Ancora una pronuncia che ritiene PERENTORIO il termine di 15 gg per la proposizione della mediazione

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Avv. Sonia Mureddu

Tribunale-Parma-sentenza-199-2021

A cura del Mediatore Avv. Sonia Mureddu da Cagliari.
Letto 4605 dal 21/03/2021

Commento:
"..Ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lvo citato, "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione".

Pertanto, qualora detto termine non venga rispettato, si ritiene che, alla luce della funzione che in concreto esso adempie, la sanzione dell'improcedibilità del giudizio sia conseguenza inevitabile (v. Cass. n.1064/2005; 4530/2004).

Infatti, benché la norma non attribuisca espressamente natura perentoria al termine in oggetto, tale natura va desunta implicitamente, considerata la severità della sanzione espressamente prevista in ipotesi di mancato esperimento della mediazione.

Condivisibile, pertanto, è quanto osservato dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale "Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata nel termine di 15 giorni e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine" (v. Tribunale Firenze, sez. III, 9.6.2015; nel medesimo senso Tribunale Ivrea, 11.3.2016 n. 215; Tribunale Monza, sez. I, 21.1.2016, n. 156).

D'altra parte, alla medesima conclusione deve pervenirsi anche considerando il suddetto termine come ordinatorio. Infatti, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di un atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 c.p.c. per i termini perentori; peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art.154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c.p.c., sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte" (v. Cass. n. 1064/2005 citata) e, nel caso di specie, non risulta essere stata formulata istanza di proroga del termine, prima della sua scadenza.

Non vi è dubbio, infine, che sia onere di parte attrice instaurare la mediazione. L'eccezione di parte convenuta, pertanto, deve essere accolta. Le spese di Ctu devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice. La complessità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dichiara l'improcedibilità della causa. Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice. Dichiara le spese di causa integralmente compensate tra le parti. Parma, 15 gennaio 2021. Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2021.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Sonia Mureddu Mediatore Avv. Sonia Mureddu
Sono Sonia Mureddu, avvocato e mediatore civile e commerciale dal 2011. Dal 2019 sono Responsabile della sede di 101Mediatori a Cagliari, di recente apertura. Sono anche Responsabile dell'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro dal 2013. Ho conseguito la licenza di Advanced Master Pratictioner in PNL (riconosciuta da Richard Bandler).
Sono stata relatrice e moderatrice in vari eventi sul tema della mediazione e sono formatrice accreditata presso il Ministero della Giustizia per i corsi sulla M...
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