 D.Lgs. n.28/2010.
18 Secondo il Tribunale di Vasto, solo nella mediazione svolta nelle materie obbligatorie vi sarebbe la "necessità di fornire alle parti il supporto di una adeguata consulenza professionale"; questo in ragione delle rilevanti conseguenze delle scelte "sul piano della effettività della tutela dei diritti". In tutte le altre materie invece sarebbe piena "l'autodeterminazione delle parti", che ben potrebbero rinunciare all'assistenza legale.
19 Non è infatti previsto un settore di specializzazione avente ad oggetto la mediazione o la negoziazione; v. D.M. n.144/2015 Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art.9 L. n.247/2012.
20 Art.2 comma 2 L. n.247/2012.
21 Cfr. Corte di Giustizia Europea sentenza 14.06.2017 pagg. 14 e ss. e la Direttiva 2013/11 ivi richiamata quando evidenzia la necessità che le normative nazionali nel prevedere strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie non compromettano "l'accesso delle parti al sistema giudiziario".
22 Art.2 comma5 L. n.247/2012.
23 D.M. n. 144/2015 Regolamento per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
24 Regolamento CNF per la Formazione Continua n.6/2014.
25 Art.1 lett. a) D. Lgs. n.28/2010 come modificato da D.L. n.69/2013.
26 Non si dimentichi quanto previsto dall'art.3 lett.a9 della Direttiva UE 2008/52 che definisce la mediazione come "un procedimento strutturato dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo con l'assistenza di un mediatore. tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro".
27 Corte di Giustizia UE sentenza 14.06.2017 n.C-75/16.
28 Tali dovendosi intendere quelle di cui all'art.2 paragrafo 1 della medesima.
29 Cfr. i Considerando nn.8 e 13. Come ricordato, l'art.3 lett. a) della Direttiva UE 2008/52 definisce la mediazione come "un procedimento strutturato dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro".
30 Cfr. art.5 che "lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, [...] purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario".
31 Sempre che la procedura non conduca ad una decisione vincolante, non comporti ritardi sostanziali, sospenda prescrizioni e decadenze e non generi costi ingenti; cfr. pag.15 sentenza C.G.U.E.
32 Cfr. pag.15 sentenza, ove richiama anche sentenza 18.03.2010, Alassini e a., da C-317/08 a C-320/08, EU:C:2010.146, punto67.

aa
Chi è l'autore
Avv. Silvio Zicconi Mediatore Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok