CODICE PROCEDURA CIVILE

G.U. di pubblicazione: 28 ottobre 1940, n. 253

Letto 5813 dal 16/12/2010

CODICE PROCEDURA CIVILE    

 

 

Art. 10 Determinazione del valore

I. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
II. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

 

Art. 11 Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

I. Se è chiesto da più persone o contro più persone  l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

 

Art. 12 Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

 I. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio  si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
II. Il valore delle cause per divisione  si determina da quello della massa attiva da dividersi.

 

Art. 13 Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite

 I. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
II. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.
III. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.

 

Art. 14 Cause relative a somme di danaro e a beni mobili

I. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
II. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
III. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

 

Art. 15 Cause relative a beni immobili

I. Il valore delle cause relative a beni immobili  è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda:

per duecento per le cause relative alla proprietà;
per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta;
per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù.
II. Il valore delle cause per il regolamento di confini  si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.
III. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.

 

Art. 16

[Esecuzione forzata]

abrogato

 

Art. 17 Cause relative all'esecuzione forzata

I. Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata  si determina dal credito per cui si procede;
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

 



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    Marianna Corina da Lecce, creato il 29/08/2012


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