Le parti devono prendere in considerazione la proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis cpc, fare emergere le proprie posizioni al riguardo e aprire un dialogo

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Avv. Laura Manca

Tribunale di Salerno, Sez. II, 08.04.2025, sentenza n. 1548, giudice Paola Corabi

A cura del Mediatore Avv. Laura Manca da Cagliari.
Letto 41 dal 05/10/2025

Commento:

 In una controversia avente ad oggetto un contratto d'opera professionale, l’attore (medico legale) agiva nei confronti di due convenuti per ottenere il compenso per l’incarico relativo ad un parere pro veritate in tema di responsabilità professionale medica pari a Euro 79.035,80 oltre Iva e interessi.
Il contratto pattuito prevedeva che il professionista avrebbe ricevuto il 20% dell'importo che la paziente (che nelle more del processo è deceduta) avrebbe ottenuto a titolo di risarcimento dei danni subiti e le due strutture sanitarie convenute nella causa per il risarcimento dei danni erano state condannate a pagare Euro 197.589,50 ciascuna (in totale Euro 395.179,00).
I convenuti concludevano preliminarmente per la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive, inserite nell'atto di citazione, non riguardanti l'oggetto della causa e nel merito, per l'invalidità dell'incarico e per la pattuizione del compenso, stante il divieto del patto, il vizio del consenso, l'eccessiva onerosità e, comunque, per l'infondatezza della domanda.
Il giudice formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, con la quale veniva proposto il pagamento, da parte dei convenuti e in favore dell'attore, a titolo di compensi professionali, della somma di: "a) di Euro 79.000,00 (quasi l’intera somma richiesta), a tacitazione di ogni pretesa tra le parti e con reciproca rinunzia alle domande e difese proposte nel presente procedimento; b) di Euro 4.000,00 per le spese legali sostenute dall'attore fino a questa fase del giudizio".
La parte attrice specificava che la proposta sarebbe stata accettata se sugli importi indicati si fosse calcolata la maggiorazione dell'Iva, nonché sulle spese legali.
Il giudice, rilevata l'impossibilità alla conciliazione delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per le conclusioni.
Va dato atto che la parte convenuta accettava la proposta conciliativa in fase di comparsa conclusionale ma tale accettazione non veniva ritenuta più valida.
Il tribunale, esaminato e ritenuto valido il contratto d’opera professionale e disattese le eccezioni dei convenuti tra qui quella della nullità del cd. patto di quota lite (che si applica solo ai professionisti legali), riconosce la sussistenza del diritto di credito del medico legale. Parte convenuta viene anche condannata ex art. 96 cpc.
In merito alla proposta conciliativa, il Tribunale osserva che la proposta di conciliazione di cui all'art. 185 bis cpc si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio; non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione. Le parti, infatti, hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice e di fare quanto in loro potere per aprire e intraprendere su di essa un dialogo e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere la rispettiva posizione al riguardo

