Adottata la direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2025 che modifica la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online.

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Gli Stati membri UE dovranno adeguarsi entro il 20 marzo 2028 ed entrerà in vigore il 20 settembre 2028

Letto 19 dal 22/02/2026



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Le ADR (Alternative Dispute Resolution), sono strumenti volti a risolvere le controversie fra professionisti e consumatori, spesso di modesto valore ma altrettanto tecniche e complesse, in modo rapido ed economico. La direttiva, che segue la dismissione della piattaforma ODR per la risoluzione delle controversie dei consumatori (https://www.101mediatori.it/news-mediazione/la-piattaforma-odr-per-la-risoluzione-delle-controversie-dei-consumatori-verra-sostituita-da-un-nuovo-strumento-digitale-1567.aspx?gad_source=1&gad_campaignid=23076772052&gbraid=0AAAAA9xGOvjcpYbRP9d8_LQkcfftnLLab&gclid=Cj0KCQiA7-rMBhCFARIsAKnLKtDVYJuGb3GaMqQrR1aCYm9LLV1JYBuXnySlmO5Ykzw_ixg8hz9vzLoaAna_EALw_wcB), rivelatasi inadatta, sostituisce i precedenti strumenti (direttive (UE)  2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828) e tiene conto degli sviluppi del mercato digitale. In particolare, essa contempla anche i contratti in cui la cui controprestazione non è costituita da una somma di denaro ma dalla cessione “gratuita” di dati personali.
 
Entro il 20 aprile 2026, la Commissione svilupperà uno strumento digitale interattivo di facile utilizzo che fornisce informazioni sui ricorsi dei consumatori, comprese informazioni sull’utilizzo dell’ADR in un contesto transfrontaliero, nonché link alle informazioni sui diritti dei consumatori. Tale strumento include inoltre l’elenco degli organismi ADR nonché la lista dei punti di contatto ADR notificati, con il link ai loro siti web. Lo strumento comprende anche una funzione di traduzione automatica a disposizione degli organismi ADR e dei punti di contatto ADR gratuitamente.
 
I professionisti stabiliti nei loro territori contattati da un organismo ADR competente comunicheranno a tale organismo se accettano o meno di partecipare alla procedura ADR proposta. Il professionista dovrà rispondere all’organismo ADR entro un periodo ragionevole non superiore a 20 giorni lavorativi, salvo proroghe previste in caso di controversie complesse o circostanze eccezionali.
 
Anche il settore delle ADR si adegua dunque all’economia dei dati e alla normativa UE sui contratti digitali.
 
 
Si vedano
https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/3488-adr-e-tutela-dei-consumi-digitali-nuova-direttiva-ue.html
 
https://www.altalex.com/documents/news/2026/01/19/nuove-adr-contratti-digitali-cosa-prevede-direttiva-2025-2647
 
https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/direttiva-ue-2025-2647-ecco-come-cambiera-lalternative-dispute-resolution-adr/
 

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