Principali modifiche al D.M.180/2010 ex D.M. 4 agosto 2014 n. 139

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Avv. Claudio Migliaccio

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 23 settembre scorso, il Decreto Ministeriale 4 agosto 2014 n. 139, recante modifiche al Decreto Ministeriale 180/2010

A cura del Mediatore Avv. Claudio Migliaccio da Lecce.
Letto 3590 dal 24/09/2014

Il Decreto Ministeriale 4 agosto 2014 n. 139, recante modifiche al D.M.180/2010, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre. Il testo del suddetto D.M.180/2010 era stato modificato, a suo tempo, dal D.M. 145/2011, ma non era stato ancora “ritoccato” nonostante la riforma della mediazione civile e commerciale operata dalla conversione in legge del c.d. “Decreto del fare” (L. 98/2013).

Diverse modifiche riguardano i nuovi oneri posti a carico degli organismi. In particolare:

-in tema di capacità finanziaria, si prevede espressamente che il richiedente debba garantire un capitale minimo di 10.000 euro;

-è aggiunto un nuovo ultimo comma all’art. 8 del D.M. 180, a tenore del quale l’organismo iscritto ha l’obbligo di comunicare al Ministero, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici inerenti all’attività di mediazione svolta;

-il nuovo primo comma dell’art. 10 del recente decreto prevede, invece, disposizioni di carattere sanzionatorio per l’ipotesi di inosservanza della disposizione che precede: in prima battuta, infatti, si dispone la sospensione, per un periodo di dodici mesi, dell’organismo che non abbia effettuato le comunicazioni di cui sopra, seguita, poi, dal provvedimento di cancellazione dal registro ove l’organismo medesimo non trasmetta i dati, ivi compreso lo “storico” dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi;

-per quanto concerne il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti, sarà effettuato da parte del Ministero con scadenza semestrale e non più annuale.

Di particolare importanza, per i mediatori, è invece il nuovo art. 14-bis in materia di incompatibilità e conflitto di interessi:
 
-in primis, il mediatore  non può essere parte, o rappresentare, o in ogni modo assistere parti, in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto, o relativamente al quale è socio, o riveste una carica a qualsiasi titolo; tale divieto “…si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali”;

-inoltre, non può svolgere le funzioni di mediatore chi abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti di natura professionale con una parte del procedimento; chi ha svolto la funzione di mediatore in un determinato procedimento non può intrattenere rapporti di natura professionale con una delle parti del medesimo nei successivi due anni.

Si dispone, poi, sempre riguardo ai mediatori, che alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano completato l’aggiornamento professionale (tirocinio assistito) di cui all’art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010, che gli stessi siano tenuti a provvedervi entro il termine di un anno decorrente, per l’appunto, dal 24 settembre 2014.

Sono, infine, previste disposizioni innovative per quanto riguarda le indennità spettanti agli organismi. Infatti, dopo aver previsto esplicitamente che le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte “per lo svolgimento del primo incontro”, si prevede che le medesime aumentino ad euro 80,00 per le controversie di valore superiore a 250.000 euro. Si precisa peraltro in modo espresso che detti importi sono dovuti anche in caso di mancato accordo.

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Chi è l'autore
Avv. Claudio Migliaccio Mediatore Avv. Claudio Migliaccio
Avvocato del Foro di Lecce, proviene dal Foro di Roma, dove ritorna spesso per perduranti impegni professionali. Ha maturato ampia pratica in: materia risarcitoria, assicurativa e no; complesse vertenze contrattuali; complicate questioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, comodato e contratti assicurativi e bancari. Dal dicembre 2010 è Conciliatore Professionale e da settembre 2011 è Arbitro specializzato in Controversie Condominiali ed Immobiliari, chi...
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