L’utilizzabilita' dei verbali di mediazione

Avv. Micaela  Sedea

Quali sono i verbali di mediazioni producibili in giudizio? E' possibile produrre in giudizio solo i verbali conclusivi del procedimento o anche i “verbali intermedi”?

A cura del Mediatore Avv. Micaela Sedea da Padova.
Letto 13 dal 11/06/2026

1. Normativa di riferimento

L’art. 10 del d. lgs. n. 28/2010 stabilisce che «Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio».

2. Verbale negativo, d'accordo ed intermedio

Nessun dubbio, ovviamente, sulla producibilità in giudizio sia del verbale negativo che di quello d'accordo.

Viene invece da chiedersi se:

a) possano essere prodotti verbali intermedi e

b) quale valore assumono nel processo i verbali di mediazione.

Esaminiamo i vari punti singolarmente.

a) Non essendoci un espresso riferimento normativo che vieti di produrre in giudizio i verbali di mediazione, compresi quelli di mero rinvio o interlocutori, si dovrebbe concludere che tutti i verbali di mediazione sono producibili in giudizio, con il limite dato dal contenuto dell'art. 10 d. lgs. 28/10.

Dalla lettura del dettato normativo (art. 10 d. lgs. 28/2010), quindi, sembra di potersi affermare che il divieto di utilizzo si riferisca e limiti alle dichiarazioni verbali rese durante la mediazione, non già a quelle scritte. Se la norma, infatti, avesse voluto includere anche le dichiarazioni scritte e sottoscritte dalle parti, il riferimento alla prova testimoniale sarebbe stata inutile.

Ergo, se nel verbale sono riportate dichiarazioni rese dalle parti durante gli incontri e se tale verbale è stato sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi difensori, deve ritenersi che ciò equivalga all'autorizzazione all'utilizzabilità e, quindi, che tutti i verbali possono essere prodotti.

La giurisprudenza si è più volte espressa nel senso di ritenere producibili e/o azionabili anche verbali intermedi, ma non in maniera univoca.

La Corte d’Appello di Roma, nella sentenza n. 7272 del 19/11/2024, ha affrontato la questione degli accordi condizionati, stabilendo che “l’accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione civile e commerciale ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 si considera perfezionato e vincolante tra le parti quando risulti sottoscritto dai soggetti interessati, dai rispettivi difensori e dal mediatore, anche qualora sia previsto un rinvio per il completamento delle formalità necessarie alla trascrivibilità dell’atto”.

Analogamente il Tribunale di Pavia, con ordinanza del 26 settembre 2016, ha stabilito che la parte, “firmando il documento ove viene riportata la propria confessione stragiudiziale in merito al riconoscimento dell’intervenuta usucapione, ha di fatto autorizzato la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e, di conseguenza, esonerato il mediatore dall’obbligo di riservatezza relativamente alle sue esternazioni”.

Questa sentenza è particolarmente interessante sotto diversi profili in quanto il giudice ha evidenziato come è necessario che il mediatore con la sua verbalizzazione consenta di comprendere quale attività abbia svolto nel primo incontro e ciò a maggior ragione se si considera che a seguito della riforma Cartabia il primo incontro di mediazione non è più solamente “esplorativo”, essendo il mediatore già autorizzato a entrare nel merito della vicenda.

Quindi seguendo questi orientamenti giurisprudenziali parrebbe indubbia l’utilizzabilità in giudizio anche dei verbali intermedi.

In senso opposto, invece, si è espressa la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 2216 del 3/12/2024. In questa sentenza, peraltro resa a pochi giorni di distanza da quella della Corte romana sopra citata, i giudici chiariscono che “il contenuto del verbale di mediazione che riporta i cosiddetti ‘punti di accordo’ individuati dalle parti durante il procedimento di mediazione è soggetto al principio di riservatezza e al divieto di utilizzo in giudizio sanciti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo numero 28 del 2010, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale le informazioni provengono”.

I giudici bolognesi, quindi, hanno ritenuto che non basta la firma delle parti e dei legali per rendere utilizzabile il verbale, ma serva che il consenso venga espresso in modo chiaro ed univoco. 

Quindi, seguendo questo orientamento, in un giudizio non possono essere riportate non solo le dichiarazioni orali fatte dalle parti durante gli incontro, ma neppure quelle riportate per iscritto, anche se firmate, in quanto coperte dalle riservatezza.

