Legge Regionale Lombardia 6 del 3-06-2003

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - sportelli di conciliazione

Letto 4412 dal 20/05/2011

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - sportelli di conciliazione 
 
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 23 del 6 giugno 2003 Supplemento ordinario n. 1

ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della normativa dell Unione europea,della Costituzione, in particolare il Titolo V, e delle leggi della Repubblica italiana, e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove lo sviluppo dell’associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali, e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.
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ARTICOLO 4
Interventi regionali
1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all articolo 1 e secondo gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale e negli altri strumenti di programmazione, in raccordo con l'attività del Comitato:
a. promuove iniziative di formazione, educazione ed informazione sul tema del consumo;
b. adotta misure di salvaguardia degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
c. persegue l armonizzazione delle normative regionali incidenti sulla materia del consumo;
d. promuove la cooperazione fra soggetti economici, sociali ed istituzionali;
e. favorisce iniziative volte all’accesso dei consumatori e degli utenti alle soluzioni extragiudiziali delle controversie, valorizzando in particolare la collaborazione con la rete degli sportelli di conciliazione;
f. promuove altresì ogni altro intervento volto alla tutela dei consumatori e degli utenti.

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