- Le novità
In caso di conclusione con un accordo delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita l’avvocato ha diritto al compenso nella misura prevista dal decreto parametri all’art. 20 comma 1 bis, ridotto della metà.
- L’annosa questione dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato
L’annosa questione ha trovato soluzione con la sentenza 20.1.2022 n. 10 della Corte Costituzionale.
Con tale sentenza la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 74, comma 2, e 75, coma 1, del dPR n.115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di mediazione quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.
- I criteri stabiliti dal decreto del 1 agosto 2023
In particolare, con il menzionato decreto sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, e la disciplina delle modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
Il menzionato decreto prevede art. 4) che all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n. 55, ridotto alla metà.
- Modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta
- gli estremi identificativi del COA che ha ammesso la parte al patrocinio a spese dello stato,
- le generalità della parte assistita, il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo sulla base del quale è stato calcolato il compenso,
- l’indicazione della materia, il numero del procedimento di mediazione o gli estremi della ricevuta di trasmissione sulla piattaforma del Consiglio Nazionale Forense dell’accordo di negoziazione,
- la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi del credito di imposta o in alternativa, del pagamento.
In ordine alle verifiche e comunicazioni del consiglio dell’Ordine il decreto (art. 6) statuisce che il COA ricevuta l’istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica sulla piattaforma del sito del Ministero della giustizia, l’esito negativo della domanda.
Il COA se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso richiesto conforme a quanto previsto dal decreto 1.8.2023, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.
In ordine alle verifiche e provvedimenti del Ministero, l’art. 7 statuisce che, ricevuta la comunicazione, il Ministero:
- se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
- se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA;
- nel caso in cui, effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato; entro sessanta giorni da tale comunicazione (negativa) l’avvocato può presentare nuova istanza.
- Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta
Il Ministero emetterà il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia.
Se invece l’avvocato ha optato per il credito di imposta, dovrà emettere fattura elettronica e presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.
- Conclusioni