(...), nato (...) e residente in Corigliano - Rossano (area di Rossano) (CS), Via (...), rappresentato e difeso dall'Avv. Ca.Al., con studio in Roma, Via (...), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gi.Li., con studio in Rossano (CS), Via (...),
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono cosi` esposti nella sentenza impugnata: "Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio i convenuti in epigrafe per sentire accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di comodato per scadenza contrattuale e per l'effetto condannare il comodatario al rilascio immediato dell'immobile libero e sgombro da persone e cose, In subordine dichiarare la risoluzione per inadempimento contrattuale con condanna al risarcimento dei danni arrecati quantificati in Euro 5.000,00 o nella misura maggiore o minore di risulta. Il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio. Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per (...) di cui ne dovra` essere dichiarata la contumacia. Instaurato il contraddittorio si costituiva la (...) con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 18.09.2017 la quale contestava in toto tutto quanto ex adverso dedotto richiesto ed eccepito formulando domanda riconvenzionale di simulazione del contratto di comodato e convertire lo stesso in contratto di locazione abitativa. Il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova per testi ed all'udienza del 18.06.2020 veniva per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. essendo altresi` stato dato termine per note difensive depositate solo da parte attrice".
1.1 Con sentenza depositata in data 18.6.2020 n. 504/20, il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, cosi` statuiva: "1. Dichiara la contumacia di (...); 2. Dichiara risolto il rapporto di comodato intercorrente tra (...) e (...), avente ad oggetto l'immobile sito in C.da (...) di Rossano, alla Via (...), n. 41, come meglio precisato in atti e, per l'effetto, condanna le parti convenute al rilascio di detto immobile, libero e vuoto da persone e cose, in favore del ricorrente; 3. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, determinate in Euro 148,48 per esborsi ed Euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e se dovuti".
1.2 Detto Tribunale cosi` argomentava tale decisione: "1. Preliminarmente andra` dichiarata la contumacia di (...) che seppur regolarmente evocato in giudizio non ha inteso costituirsi. 2. Nel merito, la domanda e` da ritenersi fondata in fatto ed in diritto, nonche´ sufficientemente provata e, pertanto, meritevole di accoglimento. Secondo la definizione che ne da` l'art. 1803 c.c., il comodato e` il contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinche´ se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Si tratta, dunque, di un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa, attributivo di un diritto personale di godimento ed essenzialmente gratuito. Ai sensi del combinato disposto ex artt. 1803 e 1809 c.c., le parti del contratto possono espressamente convenire un termine per la restituzione del bene concesso in comodato; in mancanza di una tale determinazione espressa, il comodato si intende convenuto per il tempo necessario a fare della cosa l'uso cui e` destinata. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio puo` dirsi accertata la sussistenza del dedotto rapporto contrattuale tra le parti e la mancata restituzione da parte dei convenuti alla scadenza del contratto prevista per il 01.07.2017. E' produzione documentale in atti il contratto di comodato gratuito intercorso tra e parti oltreche` la richiesta di rilascio dell'immobile oggetto del contratto avanzata da parte ricorrente in data 06.02.2017. Dovra` considerarsi inattendibile la testimonianza resa dal teste di parte convenuta (...), all'udienza del 16.11.2018, in quanto oltre ad essere legata a rapporti di parentela con la parte, e` di certo portatrice di un interesse personale concreto ed attuale che avrebbe potuto anche risolversi in un suo intervento all'interno del giudizio atteso che, come si evince dalla lettura del contratto di comodato, la stessa (...), viveva all'interno dell'abitazione insieme con la zia (punto 1 contratto); di fatto, quindi, portatrice diretta di un interesse soggettivo. Nulla, di converso, ha poi evidenziato l'ulteriore teste (...) con la testimonianza resa all'udienza del 11.04.2019. Va da se quindi che parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante sia con riferimento alla simulazione del contratto di comodato che richiedeva una rigorosa prova e sia per quanto riguarda la prova degli asseriti pagamenti dei canoni di locazione. Dunque, all'esito del giudizio puo` dirsi accertata l'esistenza tra le parti di un contratto di comodato d'uso con scadenza 01.07.2017 e di conseguenza gli elementi di legge quali appunto la consegna del bene, la gratuita` del contratto e l'utilizzazione diretta da parte del comodatario del bene consegnato. Invero, posto che e` emerso che non fu pattuito alcun corrispettivo per l'uso dell'immobile, non puo` esservi alcun dubbio circa la riconducibilita` del negozio intercorso tra l'attore ed i convenuti alla tipologia contrattuale del comodato. Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni svolte e della documentazione prodotta, il contratto di comodato oggetto di causa deve ritenersi cessato. Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea in ordine all'accertamento ed alla dichiarazione della risoluzione del contratto di comodato, con condanna della parte convenuta alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto sito in C.da (...) alla Via (...) identificato in catasto del Comune di Rossano al foglio (...). Non puo` trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria spiegata dalla parte ricorrente. Osserva sul punto il Tribunale che quest'ultima si e` limitata a chiedere il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata restituzione del bene. Orbene, sciolto il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti o ritardi la restituzione della cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e quindi abusivo del bene altrui, ledendo il diritto della controparte all'utilizzo di esso (ex plurimis, Cass. 15 maggio 2003 n. 7539). Pertanto dinnanzi alla richiesta di restituzione dell'immobile non adempiuta da parte resistente, cio` ha determinato l'immediata cessazione del diritto della comodataria alla disponibilita` e al godimento dell'immobile occupato, con la conseguenza che il vincolo contrattuale va dichiarato sciolto e gli odierni convenuti (la cui (...) non ha dimostrato di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso), e` venuta ad assumere la posizione di detentore "sine titulo" e quindi abusivo del bene altrui (cfr. Cassazione civile sez. II, 10 maggio 2000, n. 5987; Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 1989 n. 4718). Se dunque, nel caso in esame, e` acclarato l'an della pretesa risarcitoria, non e` emersa dagli elementi istruttori acquisiti qualsivoglia prova - onere gravante sulla parte istante ex art. 2697 c.c. - circa la determinazione in