Commento:
La pendenza del sollecito alla mediazione delegata non preclude tra le stesse parti la proposizione di una successiva istanza di mediazione facoltativa. In tal caso, sebbene la pendenza dell’una impedisca la sopravvivenza dell’altra, le parti restano libere di aderire o meno alla mediazione facoltativa, ed in caso di fallimento, il giudice potrà comunque invitarle ad un ulteriore tentativo di mediazione delegata.
Deposito dell’istanza di mediazione facoltativa in pendenza del termine concesso dal giudice per l’avvio della mediazione delegataInvia ad un amico |
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Tribunale di Varese, Sez. I Civ., ordinanza 28.9.2012A cura del Mediatore Avv. Samuele Labanca da Bologna.Letto 2935 dal 09/10/2012 |
Testo integrale:
TRIBUNALE DI VARESE
Sez. I Civ.
Ordinanza
Omissis,
si prende atto che la parte opposta, in data 10 settembre 2012, ha già presentato istanza per una mediazione facoltativa, presso l’organismo di Varese; la parte opponente aderendo all’invito, giudica quella istanza improduttiva di effetti, in quanto il giudice, invitando le parti alla mediazione, le aveva invitate a riferire l’adesione o il dissenso entro l’udienza odierna. Vi è, invero, che il sollecito per un mediazione delegata non impedisce alle parti di attivarsi comunque per attivare la cd. mediazione volontaria; in quel caso, però, la pendenza dell’una impedisce la pendenza anche dell’altra, sugli stessi fatti e sulle stesse parti, poiché pur essendo diversa la fonte (volontà della parte; invito del giudice) uguale resta il procedimento.
Alla luce di quanto sopra, resta ferma la libertà di parte opponente di aderire o non all’istanza già depositata, e, comunque, resta ferma la libertà del giudice, dinanzi al fallimento di quel procedimento, di provare un altro per via giudiziale.
P.Q.M.
Per verificare i provvedimenti da assumere,
Fissa la successiva udienza in data 23 gennaio 2013 ore 9:15.
Varese, lì 28 settembre 2012
Il Giudice, dott. G. Buffone