Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 15/03/2021 al numero 2172/21 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Buccino (SA) n. 205/2020 nel giudizio recante R.G. 327/C/19, resa il 09/09/2020 e pubblicata il 15/09/2020;
TRA
(...) IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (...) (P.IVA. (...)), rappresentata e difesa dall'avv. (...) APPELLANTE
E
(...) (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. (...) APPELLATO
E
(...) (C.F. (...))
APPELLATA CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato il 22.03.2019 (...) conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Buccino (SA) (...) e (...) in persona del legale rappresentante pro-tempore al fine di sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta (...) quale proprietaria e conducente del veicolo Fiat Panda tg. nella verificazione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, condannare la Compagnia assicurativa al pagamento in favore di (...) della somma di Euro4.944,80 ovvero della somma determinata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Assumeva, al riguardo, l'attore che in data 07.09.2018 alle ore 10.15 circa in Località F. in agro di S. G. M. si verificava un sinistro stradale tra il veicolo di tipo W Polo tg. condotto nell'occasione e di proprietà dell'attore (...) ed assicurato per la rca con la Compagnia (...) ed il veicolo Fiat Panda tg. di proprietà di (...) e dalla stessa condotto, assicurato per la Rca con la Compagnia (...) ; nello specifico, il conducente del veicolo Fiat Panda nel percorrere la predetta strada ometteva di fermarsi al segnale di STOP ivi posto impattando con la parte anteriore destra la fiancata laterale destra del veicolo W Polo tg. che procedeva sulla propria corsia di marcia da San Gregorio Magno con direzione Palomonte e che, a causa dell'impatto, riportava danni alla carrozzeria lungo la fiancata laterale destra nonché lesioni personali refertate dall'Ospedale di Oliveto Citra.
Con nota pec del 26.09.2018 l'attore richiedeva alla Compagnia l'integrale ristoro dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro ma non ricevendo alcun positivo riscontro si vedeva costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria.
Con comparsa di risposta depositata il 20.05.2019, si costituiva in giudizio (...) in persona del legale rappresentante p.t. la quale, instando per il rigetto della domanda in quanto integralmente infondata, in via preliminare di rito, richiedeva la riunione del procedimento R.G. 327/2019 promosso dal Sig. (...) al fine di ottenere nei confronti della sig.ra (...) e della (...) il risarcimento delle lesioni personali patite quale conducente della vettura Polo tg. a quello promosso dal Sig. (...) per il risarcimento delle lesioni personali patite quale terzo trasportato a bordo della medesima vettura, nonché al giudizio promosso dal medesimo Sig. (...) per il risarcimento dei danni a cose subiti dalla propria vettura, tutti pendenti innanzi allo stesso Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace di Buccino, per identità del fatto storico e delle parti convenute, al fine di evitare la
formazione di giudicati contrastanti all'interno dello stesso ufficio giudiziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 c.p.c..
Inoltre, la Compagnia eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata sottoposizione alla visita medica disposta dalla Compagnia, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, per la mancata dimostrazione del fatto storico da parte attrice e per l'errata quantificazione della domanda di risarcimento delle lesioni, sia con riferimento alla pretesa percentuale di danno
biologico per carenza dei presupposti di cui alla L. n. 27 del 2012, art. 139, comma 3 ter, e comma 3 quater, sia, soprattutto, con riferimento alla richiesta di risarcimento anche del danno morale. (...), pur ritualmente convenuta, rimaneva contumace.
Il Giudice di Pace non provvedeva in ordine alla richiesta riunione dei giudizi precisando che i procedimenti di cui si era chiesta la riunione richiedevano accertamenti diversi.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta la CTU medico-legale ai fini del decidere e formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., tuttavia non accettata dalla compagnia in quanto il sig. (...) sia in fase stragiudiziale che durante il procedimento non si era sottoposto a visita medica nonostante regolare invito, il Giudice di prime cure rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.09.2020 ove veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 205 del 2020 depositata il 15.09.2020 nell'ambito del procedimento n. 327/C/2019 R.G., il Giudice di Pace di Buccino, così provvedeva:
- accertata la responsabilità del conducente il veicolo W Polo tg. (...) di proprietà di (...), accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condannava (...) al pagamento in favore di (...) titolo di risarcimento danni alla persona-della somma dovuta di Euro2.333,84 oltre a quella dovuta per interessi a far data dal sinistro sino al soddisfo;
- condanna la suddetta Compagnia convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di Euro500,00 ai sensi dell'art. 96 co. III in favore della parte attrice;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del costituito procuratore della parte attrice, che si liquidano in complessivi Euro1.550,00 di cui Euro149,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) Iva e CA se ed in quanto ricorrono i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
- pone le spese di CTU liquidate con decreto del 07.09.2020 in complessivi Euro450,00 oltre accessori in favore del Dott. (...) definitivamente a carico della (...)
