comparizione personale del convenuto - condizione di procedibilità

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Avv. Annamaria Delli Noci

Trib. di: Modena - Ordinanza del: 02-05-2016

A cura del Mediatore Avv. Annamaria Delli Noci da Lecce.
Letto 2656 dal 14/11/2016

Commento:
Se il convenuto non compare personalmente al primo incontro di mediazione, anche se sostituito da un legale che lo rappresenta, la condizione di procedibilità non risulta avverata ed il Giudice, pertanto, invita le parti ad un nuovo incontro di mediazione. Secondo il Giudice, Dott. Masoni, invero, "non avrebbe d’altro canto senso logico prevedere l’attività informativa che il mediatore è tenuto ad esplicare in sede di primo incontro se non in un’ottica informativa a beneficio della parte personalmente comparsa. Posto che il difensore, in quanto mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3, nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su funzione e modalità di svolgimento della mediazione."

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Annamaria Delli Noci Mediatore Avv. Annamaria Delli Noci
Avvocato iscritta all'albo degli avvocati di Lecce sin dal 1996 ove esercita con continuità la professione forense.
Da sempre ha una spiccata propensione alla conciliazione e al componimento bonario delle vicende giudiziarie, anche mediante il ricoso, ove possibile all'istituto dell'arbitrato.

E' mediatore civile e commerciale dal 2011 e si occupa di diritto civile, contrattualistica, diritti reali, successioni: Esperta di diritto dei marchi di impresa: solo nel 2010 ha curato circa 80 regi...
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