Il giudice Moriconi anticipa la riforma della giustizia e non ritiene giustificato il rifiuto della pubblica amministrazione di partecipare al procedimento di mediazione

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Avv. Simone Barni

Tribunale di Roma, sezione XIII, ordinanza 13 ottobre 2021, estensore Moriconi

A cura del Mediatore Avv. Simone Barni da Prato.
Letto 1162 dal 13/12/2021

Commento:
L’ordinanza viene pronunciata in un giudizio avente ad oggetto la responsabilità medica in cui veniva espletata consulenza 696 bis c.p.c., da parte di un medico legale e di uno specialista di fiducia del Giudice i quali avevano depositato una relazione alla quale l’ente pubblico non aveva mosso critiche.
Il giudice ritiene opportuno disporre il percorso conciliativo dando indicazioni di massima per un eventuale ed auspicato accordo, ispirato a principi equitativi.
Egli ricorda l'utilità e la convenienza per tutte le parti del percorso conciliativo disposto:
- le parti si riappropriano, sia pure all'interno di una serie di emergenze istruttorie dalle quali non si può prescindere, della titolarità di decidere al meglio dei propri interessi, evitando l'alea, sempre presente, tanto più in un sistema quale quello giudiziario italiano ad alta intensità di mutamenti normativi e giurisprudenziali, al proseguimento (anche in verticale) del giudizio;
- pongono fine, definitivamente, al conflitto, con la certezza degli esiti raggiunti con l'accordo,
- azzerano, comparativamente all'infinito percorso giudiziale, i tempi di attesa di tale definizione.
La partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria e proprio in considerazione di ciò  NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto. Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione.
Il magistrato si ispira alla art. 1 comma quarto del disegno di legge delega approvato dal Senato della Repubblica il 21.9.2021 e ora contenuto nella legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".
 
Lo stesso magistrato si era già espresso in tal senso. Si rinvia alla nostra rassegna: °
 
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-onere-di-partecipare-alla-mediazione-delegata-grava-anche-sulla-pubblica-amministrazione-1009.aspx
 
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/anche-la-pubblica-amministrazione-e-obbligata-a-partecipare-al-procedimento-di-mediazione-delegata-mediante-la-procedimentalizzazione-della-condotta-938.aspx
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Simone Barni Mediatore Avv. Simone Barni
Sono un avvocato del Foro di Prato, ove esercito la professione.
Mi sono interessato alla mediazione a partire dal 2016, inizialmente con un po' di scetticismo. Successivamente ne ho potuto apprezzare i lati positivi ed i vantaggi: costi contenuti e velocità nella definizione della controversia. Soprattutto quest'ultimo aspetto è oggi fondamentale per assicurare una reale soddisfazione per le parti in lite.
Cerco di curare al meglio la mia formazione professionale e di tenermi costantemente ag...
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