Il D.Lgs. 28/2010, art. 8, commi 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato

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Avv. Patrizia Pisapia

Corte d'Appello di Milano, 07.07.2023, sentenza n. 2242

A cura del Mediatore Avv. Patrizia Pisapia da Bologna.
Letto 419 dal 30/11/2023

Commento:

 
La controversia condominiale aveva ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, per violazione del decoro architettonico dell'edificio condominiale, realizzato all'inizio del 900 e classificato come nucleo di antica formazione. La condòmina attrice lamentava in particolare che la parte superiore della facciata fosse di un colore diverso rispetto a quello della parte inferiore, che, invece, era stata lasciata nello stato originale.
Dopo aver inutilmente esperito il procedimento di mediazione nei confronti del Condominio conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione di quest'ultimo al prefissato incontro, promuoveva il giudizio avanti al Tribunale di Milano.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda dell’attrice ritenendo valida la delibera impugnata per non aver violato il decoro architettonico dell'edificio condominiale in quanto non era stato previsto alcun intervento modificativo della facciata oggetto di lite, né riscontrava la lamentata "alterazione del decoro architettonico". Nel rigettare la domanda, condannava l'attrice al pagamento a favore del Condominio delle spese di lite.
La condòmina a quel punto impugnava la sentenza avanti alla Corte d’Appello di Milano. Con il quarto motivo, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza anche con riguardo alla sua condanna alle spese di lite che sarebbe, a suo parere, in contrasto con i principi di giustizia e di equità, visto che il Condominio aveva deliberato di non presenziare all'incontro informativo del procedimento di mediazione promosso dall'attuale appellante, ponendosi così in contrasto con la ratio del D. Lgs. 28/2010. Pertanto, il Giudice avrebbe dovuto, a fronte di ciò, almeno compensate tra le parti le spese del giudizio.
La Corte d’Appello respinge tutti i motivi. Sul quarto, la stessa osserva che il D. Lgs. N. 28/2010, art. 8, commi 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato. A tale proposito, sono previsti due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 D. Lgs. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Pertanto, la richiesta della appellante di compensare le spese tra le parti a fronte della mancata partecipazione del Condominio al prefissato incontro di mediazione obbligatoria, non ha alcun fondamento giuridico e deve essere di conseguenza respinta

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Patrizia Pisapia Mediatore Avv. Patrizia Pisapia
Soltanto una mediazione competente può avere il vantaggio di giungere ad un accordo che sia durevole e di reciproco vantaggio. Il mio punto di forza è ascoltare i bisogni e le esigenze di ciascuna delle parti per trovare soluzioni condivise.

Laureata in giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Bologna e frequentato la scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali.
Dal 2004 sono avvocato del Foro di Bologna.
Mi occupo in principalità e con dedizione di cons...
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