Sull’obbligo delle parti di partecipare effettivamente alla mediazione

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Avv. Daniela Giannuzzi

Due recenti ordinanze del Tribunale di Cassino 8.10.2014 e di Roma 01.11.2014 A cura del mediatore Avv. Daniela Giannuzzi – sede di Lecce (25.01.2015)

A cura del Mediatore Avv. Daniela Giannuzzi da Lecce.
Letto 7190 dal 25/01/2015

La mediazione è condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale in materie stabilite dalle legge (art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche). In tali materie (condominio, diritti reali, divisione, locazione, comodato, responsabilita’ medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, successioni ereditarie, contratti bancari, finanziari e assicurativi, affitti di aziende, patti di famiglia), non è possibile chiedere al Giudice di risolvere la controversia, senza prima aver tentato la conciliazione con la controparte davanti ad un Organismo di Mediazione, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, che si avvale per lo svolgimento del servizio di mediazione di professionisti in possesso dei requisiti di legge, tra cui principalmente specifica competenza nella materia oggetto di controversia e formazione e aggiornamento specifici in materia di mediazione.
La legge nelle materie suddette impone alle parti di negoziare direttamente assistiti dai loro legali di fiducia dinanzi al mediatore iscritto all’Organismo di Mediazione prescelto dalla parte istante.
Le parti hanno l’obbligo di partecipare al procedimento di mediazione con l’assistenza del proprio avvocato (art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche).
Che succede se la parte invitata non compare all’incontro fissato o non aderisce alla mediazione? Nelle materie predette la mediazione è obbligatoria, sicche’ la parte invitata che non partecipa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo ma poi si costituisce in giudizio viene condannata dal Giudice al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ed il suo comportamento è valutabile dal Giudice quale argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. (art. 6, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche). Il mediatore quando la conciliazione non riesce deve dare atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione (art. 11, comma 4, D.Lgs).
Alla luce di quanto sopra la liberta’ delle parti di aderire o no alla mediazione è più apparente che reale, in sostanza la mediazione è sì condizione di procedibilita’ per la parte istante ma obbligatoria per tutte le parti dell’eventuale giudizio, che oggi nelle materie indicate dalla legge deve rappresentare l’estrema soluzione, la strada obbligata dall’effettivo fallimento della via della mediazione che le parti abbiano realmente percorso con l’assistenza dei loro legali; inoltre la legge non favorisce l’uscita dalla mediazione tanto che impone al mediatore in caso di mancato accordo di formulare alle parti una proposta per la risoluzione della controversia (art. 11, comma 4, D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche), obbligo attenuato dalla richiesta congiunta delle parti in tal senso (art. 11, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche) per le gravi conseguenze che scaturiscono in giudizio quanto alla regolazione delle spese sostenute nella mediazione e nel giudizio a causa del successivo rifiuto della proposta prima chiesta al mediatore, diverse a seconda di proposta del mediatore conforme o difforme dalla sentenza che verrà pronunciata dal Giudice in giudizio (art. 13 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche).
Dunque il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sancito dall’art. 24 Cost. è salvaguardato ma quando la parte istante è costretta ad agire in giudizio perche’ la controparte dell’eventuale giudizio non ha partecipato o non ha aderito alla mediazione, in violazione dell’obbligo di partecipare alla mediazione, la parte invitata in mediazione che con la sua assenza ingiustificata abbia dato causa al giudizio potra’ anche essere sanzionata dal Giudice ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Si segnalano in proposito l’ordinanza del Tribunale di Cassino dell’08.10.2014, in cui si fa riferimento a mancato accordo che non sia dipeso da comportamenti sleali delle parti, e l’ordinanza del Tribunale di Roma, sez. VI civ., 01.11.2014, nella parte in cui statuisce: << 4) Segnala sin d’ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede l’erogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed a carico dell’una e dell’altra parte per eventuali comportamenti non leali e non probi tenuti in sede di mediazione. 5) Segnala che l’art. 96 comma 3 cpc prevede la condanna al pagamento di una somma a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. 6) Richiede alle parti di segnalare immediatamente l’accordo conciliativo raggiunto in sede di mediazione ovvero in altro modo stragiudiziale prima della prossima udienza onde poter così liberare prezioso spazio sul proprio ruolo istruttorio e decisorio per quelle cause che necessitano inevitabilmente di decisione di tipo giurisdizionale/contenziosa da parte del giudice. Si richiede tale collaborazione alle parti in applicazione dell’art. 111 Cost. che impone una “durata ragionevole del processo”, durata ragionevole che va letta sia con riferimento al singolo processo trattato sia con riferimento alla più complessiva gestione dell’attività giurisdizionale da parte del giudice >>.
