Il mancato esperimento della mediazione contrattualmente prevista comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

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Avv. Francesca  Brugi

Tribunale di Parma, 30.05.2024, sentenza n. 826, Giudice Cristina Ferrari

A cura del Mediatore Avv. Francesca Brugi da Bologna.
Letto 475 dal 30/09/2024

Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte resistente ha eccepito l’improcedibilità della domanda di pagamento a seguito della presenza di una clausola contrattuale di mediazione obbligatoria.

In merito, il Giudice ha così statuito:

  • la validità ed efficacia della clausola contrattuale di mediazione non è oggetto di contestazione;
  • la predetta clausola è vincolante e pacifica;
  • la clausola non risulta vessatoria, né implica abuso;
  • dal tenore letterale della clausola si evince la comune volontà delle parti di sottoporre obbligatoriamente all’organismo di mediazione individuato ogni eventuale controversia che derivi dal contratto, prima di agire giudizialmente;
  • risulta violata la volontà comune di tentare di risolvere la controversia con la mediazione e di adire l’Autorità Giudiziaria solo nel caso in cui non venga raggiunto un accordo bonario.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opposta alla rifusione delle spese processuali. *
 
 
 
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Francesca  Brugi Mediatore Avv. Francesca Brugi
Dopo tanti anni di esercizio della professione forense, ed ancor più di studio del diritto, mi sono convinta che il più delle volte ciò che conta maggiormente è l'aspetto umano di ogni controversia.
Per questo motivo credo che la mediazione sia lo strumento giuridico più consono a soddisfare gli interessi di tutte le parti in gioco: attraverso un cammino condiviso, ed ovviamente con l'ausilio di un mediatore, anche le parti più litigiose possono arrivare ad una soluzione comune che le soddisfi ...
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