Mediazione e riservatezza: limite o risorsa?

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Avv. Federica Vignolo

Come noto, il rispetto del principio della riservatezza, è uno dei fulcri cardine che regolano la Mediazione. Tale obbligo, imposto del legislatore, è un limite o una risorsa? Come si relazionano Parti e Mediatore rispetto a tale principio? E quali sono i confini che incontra il principio di riservatezza? Analizziamo le diverse sfaccettature che orbitano intorno a tale fondamentale principio.

A cura del Mediatore Avv. Federica Vignolo da Torino.
Letto 1381 dal 30/06/2023

 

  1. La normativa.
 L’obbligo di riservatezza, che concerne le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento, è regolato dagli artt. 9 e 10 comma 1 del Decreto legislativo 2010 n° 28.
 
  1. I limiti imposti al Mediatore.
Il mediatore è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di conciliazione.
Nella sostanza, dunque, il Mediatore:
  • non potrà divulgare a terzi estranei alla mediazione cosa è avvenuto durante gli incontri;
  • non potrà riferire ciò che gli è stato detto da una delle parti coinvolte nella procedura, se ciò è stato riferito in assenza della controparte salvo che non ci sia il consenso del dichiarante.
  • non potrà essere chiamato a testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione.
  1. I limiti imposti alle Parti. 
Ovviamente l’obbligo di riservatezza non riguarda soltanto il mediatore: anche le parti direttamente coinvolte nella procedura e i loro rispettivi avvocati devono mantenere il riserbo su ciò che è avvenuto in mediazione.
 
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, salvo consenso della parte. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
 