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - seconda sezione civile - composto dal giudice unico: dott.ssa Paola Corabi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4773 del Ruolo Generale dell'anno 2015 avente ad oggetto: pagamento somme
TRA
(...) rapp.to e difeso dall'avv. Ma.Me. ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno al c.so (...)
ATTORE E
(...) e (...), rapp.ti e difesi dall'avv.to Al.Fo. ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Eboli al Rione (...)
PARTE CONVENUTA
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il dott. (...) ha convenuto in giudizio i sigg. (...) e (...), al fine di: "1) Accertare la piena validità del contratto d'opera professionale; 2) riconoscere la piena sussistenza del diritto di credito del dott. (...); 3) riconoscere che il credito è certo, liquido ed esigibile; 4) accertare che tale credito ammonta ad Euro 79.035,80 oltre Iva nella misura percentuale che sarà vigente per legge nel tempo in cui il credito sarà soddisfatto, e oltre interessi;
5) condannare parte convenuta in solido al pagamento della ridetta somma oltre interessi fino all'effettivo soddisfo ed oltre Iva nella misura dovuta per legge al momento del saldo; 6) dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cpc, stante l'immotivata opposizione nel procedimento cautelare ante causam; 7) condannarla al pagamento di una somma equivalente liquidata a titolo di risarcimento danni da lite temeraria; 8) condannarla infine al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Con propria comparsa si costituivano (...) e (...), i quali, impugnando e contestando l'atto introduttivo e la documentazione allegata, concludevano preliminarmente per la cancellazione di tutte le espressioni sconvenienti ed offensive, inserite nell'atto di citazione, non riguardanti l'oggetto della causa; nel merito, per l'invalidità dell'incarico e per la pattuizione del compenso, stante il divieto del patto, il vizio del consenso, l'eccessiva onerosità e, comunque, per l'infondatezza della domanda.
Con ordinanza del 11.01.16, il GI, dott.ssa (...), autorizzava le parti alla ricostruzione del fascicolo, stante l'attestazione di smarrimento del fascicolo d'ufficio. Successivamente con ordinanza del 28.12.16, il GI dott.ssa Iervolino, formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, con la quale veniva proposto il pagamento, da parte dei convenuti e in favore dell'attore, a titolo di compensi professionali, della somma di: "a) di Euro 79.000,00, a tacitazione di ogni pretesa tra le parti e con reciproca rinunzia alle domande e difese proposte nel presente procedimento; b) di Euro 4.000,00 per le spese legali sostenute dall'attore fino a questa fase del giudizio". Seguiva istanza del 4.07.17da parte della difesa dell'attore con la quale si specificava che la proposta sarebbe stata accettate se sugli importi indicati si fosse calcolata la maggiorazione dell'Iva, nonché sulle spese legali.
Con ordinanza del 13.11.18, il giudice, rilevata l'impossibilità alla conciliazione delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per le conclusioni. Dopo una serie di rinvii della causa nello stato, nel 2024 subentrava questo giudice in sostituzione temporanea sul ruolo resosi vacante e con ordinanza del 13.01.25, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Il credito vantato dall'attore nel giudizio in esame nasce dalla sua richiesta volta ad ottenere il pagamento dei compensi professionali asseritamente dovuti in forza del contratto d'opera professionale stipulato in data 21 dicembre 2005 e sottoscritto da (...) madre di (...) (...), genero della (...) che assumeva gli stessi impegni assunti dalla suocera nei confronti del dott. (...) . ( "Conferimento incarico di consulenza medicolegale in tema di responsabilità medica").
L'incarico affidato all'attore con il predetto conferimento prevedeva di esprimere un parere pro veritate circa gli estremi di un'ipotesi di responsabilità professionale medica relativamente a cure ricevute presso la Casa di Cura "(...)" di Battipaglia e la Casa di Cura "(...)" esitate con l'amputazione della coscia sinistra della (...) Prevedeva, inoltre, l'espletamento di una serie di attività da parte dello stesso consulente tese al riconoscimento dell'eventuale danno. Veniva concordato che la (...)
avrebbe versato in favore di (...) per la consulenza medico-legale, il 20% dell'importo che la stessa avrebbe ricevuto a titolo di risarcimento dei danni subiti; nulla doversi dare, in caso di mancato riconoscimento dei danni.
Con sentenza del 12.05.14 venivano condannati al risarcimento dei danni i due enti sanitari citati dalla (...) - (...) e (...) e (...) - per l'importo di Euro 197.589,50 per ognuno di essi da pagare in favore della (...) Dagli atti di causa si rinviene testamento pubblico del 23.10.13 depositato agli atti, Notaio (...), con il quale la (...) nomina erede universale (...) Nel novembre 2013 decedeva la sig.ra (...) Segue ordinanza cautelare - G.I. dott. (...) - del 23.03.15 di accoglimento del ricorso ex art. 671 cpc proposto dall'attore di sequestro conservativo nei confronti di (...) "dei beni mobili, immobili e dei crediti di quest'ultima, nei limiti in cui ne è per legge consentito il pignoramento, fino alla concorrenza della somma di Euro 120.000,00".
Con l'ordinanza del 16.04.15, il G.E. dott. (...) disponeva "dichiara attuato il sequestro conservativo sulla somma dovuta alla sig.ra (...) dalla (...) fino alla concorrenza dell'importo di Euro 120.000,00".
Si ribadisce che il diritto vantato dall'attore e per il quale viene introdotto il presente giudizio nasce da un conferimento di incarico affidato allo stesso attore dalla signora (...) È bene precisare che l'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del cc; sotto il profilo giuridico esso è un contratto in forza del quale il professionista assume l'obbligo, nei confronti del cliente-committente, di eseguire, dietro compenso liberamente pattuito ovvero stabilito in base alla tariffa professionale, una determinata prestazione il cui contenuto è di tipo intellettuale;
Trattandosi di una prestazione d'opera intellettuale è inoltre richiesto il requisito della personalità di esecuzione (art. 2232 c.c.) in quanto il contratto si conclude intuitus personae (cioè su base fiduciaria, tale da caratterizzare l'intero rapporto e la catalogazione del contratto stesso tra i contratti fiduciari o di affidamento). In generale l'incarico di consulenza prevede l'analisi da parte del professionista per formulare pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici. Trattasi di contratto a prestazione corrispettiva ove la consulenza fornita dall'esperto viene retribuita secondo i dettagli forniti dal contratto.
Nel caso in esame il contratto del 21.12.05 non presenta generalità tali da costituire fonte di equivoci, ma al contrario, indica in maniera esplicita i soggetti contraenti, l'oggetto della prestazione e delle prestazioni costituenti l'obbligazione cui adempiere. Infatti, sono anche riportati gli obblighi del committente ( esame degli atti, relazione di ctp, presenziare a visite mediche o esperire collegiali presso fiduciari di Compagnie e/o ctu, note deduttive alle ctu e/o ctp e quant'altro).
Si osserva che a conferma del riconoscimento del proprio diritto (diritto vantato dal dott. (...)) è stata fornita agli atti di causa, la copia del contratto, che riporta" conferimento incarico di consulenza medico-legale in tema di responsabilità medica" del 21.12.05 stipulato tra l'attore e la dante causa della convenuta (...) sig.ra (...) Dalla detta documentazione si evidenzia che quest'ultima si impegnava a corrispondere a (...) per la sua opera professionale consistente nella consulenza ed assistenza medico legale, in sede giudiziale e stragiudiziale, una somma pari al 20% dell'importo che le sarebbe stato riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni. Importo riconosciuto in sede giudiziale con la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, n. 8829/14, con cui è stata attribuita alla (...) a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale - nel giudizio in relazione al quale ha prestato la propria opera professionale - la somma di Euro 395.179,00.
Non trovano accoglimento le eccezioni di invalidità della predetta scrittura privata sollevata dalla parte convenuta in quanto infondate. A tal proposito si aderisce, condividendole, alle motivazioni addotte nell'ordinanza emessa nel procedimento cautelare del 23.03.15, sia in ordine alla non applicabilità, nel caso di specie, del divieto di cessione dei crediti di cui all'art. 1261 cc, non potendo l'attore essere ricondotto ad alcuno dei soggetti indicati in tale norma, sia in ordine alla non suscettibilità di estensione analogica della disposizione di cui all'art. 2233, co.3, cc (in tema di compensi professionali), che prevede la nullità del cd patto di quota lite, poiché trattasi di norma
speciale a carattere tassativo, che si riferisce all'attività svolta dai professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non all'attività espletata dal consulente medico-legale di parte. Nella propria comparsa conclusionale, parte convenuta conclude" per l'accoglimento dell'accettata proposta conciliativa e per l'emissione di ogni e consequenziale provvedimento che disponga e/o ordini il pagamento e/o l'assegnazione delle somme sequestrate, nei termini dell'accettata proposta, direttamente all'attore e al suo difensore e con restituzione della residua differenza ai convenuti ovvero con condanna di parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 79.000,00 omnicomprensiva, nonché al pagamento delle spese di lite da liquidarsi in favore del difensore di parte attrice, nella complessiva somma di euro 4.000,00 omnicomprensiva, così come liquidate da giudice nella richiamata proposta conciliativa del 28.12.2016 e come chiarita all'udienza del 13.07.2017".
