La formazione dei mediatori avvocati

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Avv. Daniela Giannuzzi

La formazione e l’aggiornamento dell’avvocato che esercita la funzione di mediatore, quindi iscritto all’albo ed iscritto agli Organismi di Mediazione in numero non superiore a cinque, deve avvenire in ambito forense.

A cura del Mediatore Avv. Daniela Giannuzzi da Lecce.
Letto 6414 dal 31/01/2015

L’art. 16, comma  4 bis, D.lgs 28/2010, in vigore dal 20.09.2013 prevede che <<  Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti agli Organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico – pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis del CDF >>
L’art. 55 bis, comma 1, del codice deontologico forense, sanciva l’obbligo per tali avvocati  di rispettare la normativa in materia di mediazione e le previsioni dei regolamenti degli Organismi di mediazione a cui sono iscritti, nei limiti in cui esse non contrastino con il codice deontologico forense.
 
In particolare il comma 2 del medesimo articolo prevedeva che l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
 
L’art. 55 bis del vecchio CDF è stato sostituito dall’art. 62 del nuovo CDF entrato in vigore il 15.12.2014 che ha confermato le disposizioni sopra menzionate aggiungendo all’ultimo comma che la violazione dei doveri di cui sopra costituisce illecito deontologico e comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
 
Quanto alla formazione dell’avvocato mediatore il Ministero della Giustizia con circolare del 27.11.2013 aveva chiarito che la formazione e l’aggiornamento degli avvocati mediatori dovevano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, organizzati da CNF e COA, in considerazione del regime di autonomia in materia di formazione e aggiornamento riconosciuto agli avvocati e che quindi vi fosse un regime speciale riservato dal legislatore all’avvocato-mediatore.
  
Con successiva circolare del 09.12.2013 il medesimo Ministero aveva chiarito che la formazione e l’aggiornamento degli avvocati mediatori poteva da CNF e COA essere demandata anche ad associazioni professionali e terzi.
 
Con delibera del 21.02.2014 – allegata alla circolare 6 – C - 2014 del 06.03.2014 il CNF aveva proposto limitatamente agli avvocati divenuti ex lege mediatori (con esclusione di quelli che avevano gia’ conseguito il titolo di mediatori in base al percorso formativo generale)  un percorso formativo agevolato, limitato a 15 ore (di cui 5 dedicate all’analisi del D.LGS. 28/2010 e successivi decreti attuativi e 10 dedicate alla gestione del conflitto ed alle competenze pratiche) oltre a due tirocini, non limitati al primo incontro informativo.
Inoltre aveva proposto per tutti gli avvocati mediatori 8 ore di aggiornamento nel biennio dedicate principalmente allo studio dei casi.
 
La sentenza del TAR Lazio, I sez., del 23.01.2015 ha chiarito ulteriormente che la formazione e l’aggiornamento  degli avvocati mediatori devono avvenire in ambito forense in deroga a quanto previsto per i mediatori in genere (non avvocati iscritti all’albo) dall’art. 4, comma 3, lett. b) del D.M. 180/2010.
 

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Chi è l'autore
Avv. Daniela Giannuzzi Mediatore Avv. Daniela Giannuzzi
E' titolare di studio legale a Galatina (LE), dopo aver svolto l’attività professionale a Roma. Si occupa di civile e di penale, offrendo assistenza ai privati ed alle imprese, in particolare nei settori del diritto immobiliare, societario, del lavoro, della responsabilità civile, di famiglia e minori. E' conciliatore in materia di consumo e mediatore civile e commerciale. E' in regola con l'aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del titolo di mediatore.





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