    4.     Il principio di riservatezza: risorsa imprescindibile.


Analizzati sinteticamente i limiti imposti agli attori della mediazione, vediamo insieme perché il principio in esame debba, in realtà essere considerato una grande risorsa.
Questo perché in Mediazione – a differenza di quanto avviene in Tribunale – tutto quello che le parti dicono non può essere utilizzato fuori dalla procedura. 
È chiaro come ciò consenta alle parti di poter giocare a “carte scoperte”, mirando in tal modo a trovare un accordo che soddisfi i reali interessi e non discutendo esclusivamente di pretese giuridiche.
Ma vi è di più. In Mediazione, infatti, il mediatore ha la facoltà di svolgere delle sessioni separate con ciascuna parte e il proprio Avvocato.
In tali sessioni sarà possibile affrontare alcuni temi della controversia in un ambiente più riservato. Possono esistere infatti delle informazioni che la parte ha piacere di condividere con il Mediatore ma che preferisce tenere celate alla propria controparte.
Le sessioni separate sono spesso uno strumento imprescindibile per la buona riuscita di ogni Mediazione proprio per questi motivi. Anche in questi casi la parte che si confida col Mediatore è tutelata dal principio di riservatezza della Mediazione. Le informazioni che si acquisiscono durante questi incontri non possono essere riportate alla controparte se non con l’espressa autorizzazione di chi le ha fornite e nei limiti di quanto autorizzato.
 Le sessioni separate, che permettono l’ascolto delle informazioni confidenziali, sono l’aspetto distintivo della mediazione dal processo e, se utilizzate in modo produttivo, permettono di individuale l’area comune di negoziazione e risolvere anche situazioni a prima vista impossibili. 
Risulta dunque molto importante potersi fidare del mediatore e parlare con lui in massima trasparenza affinché questi possa intuire il percorso più adatto per dare soddisfazione agli interessi delle parti.
  1. Le deroghe al principio di riservatezza
Poiché tali norme sono state introdotte a tutela delle parti, dalle stesse, singolarmente e/o di comune accordo, possono essere derogate, rientrando pienamente nella loro disponibilità negoziale. 
È anche possibile che, nel caso delle sessioni separate, la parte autorizzi il mediatore a comunicare all’altra il contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni o che nel caso di un successivo processo siano utilizzabili le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione se vi è il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
Altra ipotesi in cui incontriamo una possibile deroga al principio di riservatezza si riferisce al caso in cui venga espletata una Consulenza Tecnica nell’ambito della Mediazione.
In caso di mediazione con esito positivo la relazione del Consulente dovrebbe essere accettata dalle parti e divenire il presupposto dell’accordo, mentre, in caso di mediazione negativa, il suo contenuto dovrebbe rimanere riservato, salvo che le parti non ne concordino l’utilizzo nel successivo giudizio (per escludere o limitare la necessità di una CTU). L’obbligo di riservatezza, di cui agli artt. 9 e 10 del D.Lgs nº 28/10, copre esclusivamente le dichiarazioni e le informazioni rese dalle parti, mentre la relazione tecnica effettuata in mediazione consiste in una motivata esposizione di accertamenti tecnico specialistici. 
La Giurisprudenza di merito ha già legittimato e ammesso la produzione in giudizio della Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM) (cfr. da ultimo Tribunale di Verona ordinanza del 27/3/2023), e la Giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come nel vigente ordinamento, dominato dal principio del libero convincimento del giudice, non è a questi vietato porre a fondamento della propria decisione anche solo una perizia stragiudiziale, pur se contestata da controparte, purché sia fornita idonea motivazione (cfr. Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 12 dicembre 2011, n. 26550) L’analisi ricostruttiva effettuata permette quindi di rendere la consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione funzionale al processo, consentendone, in caso di fallimento della mediazione, l’utilizzabilità nel giudizio in un’ottica di celerità e speditezza del processo e con ottimizzazione dei costi sostenuti dalle parti. La relazione tecnica effettuata in mediazione potrà avere accesso nel processo. Sarebbe preferibile, per evitare contestazioni, ottenere preliminarmente all’espletamento della C.T.M. il consenso delle parti all’utilizzabilità in giudizio e la rinuncia al vincolo di riservatezza, in modo da evitare usi strumentali ed esplorativi della consulenza. 
 La mediazione è una procedura stragiudiziale di soluzione delle controversie e le parti tutte insieme possono autorizzare espressamente l’utilizzo dei documenti, tra cui la perizia, al di fuori della procedura di mediazione, cioè nell’eventuale processo seguito a quest’ultima, con il vantaggio di avere un risparmio in termini di costi e di tempo.
Affinché la perizia del CTM sia utilizzabile in giudizio, devono essere rispettate tre condizioni:
– la scelta del consulente tra i periti iscritti nell’albo presso un Tribunale,
– il rispetto del contraddittorio,
– l’assenza del riferimento a eventuali dichiarazioni delle parti in mediazione fatte al consulente.
  1. Riflessioni conclusive.
Sebbene gran parte delle riflessioni qui condivise siano dedicate ai limiti imposti dal dovere di riservatezza, ritengo che tale principio sia una delle maggiori risorse dell'istituto della mediazione
 Il ruolo del mediatore, infatti, è quello di mettere a proprio agio le parti e di farle sentire libere di condividere i reali aspetti sottesi alle proprie domande e richieste. Spesso il mediatore incontra ritrosia, le parti sono in imbarazzo e reticenti. È proprio nelle modalità con cui viene superato questo ostacolo che si differenza un buon mediatore da uno mediocre.
Il mediatore professionale e adeguatamente formato sa guadagnarsi la fiducia di tutte le parti, anche enfatizzando una delle migliori armi in proprio possesso: la riservatezza.
Solo in questo modo, in un ambiente sicuro e accogliente, le parti potranno spogliarsi da paure e preconcetti e, intraprendere, con serenità, il cammino verso la ricerca di una soluzione condivisa

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Chi è l'autore
Avv. Federica Vignolo Mediatore Avv. Federica Vignolo
Sono avvocato da oltre 15 anni, mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia, successioni ereditarie, contratti assicurativi e diritti reali. Ho anche maturato pluriennale esperienza a livello internazionale, collaborando con noti studi anglosassoni e ho buona padronanza dell'inglese giuridico.
Amo la mia professione e, in particolare, la dimensione umana della stessa.
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