Chi promuove la mediazione frapponendo ostacoli al suo espletamento, adotta un comportamento gravemente censurabile e non collaborativo a cui consegue la pronuncia di improcedibilità e la condanna alla rifusione delle spese di lite

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Maria Michela Fois

Tribunale di Pavia, 12.06.2023, sentenza n. 776, giudice Marcella Frangipani

A cura del Mediatore Avv. Maria Michela Fois da Sassari.
Letto 525 dal 27/06/2023

Commento:

Nella (insolita) vicenda condominiale avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera, il giudice di Pavia ha deciso sull’eccezione preliminare avente ad oggetto l’improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato svolgimento di un effettivo e regolare procedimento di mediazione obbligatoria come si evince dal verbale di mediazione, senza attività istruttoria.
Nella fattispecie la mediatrice aveva dato atto che, nonostante i plurimi rinvii del primo incontro a causa delle condizioni di salute dell'impugnante, non è stato possibile conoscere se la stessa fosse disponibile ad intraprendere il percorso di mediazione. La stessa mediatrice non ha dunque concesso l'ennesimo rinvio richiesto dall’istante e ha concluso il procedimento dando atto dell’impossibilità di procedere alla mediazione. I plurimi rinvii venivano richiesti in ragione dello stato di salute dell’attrice risultante dai certificati medici depositati (attestanti patologie croniche e dunque non guaribili).
Il giudice rileva che l’istante ha tenuto, un comportamento gravemente ostativo al regolare svolgimento della procedura, con la conseguenza che la decisione della mediatrice di dichiarare impossibile la mediazione risulta corretta. Secondo il magistrato, l’attrice stessa avrebbe potuto e dovuto conferire una procura speciale affinché il procuratore partecipasse direttamente alle sedute; la continua richiesta di rinvii in attesa di un momento, del tutto indefinito e aleatorio, in cui l’attrice potesse raggiungere una condizione di benessere tale da partecipare alla mediazione contrastava invece con qualunque principio di celerità e di buon andamento della procedura, comportando un ingiustificato impegno sine die della mediatrice e della controparte, inutilmente tenuti a partecipare a sedute ogni volta rinviate per le medesime ragioni, senza alcuna seria prospettiva di giungere a un incontro effettivo. Peraltro il difensore dell’attrice aveva anche manifestato la propria disponibilità a recarsi al domicilio dell’attrice stessa per collegamenti da remoto, ma anche questa opportunità non è stata sfruttata dall’attrice medesima.
In conclusione, l’attrice, con comportamento gravemente censurabile e non improntato a buona fede, ha interposto ostacoli del tutto superabili allo svolgimento della mediazione, con la conseguenza che la condizione di procedibilità non risulta soddisfatta per ragioni a lei imputabili e le domande proposte devono, conseguentemente, essere dichiarate improcedibili e la stessa condanna alla rifusione delle spese di lite al Condominio. °
 
Si veda Fulvio Pironti,  Domanda improcedibile se il promotore della mediazione ostacola lo svolgimento, in Norme&Tributi Plus Condominio, 16 giugno 2023
 

Testo integrale:

Allegati:

aa
Chi è l'autore
Avv. Maria Michela Fois Mediatore Avv. Maria Michela Fois
Sono un Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati del COA di Sassari.
Oltre che del tradizionale contenzioso in ambito giudiziale mi occupo di mediazione civile e commerciale da una decina d'anni, in particolare nel settore dei diritti reali, obbligazioni e contratti, successioni e divisioni, diritto di famiglia.
L'esperienza maturata nell'ambito mediativo a confronto con quella giudiziale, mi convince ogni giorno di più delle enormi potenzialità e benefici che la mediazione offre alle parti....
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia