È valido il patto con il quale le parti vincolano il diritto di agire in giudizio all'esperimento del tentativo di mediazione

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Avv. Simone Barni

Tribunale di Roma, sentenza del 4 Novembre 2017

A cura del Mediatore Avv. Simone Barni da Prato.
Letto 1733 dal 14/02/2018

Commento:
Quando l’esperimento del tentativo di mediazione non è previsto come condizione di procedibilità rientra nella piena facoltà delle parti, mediante apposito patto scritto, subordinare il diritto di agire in giudizio al corretto svolgimento del tentativo di mediazione. Tale patto oltre ad essere pienamente legittimo ed a qualificare la mediazione come obbligatoria non viola il diritto di difesa dei contraenti.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Massimiliana
Battagliese, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 21… del Ruolo Generale per gli affari contenziosi per
l’anno 2017
TRA
L. V. R. S.P.A., domiciliata in Roma, presso l'Avv. M.A., officiato come da procura come in atti
attrice
E
S. A. G., domiciliato in Roma, via……presso l’Avvocato……officiato unitamente all'Avv. M. B. come
da procura in atti
Convenuto
Oggetto: azione risarcitoria per inadempimento contrattuale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
Riservata per la decisione: nell’udienza del 14 luglio 2017, con i termini di legge di cui all’art. 190
c.p.c., ridotti come consentito
 
 
SUCCINTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 
Con atto di citazione ritualmente notificato, L. V. R. s.p.a. conveniva in giudizio A. G. S., sia in
proprio sia in qualità di titolare di omonima ditta individuale, per chiedere –previo accertameto
delle violazioni agli accordi contrattuali assunti, meglio specificati nell’atto introduttivo- la
condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 30.000,00.
Si costituiva il convenuto contestando integralmente la domanda attorea, ed eccependo, per
quanto rileva ai fini della decisione, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione come concordato nel contratto sottoscritto in data 19.05.2014
Il giudice –delibato, con rigetto, le altre istanze preliminari, tratteneva la causa in decisione
all'udienza del 14 luglio 2017, concedendo termini abbreviati come indicati nell’art. 190 c.p.c.
Deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale per le ragioni di seguito indicate.
Le parti hanno espressamente subordinato l’introduzione della domanda giudiziale al previo
esperimento del tentativo di conciliazione, come testualmente si legge nella clausola stipulata al
punto 12.2 del contratto, in base alla quale: “Ogni controversia nascente da o collegata al presente contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in base al Regolamento di Mediazione dell’OdM...”.
Al riguardo è da rilevare l’inefficacia delle osservazioni difensive dell’attrice basate sulla
giurisprudenza tutta antecedente, dunque, inidonee alla corretta soluzione da adottare nella
fattispecie processuale che ci occupa e che si inserisce in un momento storico della politica
giudiziaria che contrassegna l’ordinamento giuridico con sistemi di soluzione alternativa delle
controversie (A.D.R., alternative dispute resolution), in cui il patto con cui le parti vincolano il
diritto di agire in giudizio al previo esperimento del tentativo di conciliazione, attraverso lo
strumento della mediazione, deve ritenersi valido e legittimo senza per ciò violare il diritto di
difesa, come sostiene parte attrice.
Significativo, nei termini ricostruttivi appena riferiti, si rivelano gli enunciati della Corte di
Cassazione in materia arbitrale, il cui parallelismo logico giuridico è senza dubbio di ausilio
interpretativo.
Invero il nucleo concettuale dirimente sta nella diversa funzione affidata ai nuovi istituti della
negoziazione assistita e della mediazione, analogamente, sotto questo profilo, alla distinzione che corre, rispettivamente, tra arbitrato irrituale e arbitrato rituale; al riguardo la Corte di Cassazione, con una sentenza-guida della tematica, così statuì: “Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella
del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. (Cass. Civ. sez. I. 2 luglio 2007, n. 14972).
Ebbene, solo la mediazione assistita, risponde al criterio di terzietà, analogamente all’arbitrato
rituale, ed in conseguenza analogamente deve ritenersi distintamente diretta la volontà delle parti che condizionano l’inizio del giudizio al previo esperimento della mediazione: non, dunque, il ricorso ad un atto di natura meramente negoziale la cui esecuzione è lasciata al libero
adempimento della parte (in parallelo ulteriore all’arbitrato irrituale) bensì la scelta verso un atto
idoneo a vincolare l’accordo raggiunto mediante l’idoneità a rendersi esecutivo a prescindere
dall’adempimento e, qui il discrimen, attraverso l’opera effettiva di un soggetto terzo ( e qui il
parallelismo con l’arbitrato rituale).
Precisamente, si deve considerare che nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria
ben possono le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, sebbene in caso di fallimento siano tenute a rispettare la condizione di procedibilità prevista espressamente per la materia controversa; ebbene, lo stesso, allora, deve ritenersi nel caso contrario, quando, cioè, la mediazione non sia obbligatoria ma le parti la abbiano espressamente indicata come condizione di procedibilità, dovendo ritenersi nella disponibiità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo come condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010.
Infatti, è stato dato ingresso -nel modulo operativo processuale, all’indomani della vigente
coesistenza dei nuovi istituti- alla utilizzabilita’ di detti strumenti alternativi anche in via
meramente facoltativa dalle parti, e, dunque, può accadere che ad una mediazione fallita segua un tentativo di negoziazione assistita o viceversa.
L’esito della controversia, unitamente alla novità delle questioni come connotato necessitato della novità degli Istituti di risoluzione alternativa delle controversie, giustifica ampiamente la
compensazione delle spese processuali.
 
P.Q.M
 
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita
ogni diversa, istanza, eccezione e deduzione così provvede:
a. Dichiara improcedibile la domanda;
b. Compensa le spese processuali.
Roma, 10 ottobre 2017
Il giudice
Dott.ssa Massimiliana Battagliese

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Chi è l'autore
Avv. Simone Barni Mediatore Avv. Simone Barni
Sono un avvocato del Foro di Prato, ove esercito la professione.
Mi sono interessato alla mediazione a partire dal 2016, inizialmente con un po' di scetticismo. Successivamente ne ho potuto apprezzare i lati positivi ed i vantaggi: costi contenuti e velocità nella definizione della controversia. Soprattutto quest'ultimo aspetto è oggi fondamentale per assicurare una reale soddisfazione per le parti in lite.
Cerco di curare al meglio la mia formazione professionale e di tenermi costantemente ag...
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