Assente ingiustificato all mediazione, condannato al pagamento del C.U.

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Avv. Maria Lina Guarino

Tribunale di Roma, sez. dis. di Ostia 5.7.2012 n. 275

A cura del Mediatore Avv. Maria Lina Guarino da Milano.
Letto 6202 dal 27/07/2012

Commento:

L’articolo 8 del decreto legislativo 28/2010 al comma quinto dispone che il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (D.L. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148).
Ne consegue che a tanto va condannato il convenuto ritualmente convocato al procedimento di mediazione attivato dall'intimante, su impulso del giudice ex articolo 5 D.lgs 28/2010 primo comma (mediazione obbligatoria), il quale non abbia fornito un giustificato motivo della sua assenza.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Maria Lina Guarino Mediatore Avv. Maria Lina Guarino
Avvocato dal 1987, sono esperta di diritto di famiglia e delle successioni, nonchè di diritto d'autore, in particolare in campo discografico, letterario, fotografico e delle arti figurative, materie, queste, che mi obbligano a costanti sconfinamenti in quasi tutti i settori del diritto civile, commerciale e del lavoro.
Ho esperienze pluriennali di studio e lavoro all'estero e padroneggio l'inglese e il francese, scritto e parlato.
Sono una convinta sostenitrice della mediazione come efficace s...
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