Di seguito si riportano integralmente i testi delle ordinanze citate:
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO ORDINANZA Il Giudice, lette le richieste ed allegazioni delle parti; Rilevato che allo stato non sussistono sufficienti elementi a conforto del provvedimento interdittale opposto, fondato su documenti inidonei, in presenza dell’opposizione, a rendere esecutivo il decreto ingiuntivo de quo; Che, stante l’articolata opposizione, peraltro fondata in parte su prova scritta, la causa deve ritenersi comunque non di pronta soluzione e necessiterà di adeguata istruzione probatoria, P.Q.M. Rigetta l’istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto; Visto il D.lgs 28/2010 e le successive integrazioni e le attuali modifiche legislative, dichiara improcedibile, allo stato, il presente giudizio di opposizione; Concede termine, alle parti, di giorni quindici per la presentazione dell’apposita istanza presso Organismo di mediazione costituito nel circondario del Tribunale di Cassino, a decorrere dal giorno 03 novembre 2014; Avvisa le parti che il verbale di mediazione con esito negativo, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie i legali rappresentanti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali ad hoc o che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni, a favore dell’Erario e dell’altra parte, come previsto dalla legge; Nella denegata ipotesi di mancato accordo, ove non sia dipeso da comportamenti sleali delle parti, fissa nuova udienza per il prosieguo al 09 giugno 2015, h.12,00. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, il riordino del fascicolo cartaceo e l’aggiornamento dei dati telematici. Cassino, 08/10/2014 Il Giudice Dott. Filippo Giuseppe Capuzzi
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE Il Giudice Cons. Dott. Francesco Ranieri. ? Nel procedimento n. …../2014 R.G. di opposizione al decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale n. /2013 in favore della …. Contro …. ? Sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di trattazione di cui all’udienza dell’8/10/2014 su istanza di provvisoria esecuzione RILEVA: 1) Preliminarmente che …. 2) Nel merito della controversia…. Pertanto. 1) Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. …./013; 2) Visto il d. Lgs 28/2010 sulla mediazione obbligatoria come modificato dall’art. 84 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n. 98/2013 in vigore dal 21 settembre 2013 assegna alle parti il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza della presentazione della domanda di mediazione che, si ricorda, è prevista a pena di improcedibilità 3) Dispone la trasformazione del rito da ordinario in locatizio ex art. 447 bis cpc e fisso udienza il ….. 2015 nella non creduta ipotesi in cui la conciliazione non sortisca esito positivo, udienza fissata ex art. 420 cpc per la discussione ed alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente: parte ricorrente deve depositare memoria integrativa almeno 30 giorni prima dell’udienza, mentre parte resistente ha l’onere di depositare memoria integrativa almeno 10 giorni prima dell’udienza con i rispettivi oneri e decadenze previsti dal rito locatizio/lavoro: 4) Segnala sin d’ora che la legge sulla mediazione obbligatoria prevede l’erogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed a carico dell’una e dell’altra parte per eventuali comportamenti non leali e non probi tenuti in sede di mediazione. 5) Segnala che l’art. 96 comma 3 cpc prevede la condanna al pagamento di una somma a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave. 6) Richiede alle parti di segnalare immediatamente l’accordo conciliativo raggiunto in sede di mediazione ovvero in altro modo stragiudiziale prima della prossima udienza onde poter così liberare prezioso spazio sul proprio ruolo istruttorio e decisorio per quelle cause che necessitano inevitabilmente di decisione di tipo giurisdizionale/contenziosa da parte del giudice. Si richiede tale collaborazione alle parti in applicazione dell’art. 111 Cost. che impone una “durata ragionevole del processo”, durata ragionevole che va letta sia con riferimento al singolo processo trattato sia con riferimento alla più complessiva gestione dell’attività giurisdizionale da parte del giudice. 7) La cancelleria comunichi il presente provvedimento senza indugio alle parti. Roma, 1 novembre 2014.

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Chi è l'autore
Avv. Daniela Giannuzzi Mediatore Avv. Daniela Giannuzzi
E' titolare di studio legale a Galatina (LE), dopo aver svolto l’attività professionale a Roma. Si occupa di civile e di penale, offrendo assistenza ai privati ed alle imprese, in particolare nei settori del diritto immobiliare, societario, del lavoro, della responsabilità civile, di famiglia e minori. E' conciliatore in materia di consumo e mediatore civile e commerciale. E' in regola con l'aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del titolo di mediatore.





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