Condanna della parte che non partecipa alla mediazione senza motivazione a rimborsabile alla controparte le spese sostenute per la mediazione.

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Avv. Fabrizia  Resta

Tribunale di Trani, 28.03.2023, sentenza n. 534, giudice Onofrio Montecalvo

A cura del Mediatore Avv. Fabrizia Resta da Lecce.
Letto 368 dal 28/11/2023

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia assicurativa, preceduta quindi da mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • la convenuta è stata formalmente invitata a partecipare alla procedura di mediazione, per tentare la composizione della controversia, ma non ha aderito senza addurre alcuna motivazione;
  • sussiste il principio di causalità tra la procedura di mediazione e il successivo giudizio di accertamento;
  • per tale ragione, le spese sostenute dall'attrice per l'espletamento della fase di mediazione sono rimborsabili in quanto esborsi riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c..
Atteso quanto sopra esposto, l’Autorità Giudiziaria ha accolto la domanda di parte attrice e, per l'effetto, non solo ha condannato la convenuta al pagamento dell’indennizzo e alla rifusione delle spese del giudizio, ma l’ha condannata anche al pagamento delle spese sostenute dalla controparte per l'attivazione della procedura di mediazione. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
 
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, avv.to Onofrio Montecalvo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al N. 4724 R. G. 2019 tra:
XXXX - attrice
contro:
XXXX - convenuta
Oggetto: Assicurazione contro i danni.
Conclusioni: Come da scritti introduttivi, memorie e verbali di udienza in atti.
PRELIMINARMENTE deve precisarsi che, a seguito dell'entrata in vigore della L.n. 69/09 - che ha modificato l'art. 132 c.p.c. - è stata eliminata la necessità di indicare sinteticamente, in sentenza, lo svolgimento del processo, richiedendosi unicamente la esposizione dei motivi della decisione.
 