Appare agli atti depositata l'accettazione della proposta conciliativa (proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc del 28.12.16) della parte convenuta del 13.03.17 ed anche quella dell'attore del 23.10.17, anche se quest'ultimo fa istanza di modifica della proposta in termini di maggiorazione degli importi (Euro 79.000,00 ed Euro 4.000,00) da calcolarsi con l'Iva. Non si rileva, però, agli atti, modifica della proposta conciliativa da parte del giudice Iervolino, che, invece, emette l'ordinanza del 13.11.18, nella quale si legge "rilevata l'impossibilità di conciliare le parti...ritenuto che la causa debba essere considerata matura per la decisione.rinvia per le conclusioni". Alla stregua di quanto sopra è evidente che non vi sia stata un'accettazione della proposta conciliativa e, pertanto, non può ritenersi più valida l'accettazione della stessa in fase di comparsa conclusionale. Si ricorda che la proposta di conciliazione di cui all'art. 185 bis cpc si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio; non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione. Le parti, infatti, hanno l'obbligo di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice e di fare quanto in loro potere per aprire e intraprendere su di essa un dialogo e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere la rispettiva posizione al riguardo. Alla luce di quanto riportato, la mancata adesione alla proposta ex art. 185 bis cpc può essere sanzionabile ex art. 96 cpc. Nel caso in esame l'attore, pur non accentando la suddetta proposta (l'unica proposta conciliativa è quella del 28.12.16), ha
comunque fatto emergere la sua posizione al riguardo, indicando in modo dettagliato le motivazioni; pertanto, a parere di questo giudice, non si profila alcuna condizione sanzionabile ai sensi dell'art. 96 cpc.
Parte convenuta, come da prova documentale, ha ricevuto dalla clinica (...), a seguito della citata sentenza del 12.05.14, la somma di Euro 197.589,50, ovvero la metà posta a carico di tale ente sanitario, coobbligato con l'altro ente Azienda ospedaliera OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, che avrebbe dovuto pagare l'altra metà, somma (di Euro 197.589,50) sottoposta a sequestro conservativo fino alla concorrenza dell'importo di Euro 120.000,00 ( il G.E. "accerta e dichiara che l'azienda (...) è debitore nei confronti di (...), quale erede di (...), di un importo superiore a quello di Euro120.000,00 indicato dal creditore nell'atto di sequestro conservativo presso terzi;..dichiara attuato il sequestro conservativo della somma dovuta alla sig.ra (...) dall'A.O.U. fino alla concorrenza dell'importo di Euro 120.000,00; sospende il presente procedimento esecutivo sino alla definizione del giudizio di merito).
In definitiva, accertata la piena validità del contratto d'opera professionale per le suesposte motivazioni è riconosciuta la piena sussistenza del diritto di credito maturato dal dott. (...) per l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali in virtù del già richiamato contratto del 21.12.05, nella misura di Euro 79.035,80, ed oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, che parte convenuta, in solido, dovrà corrispondere in favore dell'attore. Somma da ritenersi omnicomprensiva e quindi anche dell'Iva (" una somma pari al 20% dell'importo che riceverà a titolo di risarcimento").
Sotto altro aspetto, è da considerare che è di tutta evidenza che parte convenuta era a conoscenza della sua obbligazione di pagamento, poiché essa trovava la propria origine nello stesso contratto d'opera professionale stipulato dalla madre di (...) con l'attore. Per tale motivo, appare del tutto giustificata la condanna della parte convenuta ai sensi dell'art. 96 cpc., in base al quale "sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione' (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023). Si ritiene, dunque, condannare parte convenuta, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamento in favore dell'attore di una somma che - tenuto conto della propria accettazione alla proposta conciliativa avvenuta in corso di causa - viene quantificata in un importo pari alla metà di quello delle spese di lite, pari ad Euro 4.217,00.
Le somme indicate in dispositivo saranno corrisposte dalla parte convenuta in favore dell'attore, mentre la residua differenza dovrà essere restituita ai convenuti.
Per le motivazioni esposte, la domanda va accolta nei termini delle suesposte ragioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D M. n. 55/14.
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione - in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
  1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna parte convenuta, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma pari ad Euro 79.035,80, oltre interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
  2. Condanna parte convenuta, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'attore, che liquida in Euro 8.433,00, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
  3. Condanna parte convenuta, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 4.217,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Così deciso in Salerno l'8 aprile 2025. Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2025.
 

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Chi è l'autore
Avv. Laura Manca Mediatore Avv. Laura Manca
Sono avvocato dal 2006 ed ho sempre creduto nell'efficienza dell'attività volta al componimento bonario fuori dalle aule giudiziare ed in particolare com l'ausilio di un terzo soggetto estraneo alle parti ed ai difensori. Sono specializzata in diritto bancario ma affronto anche diverse altre materie tra le tante, diritti reali, successioni e divisioni, condominio. I miei punti di forza sono la tenacia ed il senso pratico nel gestire le questioni giuridiche a me sottoposte.





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