Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità, opposto dal conduttore, per cui il Giudice mutava il rito e fissava udienza per la prosecuzione della causa nel merito, assegnando termine per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Alla prima udienza parte resistente eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancata proposizione della domanda di mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Alla prima udienza parte resistente eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancata proposizione della domanda di mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- nessuna delle due parti ha avviato il procedimento di mediazione obbligatoria ordinata dal Giudice;
- in materia di locazione, la mediazione è condizione di procedibilità e la sua mancata attivazione, se rilevata entro la prima udienza, comporta l’improcedibilità del ricorso;
- l’ordinanza di rilascio dell’immobile emessa in precedenza, pur non avendo valore di giudicato, costituisce un titolo esecutivo che rimane valido fino a una decisione contraria;
- pertanto, anche se il giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità viene dichiarato improcedibile a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, così come nel caso di specie, l’efficacia dell’ordinanza di rilascio dell’immobile concessa dal Giudice dopo il mutamento di rito resta invariata. *