Il mancato avvio della mediazione entro l’udienza successiva alla prima in cui il giudice ha invitato le parti ad adire un organismo, determina l’improcedibilità della domanda.

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Avv. Gabriella Armenia

Tribunale di Ostia, ordinanza 26.03.2012

A cura del Mediatore Avv. Gabriella Armenia da Bologna.
Letto 4114 dal 05/04/2012

Commento:
Il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria prevede all’art. 5 primo comma, che l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. La norma va interpretata nel senso che quando le parti non avviano il procedimento di mediazione entro l’udienza successiva a quella in cui il giudice li ha invitati ad adire un organismo, viene dichiarata l’improcedibilità della domanda.

Testo integrale:

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti,

osserva:

la A ha intimato al Comune di B sfratto per morosità con citazione notificata in data 15.7.2011;

il Comune di B si è costituito e si è opposto alla convalida;

alla udienza del 22.9.2011 il Giudice non ha emesso ordinanza di rilascio ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c.;

con la stessa ordinanza ha inviato le parti a mediazione obbligatoria trattandosi di materia di locazione (art. 5 primo comma decr. legsl.28/10);

all’udienza del 26.3.2012 fissata per la verifica e per l’eventuale prosecuzione del giudizio in caso di mancato accordo, il difensore del Comune di B, unico presente, faceva presente che non era stato avviato da nessuna delle parti il tentativo obbligatorio di conciliazione;

visto l’art. 5 primo comma del decr. legsl. 28/10 che prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale;

il presente provvedimento che sia pure emesso con la forma di ordinanza, in quanto definitivo, ha natura di sentenza e come tale ben può contenere la statuizione sulle spese, che vanno poste a carico della intimante;

P.Q.M.

DA’ ATTO della mancata attivazione dell’esperimento di mediazione da parte della A;

DICHIARA improcedibile la domanda della A

CONDANNA la A in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Roma Capitale in persona del suo Sindaco pro tempore in complessivi € 950,00 di cui €.150,00 per spese oltre IVA e CAP

Ostia lì 26.3.2012

Il Giudice

dott. cons. Massimo Moriconi

aa
Chi è l'autore
Avv. Gabriella Armenia Mediatore Avv. Gabriella Armenia
Iscritta all’Albo degli avvocati presso la Corte d’Appello di Bologna dal 1999, concentra la propria attività su vari settori del diritto civile, enfatizzando la necessità di una valutazione obiettiva e circostanziata dei problemi al fine di evitare cause prive di fondamento. Specializzata in responsabilità civile (con ultraventennale esperienza nel campo dei sinistri stradali, anche esteri), in diritto di famiglia e nella gestione delle crisi familiari, proprietà e locazioni, contrattualistica ...
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