E’ sempre sanzionabile la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

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Dott. Giuseppe Marsoner

Tribunale di Torino, sentenza del 25.03.2021 – Giudice Estensore Dott.ssa Gabriella Ratti.

A cura del Mediatore Dott. Giuseppe Marsoner da Roma.
Letto 2296 dal 05/05/2021

Commento:

In caso in esame trae origine da una disputa relativa ad un contratto bancario che, a detta di parte attrice, conteneva clausole che stabilivano interessi usurai e, quindi, contra legem, che avrebbero dovuto essere dichiarate nulle, con conseguente rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente e condanna della Banca alla restituzione del maltorto. Inoltre, parte attrice eccepisce anche la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
Parte convenuta contesta l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio e chiede il rigetto delle domande attoree ritenendole infondate.
Relativamente alla mancata partecipazione dell’Istituto di Credito al procedimento di mediazione il Tribunale di Torino ha rilevato che l’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, stabilisce espressamente: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall' art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
Nel caso de quo, la Banca non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione; pertanto, deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Infatti, tale sanzione (e cioè il versamento dell'importo a favore dello Stato) prescinde dall' esito del giudizio in quanto il fondamento del disposto normativo ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010 risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e, quindi. dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza.
Pertanto, il Tribunale di Torino, da una parte, rigetta le domande attoree, ponendo definitivamente a proprio carico le spese di ctu e condannandola a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, ma condanna la Banca convenuta a versare all' entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, a causa della mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione.
 