- Con atto di citazione in appello notificato a mezzo p.e.c. il 10.03.2021 (...) in persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno (...) e (...) per sentire parzialmente riformata la sentenza su indicata per l'illegittimo riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del danno morale in favore di (...) quantificato nella misura di Euro388,97 nonché per l'ingiustificata condanna della Compagnia al pagamento dell'ulteriore somma pari ad Euro500,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. conseguente all'ingiustificato rifiuto della Compagnia di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. In conclusione, l'appellante, in accoglimento dei due motivi di appello, chiedeva dichiararsi non dovuti sia il danno morale nei confronti dell'appellato (...) sia l'ulteriore somma di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 co III c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione depositata il 30.06.2021 (...) contestava il proposto appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto chiedendone l'integrale rigetto con condanna dell'appellante alle spese di lite.
(...), pur ritualmente citata, rimaneva contumace anche nel secondo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii per il carico di ruolo, all'udienza del 17.02.2025, la cui trattazione avveniva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di sintetiche note scritte, le parti costituite precisavano le conclusioni ed il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del 20.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c. Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice. In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione. Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado. Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris intantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
- Prima dell'esame del merito va, inoltre, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
- Tanto premesso, deve ritenersi, nel merito, che l'appello è infondato.
Preliminarmente, occorre dare atto che parte appellante ha prestato sostanziale acquiescenza alla parte della impugnata sentenza in cui il Giudice di Pace di Buccino ha accertato la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso in capo alla sig.ra (...) proprietaria del veicolo VW Polo tg. rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Quanto ai dedotti motivi di appello giova evidenziare che con il primo motivo l'appellante ha inteso censurare la parte del provvedimento giudiziale n. 205/2020 in cui il Giudice di Pace avrebbe, in maniera del tutto erronea, accordato in automatico e senza alcuna giustificazione al riguardo in favore dell'appellato (...) il cosiddetto "danno morale" nella considerevole misura di Euro 388,97 e, con il secondo motivo, ha chiesto la riforma del provvedimento di primo grado nella parte in cui, il Giudice di Pace ha ritenuto opportuno condannare l'odierna appellante al pagamento di un'ulteriore somma pari ad Euro500,00 in favore dell'appellato ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. in considerazione dell' irragionevole ed ingiustificato rifiuto della (...) alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice nel corso del procedimento.
Orbene, relativamente alla prima censura dedotta dall'appellante va rilevato che l'applicazione della Tabelle del danno biologico/non patrimoniale non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati (quantum debeatur), in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari.
Inoltre, il Giudice è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Buccino, nel procedere alla quantificazione dei danni alla persona accertati dall'espletata CTU alla luce della Tabella del danno biologico ex art. 5 co. 2 prevista dalla L. n. 57 del 2001 ed aggiornata all'ultimo D.M. in uno con gli artt. 138 e 139 del Cod. Ass.ni affermava che "questo Decidente, pur in accordo con i postulati enunciati dalle Sez. Unite della Suprema Corte (Sen. N.26972/08) ritiene che vada effettuata la personalizzazione della liquidazione del danno biologico valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso al fine di pervenire al ristoro del danno in armonia con quanto espressamente previsto anche dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (Tribunale Milano sez. V sentenza del 19/02/09 n. 2334) incrementato lo stesso anche con la voce di danno morale, non comportando quest'ultimo alcuna duplicazione risarcitoria (Cass. n. 5691/16, n. 22066/18)". Aggiungendo che "l'attore avendo subito lesioni alla salute a seguito dell'incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie morale) sussistendo una presunzione di legge non superata da alcuna prova contraria che da questo Giudice viene valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, dell'entità delle lesioni, come della condotta dell'autore del danno". Per cui, in virtù di quanto espresso e tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (21 anni) e della percentuale di invalidità permanente pari all'1% il danno complessivo alla persona veniva così determinato: totale danno biologico temporaneo Euro1.175,38 + danno morale (20%) Euro388,97 per un totale di Euro2.333,84.