FATTO E CENNI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto di citazione notificato il 04/09/2019, dopo avere premesso di essere proprietaria dell'autovettura Mini Cooper Countryman, targata lamentava che il giorno 04/03/2017, la stessa era stata sottratta da ignoti ladri. Conveniva pertanto in giudizio la XXX s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, società che assicurava l'autovettura in questione per il rischio furto, al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di €. 18.000,00, oltre agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria, nonchè al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione che ha preceduto il presente giudizio. Il tutto, con vittoria delle spese e competenze di causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, eccependo che la lettura dei dati forniti dal rilevatore g.p.s. posto all'interno dell'autovettura aveva evidenziato uno svolgersi degli avvenimenti contrastante rispetto alia versione fornita dall'attrice.
La domanda è fondata e deve, nei limiti in seguito precisati e per quanto di ragione, essere accolta come da successiva motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Per quanto concerne I'an della pretesa attorea, la causa può trovare pronta soluzione se si affronta preventivamente la questione della attendibilità dell'apparecchio satellitare inserito nel veicolo assicurato, il quale ne ha rilevato gli ultimi movimenti.
Invero, per quanto risulta agli atti, la Compagnia di assicurazioni convenuta, ha ritenuto di non dovere indennizzare l'attrice per il furto della sua autovettura supponendo che, detto veicolo, alla data del 04.03.2017, alle ore 11.00, non si trovava in Ruvo di Puglia, dove invece è stato denunciato il furto, bensì in Terlizzi.
Dette risultanze emergerebbero da un documento (datato 15.11.2019), prodotto dalla convenuta, allegato alla propria comparsa di costituzione, dal quale si ricaverebbe che l'ultimo movimento rilevato dal sistema satellitare in dotazione al veicolo sarebbe avvenuto il 04.03.2017 alle ore 10.47.51 sulla S.P.2 in Terlizzi.
Per quanto emerso dagli atti di causa, non appare essere stata dimostrata da parte della convenuta l'attendibilità dei dati riportati nel documento datato 15.11.2019 e, in modo particolare, non risulta fornita la prova circa la perfetta funzionalità dell'apparato g.p.s. a cui quei dati si riferiscono ed maggior ragione se si considera che, parte attrice, sin da subito, ha puntualmente contestato l'attendibilità del predetto documento, sotto molteplici profili, in gran parte condivisi da questo giudicante e che di seguito si richiamano per sintesi espositiva. In primo luogo, il report datato 15.11.2019 è da ritenersi privo di attendibilità probatoria, perché privo di sottoscrizione del soggetto che avrebbe emesso la certificazione.
Inoltre, i dati della geolocalizzazione, nel medesimo documento trascritti, potrebbero non risultare attendibili in mancanza di prova del corretto funzionamento del dispositivo g.p.s..
 In ogni caso, la circostanza che il dispositivo di geolocalizzazione non abbia registrato movimenti successivi alle ore 10.47 del 04 marzo 2017, tecnicamente può essere imputabile a diversi fattori, di per sé non escludenti a priori l'accadimento dei fatti come riportati dall' attrice in atto di citazione.
Inoltre, non vi è prova agli atti di causa che il dispositivo g.p.s. identificato a mezzo di specifico numero di serie nel documento prodotto dalla convenuta, datato 15.11.2019, corrisponda effettivamente al g.p.s. montato sull'autovettura dell'attrice.
Non va altresì sottaciuta l'ulteriore circostanza che, parte attrice, avvalendosi di un proprio consulente di parte, nella fase stragiudiziale del sinistro, ha tentato, ma invano, di ottenere da parte della società· s.p.a., il report completo dei dati della centralina g.p.s., in dotazione all'autovettura oggetto di furto.
Come è emerso all'esito dell'istruttoria del presente giudizio (si veda l'istanza di accesso agli atti prodotta da parte attrice, nonché le dichiarazioni rese dal teste XXX all'udienza del 12.07.2022), la società· s.p.a., in seguito alle numerose richieste dell'attrice, finalizzate all'acquisizione del dettaglio della geolocalizzazione del proprio veicolo alla data del furto, rilasciava un report i cui dati si riferivano al giorno 03.03.2017, con ultimo rilevamento alle ore 21.37, non documentando alcunché in relazione alla giornata del 04.03.2017.
Tanto, lascia ulteriore spano ai già prospettati dubbi di inattendibilità del documento prodotto dalla convenuta, il quale, tra l'altro, risulta emesso a circa due anni di distanza dal denunciato furto.
L'istruttoria svolta nel presente giudizio ha, invece, confermato il verificarsi degli avvenimenti riportati da parte attrice nell'atto di citazione e, infatti, all'udienza del 12.07.2022, i testi escussi hanno dichiarato che l'autovettura di parte attrice, la XXX alle ore 11.10 circa del giorno 04.03.2017, si trovava regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave in Ruvo di Puglia e che la stessa autovettura non veniva più ritrovata dopo circa mezz'ora in quanto presumibilmente sottratta ad opera di ignoti.
Invero, per quanto sopra, l'attrice ha pienamente dato corso alla dimostrazione della fondatezza della propria domanda, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, quando afferma che "in tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurati o, grava sull’attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda, in primo luogo, l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 e.e., in quanto  le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto, al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia, non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo" (cfr., ex plurimis: Cass. Civ., 20 marzo 2006 n. 6108; id., 20 aprile 2012 n. 6267).
In sintesi, nel caso specifico, l'attrice, onerata della prova dell'effettivo avvenimento del furto, ha prodotto elementi idonei a dimostrarne l'esistenza.
Al contrario, la linea difensiva della convenuta, gravata della prova contraria, è stata fondata principalmente su mere supposizioni di fatti ed illazioni, assunte dalla stessa quali postulati, risultati, all'evidenza, non solo non provati ma, soprattutto, contraddetti da opposte risultanze probatorie.
Infatti, la convenuta ha fondato le proprie controdeduzioni sulla base della presunta infallibilità del rilevatore satellitare, contestando che il furto denunciato si sia verificato con le modalità descritte dall'attrice nella denuncia presentata alle autorità competenti.
Tali affermazioni sarebbero, a dire della convenuta, supportate dal tabulato fornito dalla XXX, il quale, riportando i movimenti del veicolo sottratto all'attrice, indicherebbe, quale ultimo rilevamento, quello delle ore 10.47 del giorno 04.03.2017, a partire del quale nessun altro spostamento del veicolo sarebbe stato effettuato.
Tale assunto risulta smentito dalle prove testimoniali raccolte nell'istruttoria svoltasi in giudizio, le quali possono essere considerate più che attendibili, rispetto ad un dispositivo elettronico complesso, per sua stessa natura fallibile, il quale se non correttamente funzionante, può riportare dati non corretti. Si pensi, ad esempio, alla semplice manomissione dell'antenna g.p.s. dell'impianto satellitare che non consentendo un corretto aggiornamento dei dati, avrebbe, quale conseguenza logico-giuridica, l'inattendibilità probatoria dei dati risultanti dal report del dispositivo satellitare.
Riguardo al quantum debeatur, rimarcata la sostanziale assenza di contestazione sul punto da parte della convenuta, ritiene, il giudicane, che, il valore dell'autovettura in questione (immatricolata nell'aprile del 2014) al momento del furto (gennaio 2017), fosse pari ad euro 17.300,00.
Trattasi di valore commerciale parametrato dalla primaria rivista di settore Quattroruote, peraltro, depositata nel fascicolo di parte attoreo, per cui, non sembra esservi esosità nella richiesta.
Detta somma (€. 17.300,00), pari al valore commerciale dell'autovettura al momento del furto, deve essere rivalutata all'attualità e, pertanto, risulta ad oggi pari ad €. 20.258,30.
In ordine alla richiesta di rimborso delle spese per l'avvio della procedura di mediazione che ha preceduto il presente giudizio, ritiene questo giudice di dover accogliere la richiesta formulata da parte attrice per le ragioni di seguito esposte.
La procedura di mediazione, per la materia oggetto del presente giudizio, è prevista dalla legge a pena di improcedibilità della domanda, quindi, necessaria. Risulta dal verbale di mediazione versato in atti che, la convenuta XXX s.p.A., pur formalmente invitata a partecipare alla procedura di mediazione, per tentare la composizione della controversia, non vi aderiva senza addurre alcun motivo.
Questo giudice, in forza del principio di causalità intercorrente tra la procedura di mediazione ed il successivo giudizio di accertamento, ritiene che le spese sostenute dall'attrice per l'espletamento della fase di mediazione siano rimborsabili in quanto esborsi.
La convenuta va perciò condannata anche al rimborso delle spese sostenute per l'introduzione del procedimento conciliativo previsto per legge, sostanzialmente riconducendo le spese affrontate al regime di cui agli artt. 91 ss. c.p.c. e che si liquidano in complessivi euro 800,00.
Stante l'accoglimento della domanda, le spese processuali seguono la soccombenza e, quindi, vengono quantificate come nel successivo dispositivo.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXX con atto di citazione notificato il 04/09/2019 nei confronti della XXX s.p.a., in persona del suo legale rappresentante e procuratore pro tempore, così provvede:
 