 
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dott.ssa Gabriella RATTI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G. al n. 6773/19, promossa da: S.X di B.XX e C. sas, rappresentata e difesa dall' Avv. D. C.XX; Parte attrice
Contro
Banca/ ., rappresentata e difesa dall' Avv. M. P.XXX; Parte convenuta.
Conclusioni delle Parti Parte attrice In via preliminare, previa eventuale riforma di quanto disposto con l'ordinanza del 20.7.20, rinnovo/integrazione della Ctu permettendo al nominato consulente di valutare la documentazione allo stesso trasmessagli dalla scrivente difesa in data 8.7.20.
In subordine, insiste per l' accoglimento delle conclusioni così come formulate in atto di citazione: "disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare e dichiarare la nullità di tutte le pattuizioni contra legem stipulate tra le parti e in particolare delle clausole che stabiliscono interessi usurai; ritenere e dichiarare non dovute, per prestazioni senza causa, le somme addebitate per commissioni massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dell' apertura di credito (scopertura) in aggiunta agli interessi passivi; rideterminare il saldo effettivo del CONTO corrente calcolando per tutta la durata del rapporto, sin dall' aperture interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell' operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni; per l' effetto, condannare la banca Banca spa alla restituzione del complessivo importo di euro 46.170, 92 o quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data delle domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall' art. 183, comma 6 cpc, dei quali si chiede sin d' ora la concessione. In via Istruttoria: ammettere consulenza tecnica d' ufficio, con mandato al Consulente di rideterminare il saldo del CONTO corrente, applicando il saggio legale degli interessi passivi, senza alcuna capitalizzazione, escludendo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, verificando altresì il superamento del tasso soglia ed anche in tal caso sostituendo al tasso ultra legale il tasso legale di interesse, riequlibrando la data di accredito e addebito valuta.
Si chiede altresì che il Tribunale ordini ex art. 210 cpc all'Istituto di credito l' esibizione delle lettere contrattoi stipulate con l' esponente e di tutte le eventuali comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali intervenute nel corso del rapporto, inviare e ricevute da parte attrice". Parte convenuta Nel merito Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l' intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio dell' attrice in riferimento ai rapporti di conto corrente di cui è causa, quanto meno al periodo antecedente il 14.2.2009; respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti; per l' effetto, confermare la legittimità del rapporto di conto corrente contestato e dichiarare che Banca spa nulla deve alla società attrice, a nessun titolo e ragione. In via Istruttoria Ci si oppone alle istanze istruttorie per i motivi meglio descritti in atti; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Materia del contendere e motivi della decisione
1 ) Parte attrice ha introdotto il presente giudizio con riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 4..., intrattenuto presso l' AGENZIA di S dell' Istituto di credito Banca spa, premettendo che la perizia econometria aveva rilevato alcune irregolarità e che Banca non aveva partecipato, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria attivata da essa attrice ante causam.
Nel dettaglio, parte attrice ha rilevato (i) la nullità della clausola pattuente la corresponsione delle cms, il superamento dei tassi soglia e la violazione degli artt. 1175, 1376 e 1337 c.c. da parte di Banca. Ha chiesto quindi al Tribunale di (i) accertare e dichiarare la nullità di tutte le pattuizioni contra legem stipulate tra le parti ed in particolare delle clausole che stabiliscono interessi usurari; (ii) rideterminare il saldo effettivo del CONTO corrente, calcolando per tutta le durata del rapporto, sin dall' apertura interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto ed applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell' operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni; (iii) per l' effetto condannare la banca Banca spa alla restituzione del complessivo importo di euro 46.170, 92 o quella maggiore o minore ritenuta dal Tribunale. In via Istruttoria, parte attrice ha chiesto al Tribunale di ammettere consulenza tecnica e di ordinare "ex art. 210 cpc all' Istituto di credito l' esibizione dellelettere contratto stipulate con l' esponente e di tutte le eventuali comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali intervenute nel corso del rapporto, inviate e ricevute da parte attrice". Tali conclusioni (anche istruttorie) sono state richiamata anche nella memoria n. 1 ex art. 183 comma 6 cpc.
2) Banca spa si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l' incompetenza territoriale del Tribunale di Torino atteso che il contratto sottoscritto prevede quale foro esclusivo a conoscere delle eventuali controversie insorte tra le parti il Tribunale del luogo ove la banca ha sede legale e quindi, nel caso, il foro di Milano ove Banca spa aveva e ha la propria sede legale. Sul punto, la banca ha precisato ancora che parte attrice aveva sottoscritto i contratti con la banca in virtù dell' attività imprenditoriale svolta e dunque non come consumatore. Sempre in via preliminare, parte convenuta ha eccepito la prescrizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate e non provate.
3) Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante ordine di esibizione e ctu e successivamente trattenuta a decisione all'udienza del 23.12.2020, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4) Premesso che l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e non è stata trattata in sede di scritti ex art. 190 c.p.c., si osserva che la presente controversia - concernente il c/c 40170691 acceso nel 2004 e chiuso il 16.6.2019 - è stata introdotta dal correntista per ottenere un ricalcolo del saldo del CONTO corrente e la restituzione di somme ritenute non dovute. Ora, quando come nel caso è il correntista ad agire in giudizio (non come attore in opposizione a decreto ingiuntivo) incombe sul medesimo, secondo i principi generali, l'onere di dare prova della bontà e dell' entità della sua pretesa attraverso la produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale. Tale onere, peraltro, può essere agevolmente assolto anche tramite l'attivazione degli artt. 119 Tub e 210 cpc. Come è noto, infatti, l' art. 119 Tub, prevede che il cliente ha diritto di ottenere "copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni " E, quanto all'art. 210 cpc, la Corte di Cassazione ha precisato che "Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto, può essere esercitato, ai sensi dell' art. 119 Tub comma 4, anche in corso di causa e con l'utilizzo di qualunque strumento idoneo allo scopo, senza alcuna limitazione sostanziale o di forma se non nel rispetto dei termini processuali" (Cass., 2017 n. 11554 e Cass., 2019 n. 14231) e che "Nessuna interferenza interpretativa in chiave restrittiva legittimi il raffronto dell' art. 119 Tub comma 4 e l' art. 210 cpc, onde può conclusivamente convenirsi che il titolare di un rapporto di conto corrente bancario ha sempre il diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell' art. 119 Tub anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell' esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto dell' art. 210 cpc" (Così Cass. 2019 n. 27769 che richiama Cass., 2019 n. 3975). Il che significa, ad avviso del Tribunale, che il correntista può attivare l' art. 119 Tub anche in sede processuale mediante l' art. 210 cpc, fermo restando il rispetto dei termini processuali e quindi la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc ( O, al più, la terza memoria, in caso di particolari dialettiche qui non sussistenti). Nel caso di specie, parte attrice ha circoscritto la richiesta ex art. 210 cpc a "lettere contratto stipulate con parte attrice ed eventuali comunicazione di variazione delle condizioni contrattuali intervenute nel corso del rapporto inviate e ricevute da parte attrice", istanza accolta in uno con quella di Ctu e a cui Banca ha ottemperato (pag. 5 della relazione peritale).
Le doglianze sul punto di parte attrice non risultano quindi fondate, dovendosi anche osservare che l' art. 198 (richiamato in ordinanza ma comunque operante a prescindere) opera con il consenso di tutte le parti che, ovviamente, sono libere di prestarlo o meno.
5) Ciò premesso, si ritiene che la domanda attorea debba essere respinta perché non provata: in mancanza degli estratti conto (non prodotti e non richiesti ai sensi delle norme sopra citate) non è stato infatti possibile effettuare alcuna verifica delle doglianze formulate da parte attrice. Il Ctu ha pertanto dovuto limitare la sua indagine alla documentazione contrattuale in atti, riferendo che - in presenza degli estratti conto - avrebbe considerato legittimo l'anatocismo (nei termini indicati nel quesito) atteso che il contratto 20.9.2004 riporta la clausola di pari periodicità trimestrale e la sottoscrizione del cliente e che - sempre in presenza degli estratti conto mancanti in atti - non avrebbe operato alcuno storno delle somme addebitate a titolo di cms in quanto il contratto prevede la corretta indicazione di tale commissione e di varie voci di spese. Non è stato possibile, al ctu, effettuare ulteriori considerazioni attesa la carenza della documentazione contabile che era onere (non assolto) di parte attrice produrre o far confluire in giudizio. Resta solo da aggiungere che, in questo contesto, l' eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta risulta assorbita.
6) Atteso quanto sopra esposto, la domanda attorea deve essere respinta senza necessità di nuova ctu e/o di integrazione della ctu esperita e le spese del giudizio, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. (DM 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 52.000, valori medi).
7) Anche le spese di Ctu, come già liquidate (decreto 4.12.20) vanno poste a carico di parte attrice. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale: "in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l' attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094).
8) In applicazione dell' art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 2010 n. 28 - a norma del quale "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall' art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"- Banca spa, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione, deve essere condannata a versare all' entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si tratta, come è noto , di una prescrizione (versamento dell'importo a favore dello Stato) che prescinde dall' esito del giudizio e la cui ratio risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell' ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza.
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Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. 6773/19, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:
Rigetta le domande formulate da S.X di B.XXX e C. sas; Condanna S.X di B.XXXX M.XXX e C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro 7.254,00, oltre IVA e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Pone le spese di ctu, come già liquidate, a definitivo carico di S.X di B.XXXX M.XXXXXX e C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore; Condanna Banca spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all' entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Torino, 23.3.21
Il Giudice Dott.ssa Gabriella Ratti

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Chi è l'autore
Dott. Giuseppe Marsoner Mediatore Dott. Giuseppe Marsoner
Mi occupo attivamente di mediazione dal 2010, ma ancor prima di negoziazione. Svolgo quest’ultima attività principalmente nell’area business a sostegno e supporto delle aziende nei processi di sviluppo delle attività.
Sono un dottore commercialista, nonché un revisore legale e all’interno delle aziende ho avuto modo di intercettare la complessità delle attività negoziali e sviluppare quelle competenze che mi consentono oggi di operare in tutte quelle realtà che necessitano di un supporto negoz...
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