Ammissibile la prova testimoniale del mediatore in relazione alle modalità di partecipazione delle parti alla mediazione

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Avv. Maria Lina Guarino

Tribunale di Udine, decreto del 7 marzo 2018

A cura del Mediatore Avv. Maria Lina Guarino da Milano.
Letto 3488 dal 18/04/2018

Commento:

L’art. 10 del dlgs 28/2010 sancisce il principio di riservatezza relativo all’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni rese nel procedimento di mediazione.
Tale principio, però, deve essere riferito esclusivamente alle dichiarazioni relative al merito della controversia.
Al contrario, tutte le dichiarazioni che attengano alle modalità di partecipazione alla mediazione devono essere obbligatoriamente riportate nel verbale e, qualora lo stesso risulti lacunoso, è ammissibile non solo l’utilizzo dello stesso durante il processo, ma anche la testimonianza del mediatore.
La deroga al principio generale dettato dall’art. 10 è possibile in quanto la fase di identificazione delle parti non ha alcun contenuto sostanziale, non essendosi ancora affrontata nel merito la controversia.
Nel caso di specie, eccepita la mancata partecipazione personale della controparte, il giudice ha ritenuto opportuno ammettere l’istanza con la quale l’attore chiedeva di assumere la prova testimoniale del mediatore. Ciò al fine di integrare la non completa verbalizzazione di quanto accaduto all’incontro.

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Maria Lina Guarino Mediatore Avv. Maria Lina Guarino
Avvocato dal 1987, sono esperta di diritto di famiglia e delle successioni, nonchè di diritto d'autore, in particolare in campo discografico, letterario, fotografico e delle arti figurative, materie, queste, che mi obbligano a costanti sconfinamenti in quasi tutti i settori del diritto civile, commerciale e del lavoro.
Ho esperienze pluriennali di studio e lavoro all'estero e padroneggio l'inglese e il francese, scritto e parlato.
Sono una convinta sostenitrice della mediazione come efficace s...
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