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la XXX s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di XXX della somma di €. 20.258,30, rivalutata all'attualità, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura, oltre interessi legali dal dì sinistro;
2) condanna la XXX s.p.a al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore somma di euro 800,00 a titolo di danno emergente quale rimborso spese per l'attivazione della procedura di mediazione conclusasi con esito negativo per mancata adesione della stessa convenuta;
3) condanna, inoltre, la convenuta a rimborsare al procuratore dell'attrice, che si dichiara anticipatario, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.413,25 (di cui € 336,25 per spese), con parametri medi, oltre rimborso forfettario 15%, C.A.P. ed I.V.A. 22%, se dovuta.
 
Trani, 28 marzo 2023
 
Il Giudice Onorario di Pace avv. Onofrio Montecalvo

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Chi è l'autore
Avv. Fabrizia  Resta Mediatore Avv. Fabrizia Resta
Ho deciso di diventare mediatore nel 2011. In tutta la mia storia professionale non ho mai smesso di credere quanto sia importante spingere le persone a muoversi su un piano superiore a quello grettamente personale, consentendo loro di riappropriarsi della propria responsabile capacità decisionale.
Ho studiato e studio diritto dai tempi dell'università, sono avvocato dal 1993. Ho seguito il contenzioso nei primi anni di formazione e questo periodo mi è servito a capire che non sono fatta per li...
continua





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