Obbligatorietà mediazione in materia condominiale ex art. 71-quater Disp. Att. Cod. Civ.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Claudio Migliaccio

La riforma del condominio, che entrerà in vigore a partire dal 18 giugno 2013, ha sanato l'eccesso di delega censurato dalla Consulta, rendendo definitivamente obbligatoria la mediazione civile nella sola materia condominiale. Si auspica che l'eligendo nuovo Parlamento sappia coerente riproporre la scelta di politica legislativa interna, già in atto con la suddetta riforma del condominio e, ove occorra, con il sostegno delle motivazioni concrete della Corte di Giustizia UE in data 18.03.2010. Una legge ordinaria, dunque, di superamento dell'eccesso di delega sanzionato dalla Consulta e di riconferma dei contenuti in D.lgs. 28/2010, semmai migliorandoli, a partire dall’allargamento degli argomenti già in esso previsti, inerenti i c.d. diritti disponibili.

A cura del Mediatore Avv. Claudio Migliaccio da Lecce.
Letto 11159 dal 29/11/2012

 

Vi riporto, di seguito, quanto pubblicato dall'amico, Dott. Pasquale Martino, sul sito dell'ANPAR, testo che io condivido appieno. Voi cosa ne pensate?:   <<Dalla riforma del condominio, un si' decisivo alla MEDIAZIONE OBBLIGATORIA      A seguito del comunicato stampa della Consulta, sul presunto eccesso di delega da parte del legislatore delegato nella stesura dell’art. 5, in D.lgs. 28/2010, mi permetto di sottoporre alla nostra attenzione un passo della riforma del condominio, ora legge dello Stato.  Si tratta della parte relativa alle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile e Disposizioni Transitorie, ove al n. 71-quater, commi 1 e 2, si legge: -       Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. -       La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. -       Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. -       Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. -       La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. -       Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. -       Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare. (2). -       Le mie conclusioni sono presto dette: a. o1) La Commissione Giustizia del Senato in sede deliberante, dopo il comunicato stampa della Consulta, ha dettato nuove norme in materia di condominio, comprese le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione e transitorie, come si sa, parti integranti e sostanziali della riforma. b. o2) La riproposizione, senza se e senza ma, del ripristino dell’obbligatorietà del ricorso alla mediazione, prima di adire il giudice ordinario, nella materia condominiale tra le altre, in art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010, ha di fatto superato e sostituito la presunta censura di eccesso di delega da parte della Consulta. c. o3) Il rinvio della discussione al Senato sull’emendamento di ripristinodell’obbligatorietà in esame, sa più di manovra diversiva a differire nel tempo una decisione, in verità già in atti come legge dello Stato. Governo e Parlamento, infatti, non potranno differenziarsi da quanto già deliberato con la riforma del condominio. d. o4) Non resta che attendere con serenità e curiosità le motivazioni della Consulta, che interesseranno solamente la nozione di eccesso così consumato e mai la scelta di politica legislativa e comunitaria, richiamata nella Legge Delega 69/2009 e coerentemente riprodotta nel D.lgs. 28/2010.  e. oPer altro verso, Governo e Parlamento, ragionevolmente, non potranno differenziarsi da quanto già deliberato dalle loro rappresentanze, in sede di commissione giustizia munita di potere deliberante.  26.11.2012 (A cura del Dott. Martino Pasquale)>>  

aa
Chi è l'autore
Avv. Claudio Migliaccio Mediatore Avv. Claudio Migliaccio
Avvocato del Foro di Lecce, proviene dal Foro di Roma, dove ritorna spesso per perduranti impegni professionali. Ha maturato ampia pratica in: materia risarcitoria, assicurativa e no; complesse vertenze contrattuali; complicate questioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, comodato e contratti assicurativi e bancari. Dal dicembre 2010 è Conciliatore Professionale e da settembre 2011 è Arbitro specializzato in Controversie Condominiali ed Immobiliari, chi...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok