Accertamento dell’avvenuta usucapione in mediazione

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Avv. Sabine  Chiarella

Tribunale di Trieste, sentenza 17.2.2017

A cura del Mediatore Avv. Sabine Chiarella da Sassari.
Letto 4759 dal 17/05/2017

Commento:

L’accordo raggiungo in mediazione tra le parti col quale si accerta l’avvenuta usucapione di una servitù di passaggio può essere prodotto nel successivo giudizio.
In tal caso, il giudice stante la mancata contestazione dei fatti può accelerare il processo rinviando la causa già per la precisazione delle conclusioni.

Testo integrale:

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Trieste
Sezione Civile Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli, ha pronunziato la seguente
sentenza
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. ed iniziato  da
D. S. - attrice
contro
G. P. - convenuto contumace
avente ad oggetto : usucapione servitù passaggio.
Conclusioni dell'attore :
Voglia il Tribunale di Trieste, preso atto dell'intervenuto accordo di mediazione tra attore e convenuto sottoscritto in data 6 dicembre 2016 presso l'organismo di mediazione P. srl, ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale a favore dei seguenti immobili dell'attore D. S.: - quota di 500/1000 p.i. della pcn 1195/1 in P.T. 2238 di P, di pertinenza della unità condominiale c.t. 1° in P.T.2240 di P; - unità condominiale censita nel c.t. 1° della P.T. 2240 di civico di P - pcn 1195/3 e pcn 1194/1 censite nel c.t. 2° della P.T. 2240 di P; - pcn 1194/2 censita nel c.t. 1° della P.T. 12 di P, ed a peso del seguente immobile: - pcn 1195/2 censita nel c.t. 2° della P.T. 2239 di P, lungo il tracciato indicato nell'elaborato allegato sub doc.13 lungo le lettere A-B-C-D-E-F-A.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
D. S. ha convenuto in giudizio G. P. al fine di sentir accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione di servitù di passaggio nei termini di cui in epigrafe, in particolare esponendo quanto segue: di essere proprietario di alcuni immobili nel Comune Censuario di , costituenti un compendio abitativo composto dall'alloggio al primo piano nello stabile civ. di P e circostante area adibita a giardino; tavolarmente, gli immobili attorei sono così individuati (come da allegate visure tavolari): P.T. 2240 c.t. 1° alloggio al primo piano dello stabile al civico n° 275 di  , costruito sulla pcn 1195/1 in P.T. 2238, cui sono pertinenti 500/1000 p.i. della stessa P.T.  2238; P.T. 2240 c.t. 2° pcn 1195/3 edificio rustico di mq 40 e pcn 1194/1 prato di mq 483; P.T. 12 c.t. 1° pcn 1194/2 prato di mq 74; il convenuto G. P. è invece proprietario di altri immobili situati nel medesimo compendio, tavolarmente censiti quali: - P.T. 2239 c.t. 1° alloggio al pianoterra del civ. n° di     con 500/1000 p.i. della P.T. 2238; - P.T. 2239 c.t. 2° pcn 1195/2 corte di mq 112 e pcn 1194/3 prato di mq 160 (come da estratto tavolare della P.T. 2239 pure allegata); sicché, nel medesimo stabile al civico 275 vi è un alloggio al piano terra appartenente a G. P. ed altro alloggio al primo piano appartenente a D. S.; tale conformazione condominiale era stata concordata dai genitori delle parti, sig.ri G. S. ed E. P., i quali si erano accordati per la divisione con rogito notarile dd. 29/01/70 e il contratto era stato intavolato assieme ad un piano di corrispondenza e frazionamento condominiale predisposto dal geom. P. sub prot. 9 dedotto quindi l'attore che tra la facciata dello stabile e la via del , orlata in rosso nell'elaborato P., già attribuita in sede di divisione ad E. P. ed oggi di G. P.; sul lato strada, tale fondo pcn 1195/2 è recintato da un muro in pietra, nel quale è posizionato un accesso pedonale alla stessa pcn 1195/2; trattasi di punto d'ingresso esclusivamente pedonale, con cancello metallico e con la tabella col contrassegno anagrafico del civico di P, una cassetta postale con i nomi delle famiglie S. e P. e due citofoni, a servizio dei rispettivi alloggi al pianoterra ed al primo piano; tale accesso viene utilizzato dalle famiglie P. e S. da oltre cinquantanni in modo continuo, pubblico, ininterrotto e notorio e il S. e il P., come già prima i rispettivi genitori, possiedono le chiavi del cancelletto; una volta entrati sull'area pcn 1195/2, il transito pedonale avviene su apposito tracciato lastricato in pietra, che conduce alla facciata dello stabile e poi svolta a destra costeggiando la facciata sino ad attingere la particella pcn 1195/1 di comproprietà P./S.. Ha altresì precisato l'attore che, nel transitare sulla pcn 1195/2, esercita un diritto di servitù mentre, una volta raggiunta la pcn , vi passa iure comproprietatis, intendendo quindi ottenere il diritto di servitù di passaggio pedonale a favore dei propri immobili ed a peso della pcn 1195/2, nei limiti del sedime che costituisce il percorso pedonale.
In punto legittimazione, l'attore ne sarebbe in possesso in quanto erede del padre G. S. (deceduto il) assieme alla sorella E.; i germani S. si erano intavolati appar certificato di eredità dd. 20/04/01 sub G.N. 4882/1993; la sig.ra E. S. coniugata U. è deceduta nel 1989; la sua quota veniva rilevata dall'attore e dalla di lui consorte T. S. in S. con contratto del 19/12/08; deceduto G. S. (nel 1990) e intavolata la proprietà ai figli D. ed E., nell'alloggio continuò ad abitare la coniuge superstite sig.ra M. D. ved. S., madre dell'attore, sino al decesso del 24/03/05; tutti i soggetti citati (D. S. e i suoi danti causa G. S. e M. D. ved. S.) hanno posseduto in modo continuo, diuturno, notorio ed ultraventennale il percorso pedonale sulla pcn 1195/2 per raggiungere i propri immobili.
Per converso, il convenuto G. P. è l'unico figlio di E. P. (deceduto il ) come da certificato di eredità intavolato sub G.N. 7077/97; la madre del convenuto, sig.ra D. G. ved. P., è deceduta il , per cui il fondo servente appartiene all'unico erede G. , D. S.ha chiesto costituirsi servitù di passaggio pedonale, esponendo altresì di aver usucapito la pcn 1194/2, area retrostante la casa civ. 275, come da sentenza del Tribunale di Trieste n° 1307 dd. 20/12/11 intavolata sub G.N. 10335/2012, con ciò implicitamente provando il possesso del percorso pedonale che immette sulla stessa area.
In contumacia del convenuto, l'attore ha depositato alla prima udienza verbale di mediazione sottoscritto in data 6/12/16 presso la P. srl, e quindi il G.I., acquisite le definitive conclusioni dell'attore ed assegnato termine per conclusionale, si è riservato la decisione. Ciò posto, si rileva che, in sede di mediazione, il convenuto ha dichiarato di aderire alle istanze attoree e pertanto è stata concordata la costituzione della servitù richiesta nei seguenti termini, conformi a quelli di cui all'atto di citazione: le parti dichiarano concordemente di costituire la servitù di passaggio pedonale a peso della pcn 1195/2 in P.T. 2239 di    c.t. 2°, di iscritta ragione di G. P., nato a il , lungo il tracciato indicato nell'elaborato allegato doc.13 all'atto di citazione della causa RG XXX Tribunale di Trieste, tracciato identificato tra le lettere A-B-C-D-E-F-A-a favore: - della pcn 1195/1 in P.T. 2238 di   c.t. 1° per la quota di 500/1000 p.i. congiunte alla P.T. 2240 c.t. 1° - pcn 1195/3 e 1194/1 in P.T. 2240 del C.C. di   c.t. 2° - pcn 1194/2 in P.T. 12 del c.c. di   c.t. 1° di iscritta ragione di D. S. nato a Trieste il 2.9.1944 e T. S. nata a Trieste il 30.11.1955. Le spese di causa si intendono interamente compensate. Si dà atto che le parti sottoscrivono la planimetria allegata n. 13 alla premessa citazione che viene unita al presente accordo.
Ciò premesso, preso atto di quanto concordato tra le parti e nulla ostando, non può che disporsi in conformità.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che l'attore D. S. è divenuto titolare della servitù di passaggio pedonale a favore dei seguenti immobili di proprietà : - quota di 500/1000 p.i. della pcn 1195/1 in P.T. 2238 di  , di pertinenza della unità condominiale c.t. 1° in P.T. 2240 di  ; - unità condominiale censita nel c.t. 1° della P.T. 2240 di  , alloggio al primo piano del civico di   - pcn 1195/3 e pcn 1194/1 censite nel c.t. 2° della P.T. 2240 di  ; - pcn 1194/2 censita nel c.t.1° della P.T.12 di  , ed a peso del seguente immobile: - pcn 1195/2 censita nel c.t. 2° della P.T. 2239 di  , lungo il tracciato indicato nell'elaborato allegato sub doc. 13 lungo le lettere A-B-C-D-E-F-A; autorizzata la conseguente intavolazione.
Spese compensate.
Così deciso a Trieste, il 17/02/17
Il Giudice dott.ssa Anna L. Fanelli

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Chi è l'autore
Avv. Sabine  Chiarella Mediatore Avv. Sabine Chiarella
“Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l'armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa.” Eraclito

Anni prima di conseguire il titolo di avvocato (anno 2008), mi sono approcciata alla mediazione, materia a me affina; infatti nel 2004, ho frequentato il master universitario in mediazione e tecniche alternative di risoluzione delle controversie.
La mia formazione è proseguita con un corso di aggiornamento presso l'organismo 101 mediatori oltreché specializzarmi...
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