Presentati emendamenti al disegno di legge (Atto Camera: 2807) "Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" per rafforzare la mediazione civile

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Proposta di estendere la mediazione a tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili

Letto 36 dal 18/03/2026



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Sono stati presentati gli emendamenti 17.02 (on.li Rosato e Bonetti) e 17.03 (on.le Dondi) al disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza della giustizia civile e di ridurre dell'arretrato giudiziario, così come previsto dai target del PNRR, che si riportano qui di seguito:
 

Legislatura XIX
Proposta emendativa 17.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 2807
17.03.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2026 nascondi
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2026  [ apri ]
17.03.
  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni volte a rafforzare l'efficienza della giustizia civile)
  1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Tale disposizione ha efficacia per i cinque anni successivi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Al termine di tre anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
  2. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in primo grado da oltre tre anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  3. La mediazione disposta dal giudice ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  4. All'udienza di cui ai commi 1 e 2, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
  5. I commi 1 e 2 non si applicano alle cause per le quali il giudice ha disposto la mediazione ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  6. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno efficacia per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al termine di tre anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato, su iniziativa del Ministero della giustizia, il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
 
 
 
Proposta emendativa 17.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 2807
17.02.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2026 nascondi
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2026  [ apri ]
17.02.
  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Piano straordinario per il raggiungimento degli obiettivi in materia di processo civile)
  1. Al fine di rafforzare l'efficienza della giustizia civile attraverso il potenziamento degli strumenti stragiudiziali e a favorire una significativa riduzione dell'arretrato giudiziario, così come previsto dai target del PNRR, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  2. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in primo grado da oltre tre anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone con ordinanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esperimento di un procedimento di mediazione e ne fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  3. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in secondo grado da oltre due anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone con ordinanza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'esperimento di un procedimento di mediazione e ne fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  4. La mediazione disposta dal giudice nei casi di cui ai commi 2 e 3 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  5. All'udienza di cui ai commi 2 e 3, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle cause per le quali il giudice ha disposto la mediazione ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia attiva procedure di monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione e ne pubblica i risultati sul proprio sito istituzionale.

 
https://www.senato.it/export/ddl/full/59916
 
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2807
 
https://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?contenitorePortante=leg.19.eme.ac.2807&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:19:2807:null:null:com:05:referente&tipoListaEmendamenti=1
 
 
 
 
 
 
 
 









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