Commento:
Il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria prevede all’art. 5 primo comma, che l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. La norma va interpretata nel senso che quando le parti non avviano il procedimento di mediazione entro l’udienza successiva a quella in cui il giudice li ha invitati ad adire un organismo, viene dichiarata l’improcedibilità della domanda.

Iscritta all’Albo degli avvocati presso la Corte d’Appello di Bologna dal 1999, concentra la propria attività su vari settori del diritto civile, enfatizzando la necessità di una valutazione obiettiva e circostanziata dei problemi al fine di evitare cause prive di fondamento. Specializzata in responsabilità civile (con ultraventennale esperienza nel campo dei sinistri stradali, anche esteri), in diritto di famiglia e nella gestione delle crisi familiari, proprietà e locazioni, contrattualistica ...
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