Mediazione familiare: online documento di studio e proposta dell'Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

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L'Autorità garante ha elaborato una serie di raccomandazioni volte a rafforzare il sistema della mediazione, accrescere la conoscenza dell’istituto e favorire la partecipazione ai percorsi di mediazione.

Letto 312 dal 09/07/2025



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Il 3 luglio 2025 è stato presentato presso l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2025-07/mediazione-familiare-italia.pdf) il rapporto La mediazione familiare in Italia.
Il volume approfondisce le caratteristiche della mediazione familiare, istituto che entra in gioco nelle situazioni di separazione tra coniugi e che può produrre effetti positivi anche sulla condizione dei minorenni coinvolti. La mediazione – che ha carattere volontario e consapevole e deve essere supportato da mediatori specializzati e competenti – mira a favorire la composizione di un nuovo equilibrio psico-emotivo della famiglia a seguito della rottura della coppia e della trasformazione dei rapporti familiari.   
La redazione del documento è stata curata dalla commissione costituita con decreto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, con il coordinamento della Presidente Monica Velletti, la partecipazione di Fulvio Scaparro e Daniela Rodella, di Filippo Danovi e di Natale Cento in rappresentanza della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.), con Cristina Zicchi e Rita Santoro (Ufficio dell’Autorità garante) ed Ester di Napoli (Istituto degli Innocenti).
Il paragrafo 1.1 a pag. 24 si sofferma sul rapporto fra Mediazione familiare e mediazione civile.
Secondo i redattori, la mediazione familiare non è dunque uno strumento di giustizia alternativa e/o complementare: l’obiettivo non è necessariamente il raggiungimento di un accordo ma la riorganizzazione, operata sempre ed esclusivamente in prima persona dai mediandi, delle relazioni e degli assetti familiari discendenti dalla vicenda separativa. Un eventuale accordo – che nella mediazione civile costituirebbe titolo – non sarebbe sostitutivo del provvedimento del giudice ma richiederebbe sempre di essere trasfuso in una sentenza pronunciata all’esito di una procedura congiunta oppure in un accordo di negoziazione assistita. 


 
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