Mediazione e gratuito patrocinio: le novità introdotte dalla Riforma Cartabia

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Avv. Federica Vignolo

Per incentivare il ricorso alla mediazione e alla negoziazione assistita, la Riforma Cartabia ha finalmente riconosciuto con certezza il diritto della parte di beneficiare del gratuito patrocinio, a prescindere dal fatto che la procedura stragiudiziale sia seguita o meno dall’introduzione di un giudizio.

A cura del Mediatore Avv. Federica Vignolo da Torino.
Letto 1150 dal 23/01/2024

 

  1. Le novità
Il D.M. Giustizia 1° agosto 2023pubblicato in Gazzetta il 7 agosto 2023, ha fissato i criteri per la determinazione, la liquidazione ed il pagamento dei compensi dell’avvocato in caso di ammissione al gratuito patrocinio del proprio Assistito.

In caso di conclusione con un accordo delle procedure di mediazione o di negoziazione assistita l’avvocato ha diritto al compenso nella misura prevista dal decreto parametri all’art. 20 comma 1 bis, ridotto della metà.
 
  1. L’annosa questione dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato
La Corte di Cassazione, con sentenza 31.8.2020 n.18123 aveva confermato l’esclusione del gratuito patrocinio per l’attività stragiudiziale in generale, precisando che non spetta il beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui alla mediazione non segue il giudizio.

L’annosa questione ha trovato soluzione con la sentenza 20.1.2022 n. 10 della Corte Costituzionale.

Con tale sentenza la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli art. 74, comma 2, e 75, coma 1, del dPR n.115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito del procedimento di mediazione quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.
 
  1. I criteri stabiliti dal decreto del 1 agosto 2023
In linea con la citata sentenza della Corte costituzionale, con decreto 1° agosto 2023 sono stati dettati i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

In particolare, con il menzionato decreto sono stabiliti gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, e la disciplina delle modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.

Il menzionato decreto prevede art. 4) che all’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n. 55, ridotto alla metà. 
 
  1. Modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta
L’istanza di conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata tramite piattaforma accessibile, con SPID o CIEId almeno di livello due e CNS, dal sito giustizia.it e dovrà contenere: 
  • gli estremi identificativi del COA che ha ammesso la parte al patrocinio a spese dello stato,
  • le generalità della parte assistita, il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo sulla base del quale è stato calcolato il compenso, 
  • l’indicazione della materia, il numero del procedimento di mediazione o gli estremi della ricevuta di trasmissione sulla piattaforma del Consiglio Nazionale Forense dell’accordo di negoziazione, 
  •  la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi del credito di imposta o in alternativa, del pagamento.
Il decreto 1.8.2023 prevede espressamente specifici controlli e verifiche sia da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 6) che dal Ministero (art. 7).

In ordine alle verifiche e comunicazioni del consiglio dell’Ordine il decreto (art. 6) statuisce che il COA ricevuta l’istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica sulla piattaforma del sito del Ministero della giustizia, l’esito negativo della domanda.

Il COA se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso richiesto conforme a quanto previsto dal decreto 1.8.2023, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.

In ordine alle verifiche e provvedimenti del Ministero, l’art. 7 statuisce che, ricevuta la comunicazione, il Ministero:
  • se ritiene insussistenti i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
  • se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA;
  • nel caso in cui, effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all’avvocato; entro sessanta giorni da tale comunicazione (negativa) l’avvocato può presentare nuova istanza.
 
  1. Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta
L’avvocato deve emettere fattura elettronica. Se ha optato per il pagamento dell’importo, la fattura elettronica sarà intestata al Ministero e completa di codice IPA.

Il Ministero emetterà il mandato di pagamento nell’ambito delle risorse iscritte nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia.

Se invece l’avvocato ha optato per il credito di imposta, dovrà emettere fattura elettronica e presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Il credito di imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.
 
  1. Conclusioni
Finalmente le novità portate dalla Riforma Cartabia in merito al gratuito patrocinio in mediazione ha posto fine alla oscillante giurisprudenza sui criteri di liquidazione del compenso in parola ed anche sulla spettanza o meno del compenso. Un altro passo avanti nell’incentivazione di questo prezioso strumento che è la mediazione.
 

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Chi è l'autore
Avv. Federica Vignolo Mediatore Avv. Federica Vignolo
Sono avvocato da oltre 15 anni, mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia, successioni ereditarie, contratti assicurativi e diritti reali. Ho anche maturato pluriennale esperienza a livello internazionale, collaborando con noti studi anglosassoni e ho buona padronanza dell'inglese giuridico.
Amo la mia professione e, in particolare, la dimensione umana della stessa.
Aiutare i mei Assistiti a risolvere i diversi problemi le...
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