Personalmente mi trovo più d'accordo con l'orientamento della Corte d'Appello di Roma. Va ricordato, infatti, che non solo il giudice deve poter desumere dal verbale tutti gli elementi che gli permettono di comprendere come si è svolta la mediazione, ma che il dovere di riservatezza non è assoluto, ma subordinato al consenso delle parti: quindi se le parti sono d'accordo a che vengano verbalizzati determinati punti, accordi o situazioni, non possono poi eccepire il dovere di riservatezza. Nel momento in cui il mediatore ha redatto il verbale ed ha fatto presente alle parti che quanto scritto potrà essere utilizzato in giudizio, la firma del verbale equivale ad un’implicita autorizzazione all'utilizzabilità dello stesso.

Una diversa interpretazione delle norme, infatti, rederebbe molto più difficile la mediazione, nel senso che qualunque accordo raggiunto, qualunque dichiarazione fatta, qualunque posizione presa, potrebbe essere sempre cambiata e modificata senza incorrere in conseguenze di sorta.

Questo non significa che va verbalizzato tutto, anzi! Ricordiamo che la mediazione è un procedimento informale e non è prevista una verbalizzazione puntuale di quanto accade negli incontri, ma quando le parti sono addivenute a determinate decisioni se decidono di metterle per iscritto e di sottoscriverle, poi devono sapere che in caso di mancato rispetto degli impegni presi o modifica delle dichiarazioni rese, questo può avere delle conseguenze a livello giuridico.

b) Va però tenuta distinta l'utilizzabilità del documento dal valore che lo stesso può assumere in giudizio.

Il valore delle dichiarazioni rese o degli impegni assunti nel verbale sarà diverso a seconda del loro contenuto.

Ovviamente alle dichiarazioni delle parti, anche se rese utilizzabili in giudizio, non può essere riconosciuta la qualità di titolo esecutivo se non in presenza di un verbale positivo di conclusione della procedura. Quindi se le parti, ad es., hanno assunto degli obblighi di trasferimento di beni immobili e non hanno poi voluto sottoscrivere il verbale dell'accordo sarà necessario ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c.

Se, invece, il verbale contiene, ad es., una confessione stragiudiziale troverà applicazione l'art. 2735 c.c., ai sensi del quale la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Ciò significa che la confessione dovrà ritenersi vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa che nei confronti del giudice, il quale è tenuto a credervi.

3. Conclusioni

Il mediatore, nella redazione dei verbali, dovrà sempre tenere in considerazione la possibilità che, in caso di mancato accordo, una od entrambe le parti possano decidere di produrre in giudizio anche verbali intermedi e, quindi, stare molto attento nella loro redazione e soprattutto chiarire in modo espresso e preciso che le dichiarazioni o gli impegni presi per iscritto, anche se riportati in un verbale c.d. “intermedio” potrebbero essere utilizzati in un eventuale futuro giudizio.

Personalmente ritengo che l'orientamento della Corte romana sia più corretto e condivisibile rispetto a quella bolognese. In mediazione non vi è un obbligo di verbalizzazione e se le parti decidono di verbalizzare (una puntuazione d'accordo, una confessione piuttosto che un impegno economico) la firma apposta sul verbale dovrebbe equivalere ad un'implicita autorizzazione all'utilizzabilità del verbale stesso.

Questo anche per non “vanificare” il senso della mediazione che è sicuramente un procedimento informale, ma ciò non significa che le parti debbano ritenersi libere (come a volte accade) di fare delle dichiarazioni ed assumersi degli impegni per poi cambiare idea, serene del fatto che tutto quello che hanno detto o fatto non può essere utilizzato!

Quando si arriva alla verbalizzazione credo che sarebbe buona cosa, anche per la serietà della procedura, che le parti sappiano che la firma di tali impegni non è scevra di conseguenze e che nessuno può obbligarli a concludere positivamente una mediazione né a verbalizzare alcunché, ma che se decidono di sottoscrivere impegni o dichiarazioni queste saranno lette e valutate dal giudice in un futuro giudizio.

 

 

aa
Chi è l'autore
Avv. Micaela  Sedea Mediatore Avv. Micaela Sedea
Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.