Il suddetto calcolo effettuato sulla base degli importi Tabellari con l'aggiunta dell'aumento previsto per il danno morale è espressione del potere di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da parte del Giudice di prime cure e, deve essere riconosciuto anche per le micro-invalidità fino alla misura del 20%.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il riconoscimento del danno morale risulta adeguato e congruo rispetto al caso concreto atteso che il Giudice di Pace ha, seppur sinteticamente, motivato le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto alla personalizzazione del danno biologico per garantire all'esponente l'interezza del risarcimento.
Anche il secondo motivo di appello risulta privo di pregio e non trova accoglimento.
Sul punto, va evidenziato che il Giudice di primo grado non solo ha motivato la condanna dell'appellante ex art. 96 comma III cpc, ma ha anche correttamente parametrato la somma liquidata pari ad Euro500,00 alle circostanze emergenti dagli atti di causa ed in particolare alla censurabile condotta della Compagnia (...) mancando, dunque, una ragionevole giustificazione al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Difatti, il Giudice con ordinanza del 11.11.2019 considerato il danno emerso dal sinistro del 07/09/2018, il fatto storico non contestato, l'entità delle lesioni conseguenti e la responsabilità del danno accertato e tenuto conto dell'istruttoria espletata proponeva il pagamento a favore di parte attrice ed a carico della società convenuta della somma di Euro2.100,00 oltre interessi legali a far data dal sinistro. Tuttavia, all'udienza del 19.12.2019 la (...) dichiarava di "non poter accettare la proposta formulata dal Giudicante ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. in quanto la parte attrice, sebbene invitata, non si è mai sottoposta a visita e da ciò è scaturito il presente giudizio" così giustificando il proprio rifiuto. Invero, il Giudice di prime cure aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità della
domanda sollevata dalla convenuta Compagnia nella propria comparsa di costituzione in primo grado non essendosi l'esponente sottoposto a visita medico legale sebbene ritualmente invitato poiché agli atti mancava la prova dell'effettiva convocazione del sig. (...) a visita medica, non bastando, a tal fine, la sola copia della missiva di invito del 4.10.2018 priva degli avvisi o delle ricevute pec. Inoltre, deve osservarsi che il Giudice di Prime cure nell'ordinanza dell'11.11.2019 contenente la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. aveva già espressamente dichiarato che "in caso di mancato accordo le parti potranno indicare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (così da consentire a questo Decidente l'eventuale valutazione giudiziale in ordine alla condotta processuale delle stesse ai sensi degli artt. 91 e 96 III c.p.c."
La disposizione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c. relativa alla responsabilità aggravata configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle previsioni di condanna di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, altresì cumulabile con questi ultimi, la quale non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente.
L'art. 96, terzo comma, c.p.c., prescrive che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata". Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che: "La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88
c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è
preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne
consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (Cass., Sez. Unite, 22405 del 13/09/2018).
Su tali premesse, qualora nel corso del giudizio una parte rifiuti ingiustificatamente la proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., viene in rilievo il carattere pretestuoso della mancata adesione tale da determinare l'impossibilità delle parti di addivenire ad una più rapida definizione della lite; sicché, la condotta processuale della parte che non ha aderito alla proposta del Giudice costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno delle altre parti e il pregiudizio va riferito a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, quando le altre parti sono state costrette ad un ulteriore attività processuale; ne consegue che la determinazione del danno, ex art. 96 comma 3 c.p.c. rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti.
Nel caso di specie, la condanna ulteriore stabilita dal Giudice rappresenta una forma di ristoro sia del danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, sia del danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause promosse, per cui, sussistono gli estremi per condannare la parte soccombente al pagamento, ex art. 96 comma terzo c.p.c., di una somma, ulteriore rispetto a quella relativa alle spese di lite, da lui equitativamente determinata.
5. Le spese processuali, liquidate, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, ai medi tabellari e tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 2172/2021 RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da (...) e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in Euro.662,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore dell'avv.
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della astratta sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la propria impugnazione.
Così deciso in Salerno il 18 giugno 2025. Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2025.