La proposta di conciliazione del Giudice e la proposta di conciliazione del Mediatore.

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Avv. Daniela Giannuzzi

Opportunita’ e rischi per le parti del processo. (art. 185 bis c.p.c. e artt. 11 e 13 D.Lgs. 28/2010) Avv. Daniela Giannuzzi (mediatore Lecce)

A cura del Mediatore Avv. Daniela Giannuzzi da Lecce.
Letto 4815 dal 17/02/2015

La proposta del Giudice è regolata dall’art. 185 bis c.p.c. Prescinde dalla richiesta di una o più parti del processo, può essere avanzata alla prima udienza o sino alla chiusura dell’istruzione, presuppone l’esistenza di questioni di facile e pronta risoluzione. Non può costituire motivo di ricusazione o astensione del Giudice.
Essa rappresenta un’opportunita’ per le parti del processo che possono tener conto della chiara indicazione del Giudice, accettarla ed abbandonare il giudizio ed un rischio in caso di rifiuto perche’tale condotta sarà valutata dal Giudice.
In particolare nella sentenza del Tribunale di Roma, sez. XIII civ., Dott. Moriconi, 30.10.2014, il Giudice ha valutato la condotta processuale delle parti in relazione alla proposta del Giudice, delineando dei parametri legali (art. 88 c.p.c. – dovere di lealta’ e probita’ nel processo delle parti e dei difensori – e art. 116, comma 2, c.p.c. – valutazione quale argomento di prova del comportamento della parte in giudizio) sulla base dei quali  ritenere giustificato o meno il rifiuto della proposta del Giudice. Applicando al caso di specie tali parametri ha ritenuto ingiustificato il rifiuto della proposta di una parte, che risultata  soccombente in sentenza, è stata condannata oltre che alle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.,  anche al versamento in favore della parte vittoriosa  di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
In altra ordinanza del Tribunale di Roma, sez. XIII civ., Dott. Moriconi, 23.09.2013 il Giudice ha formulato la proposta di conciliazione della controversia e rinviato la causa, assegnando alle parti termine fino all’udienza successiva per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base della proposta, accogliendola o sviluppandola autonomamente, anche ricorrendo al procedimento di mediazione; ha reso  edotte le parti che in caso di raggiungimento dell’accordo avrebbero potuto non comparire alla successiva udienza e che in caso di mancato raggiungimento dell’accordo avrebbero potuto a verbale chiarire le rispettive posizioni, per consentire al Giudice di trarre elementi per valutare la loro condotta processuale, sia per la condanna alle spese, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.,  sia per la responsabilita’ aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. .
 
In altra ordinanza del Tribunale di Milano - sez. specializzata in materia di impresa, Dott. Vannicelli, 21 marzo 2014, il Giudice ha formulato la proposta di conciliazione, riservando in caso di rifiuto ingiustificato di essa di disporre ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 l’esperimento del procedimento di mediazione - condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
 
La sequenza sopra prospettata: proposta ex art. 185 bis c.p.c. e mediazione delegata  era gia’ stata attuata dal Tribunale di Milano – sez. specializzata in materia di impresa, Dott.ssa Riva Crugnola, nell’ordinanza 11.11.2013, in cui il Giudice, dopo aver formulato in udienza la proposta di conciliazione, a seguito del rifiuto di essa da una delle parti, aveva disposto la mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010. 
 
E’ stata altresi’ attuata dal Tribunale di Roma, sez. XIII civ., Dott. Moriconi, come si evince dalla sentenza 29.05.2014, a conclusione del processo in cui il Giudice, con la stessa ordinanza nella quale aveva formulato la proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., aveva disposto per il caso di mancato raggiungimento dell’accordo la mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
Nel caso di specie la Compagnia di Assicurazione convenuta in giudizio aveva dapprima rifiutato la proposta di conciliazione del Giudice e poi non aveva partecipato al procedimento di mediazione, nonostante l’invito di parte attrice a pena di improcedibilita’ della domanda giudiziale. Nella sentenza citata il Giudice ha dato torto alla Compagnia di Assicurazione e l’ha condannata alle spese di giudizio; inoltre per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione ritenuta ingiustificata l’ha condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato a favore dell’Erario; infine sia per tale comportamento sia per il rifiuto ritenuto ingiustificato della proposta di conciliazione del Giudice l’ha condannata per responsabilita’ aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
  
La proposta del Mediatore è regolata dall’art. 11 D.Lgs. 28/2010. Presuppone la richiesta di una o più parti ma può essere formulata anche in assenza di richiesta.
In caso di richiesta di una delle parti ed anche in assenza di richiesta di parte è facoltativa; è obbligatoria in caso di richiesta congiunta delle parti.
Sara’ onere dei legali di parte verificare il regolamento dell’Organismo di Mediazione prescelto sul punto.
In proposito con ordinanza del 05.07.2012 il Tribunale di Vasto, Dott. Pasquale, il Giudice ha invitato le parti ad adire un Organismo di Mediazione nel cui regolamento non fosse presente il limite della richiesta congiunta delle parti per la formulazione della proposta da parte del Mediatore, ritenendo la formulazione della proposta da parte del Mediatore un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, anche per consentire al Giudice, in caso di rifiuto di essa il raffronto ex post della stessa con la sentenza  per le determinazioni di cui all’art. 13 D.Lgs. in tema di spese.
Il rifiuto della proposta del Mediatore sarà infatti valutato dal Giudice quanto al rimborso delle spese sostenute da ciascuna parte sia per l’indennita’ di mediazione sia per il compenso all’esperto eventualmente nominato dal Mediatore sia per il giudizio a seguito del rifiuto della proposta.
In tal senso il Mediatore ha un preciso obbligo informativo preventivo nei confronti delle parti, perche’  prima di procedere  con la formulazione della proposta deve informarle delle conseguenze processuali previste dall’art. 13 in tema di spese  (art. 11 D.Lgs. 28/2010).
In particolare se la sentenza del Giudice avrà interamente il contenuto della proposta del Mediatore la parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta non avra’ diritto al rimborso delle spese sostenute in giudizio dopo la formulazione della proposta del Mediatore, né dell’indennita’ di mediazione né del compenso all’esperto nominato dal Mediatore; inoltre dovra’ rimborsare le spese di giudizio relative al medesimo periodo sostenute dalla parte soccombente, oltre che l’indennita’ di mediazione ed il compenso all’esperto nominato dal Mediatore, sostenute dalla stessa; infine sara’ tenuta al pagamento a favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato. Rischia la compensazione delle spese (art. 92 c.p.c.) e la condanna per responsabilita’ aggravata (art. 96 c.p.c.).
Se invece la sentenza non avra’ interamente il contenuto della proposta del Mediatore la parte vincitrice non potra’ ripetere l’indennita’ di mediazione ed il  compenso all’esperto nominato in mediazione, se il Giudice riterra’ ricorrere gravi ed eccezionali ragioni, di cui dovra’ rendere conto nella motivazione della sentenza.   

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Chi è l'autore
Avv. Daniela Giannuzzi Mediatore Avv. Daniela Giannuzzi
E' titolare di studio legale a Galatina (LE), dopo aver svolto l’attività professionale a Roma. Si occupa di civile e di penale, offrendo assistenza ai privati ed alle imprese, in particolare nei settori del diritto immobiliare, societario, del lavoro, della responsabilità civile, di famiglia e minori. E' conciliatore in materia di consumo e mediatore civile e commerciale. E' in regola con l'aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del titolo di mediatore.





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